Premessa
Si assiste oggi sempre più frequentemente ad una commixtio sanguinis fra le diverse branche ordinamentali; la legge, infatti, nel delineare una disciplina, una norma o anche un singolo elemento di una disposizione rievoca spesso una diversa norma o un elemento appartenente ad altra branca.
Trattasi di un fenomeno antichissimo, e perciò dato in qualche modo per scontato, ma i cui esiti sono tutt’altro che ovvi. Infatti ad un richiamo normativo l’interprete può approcciarsi secondo una varietà di modi.
Giova preliminarmente prendere spunto da quanto è accaduto nel diritto penale, dove lo sforzo interpretativo è sempre stato logicamente maggiore: stante il principio di frammentarietà e di tassatività delle fattispecie di reato, a seconda della nozione accolta circa un elemento della ipotesi criminosa (quale, ad es., il concetto di “proprietà” o “altruità” nel furto), si producono effetti immediati sulla libertà personale di un individuo, poiché vi si delinea «l’essere o il non essere del reato»1)Così, ma con riferimento alla differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente, Cass. pen., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343 sul caso“Thyssenkrupp”. o, in altre parole, la condotta punibile.
Note
1. | ↑ | Così, ma con riferimento alla differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente, Cass. pen., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343 sul caso“Thyssenkrupp”. |