L’insufficienza degli elementi sintomatici nella guida in stato d’ebbrezza
La Cassazione, mutando un granitico orientamento, ha affermato il principio secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la circostanza di avere il legislatore indicato nella norma determinati parametri numerici quali soglia del penalmente rilevante, sta ad indicare che la tipicità del fatto non è ancorata al semplice stato di ebbrezza, ma anche all’accertamento specifico e non meramente sintomatico del loro superamento; solo in tale modo vi è certezza della sussistenza del fatto tipico e del conseguente regime sanzionatorio da applicare, nel rispetto del principio di legalità.
In tema di guida in stato d’ebbrezza l’art. 379 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (G.U. n. 303, Suppl. Ord. del 28 dicembre 1992) – meglio noto come il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – prevede che l’accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, CDS, si effettua mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell’aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza. La concentrazione di cui sopra dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti. Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall’interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, le circostanze sintomatiche dell’esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida. L’apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell’aria espirata è denominato etilometro. Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell’apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale.
La giurisprudenza, tradizionalmente, ha ritenuto che lo stato di ebbrezza alcoolica del conducente di un veicolo non deve essere necessariamente accertato con strumenti e procedure determinati dal regolamento, ma può essere dimostrato anche attraverso dati sintomatici desumibili in particolare dalle condizioni del soggetto e dalla condotta di guida (difficoltà di linguaggio, andatura barcollante, lentezza e pesantezza dei movimenti, alito emanante sentore di alcool) i quali conservano la loro rilevanza probatoria indipendentemente dalla indagine strumentale. Ne consegue che il ricorso alla procedura spirometrica costituisce l’unico legittimo mezzo di prova dello stato di ebbrezza, essendo l’accertamento strumentale facoltativo e non obbligatorio (Cass. Pen., Sez. IV, n. 25306 del 2 aprile 2004 – dep. 7 giugno 2004, O., in CED Cass., n. 228925).
La Corte, peraltro, ha precisato che ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 186 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), per accertare lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo non è indispensabile l’utilizzazione degli strumenti tecnici di accertamento previsti dal codice della strada e dal regolamento (etilometro), ben potendo il giudice di merito -in un sistema che non prevede l’utilizzazione di prove legali- ricavare l’esistenza di tale stato da elementi sintomatici quali l’alito vinoso, l’eloquio sconnesso, l’andatura barcollante, le modalità di guida o altre circostanze che possano far fondatamente presumere l’esistenza dello stato indicato; anzi, in questa prospettiva, essendo consentito al giudice finanche di disattendere l’esito dell’esame alcolimetrico. Peraltro, questo principio non può estendersi fino a ritenere che qualunque manifestazione riconducibile all’uso di sostanze alcoliche possa far ritenere integrata la fattispecie incriminatrice, anche perché il sistema che disciplina la materia non vieta indiscriminatamente a chi abbia fatto uso di bevande alcoliche di porsi alla guida di un veicolo, ma prevede una soglia di assunzione oltre la quale scatta il divieto in questione. Per l’effetto, in difetto dell’esame alcolimetrico, per poter ritenere provato lo stato di ebbrezza penalmente rilevante, occorre che gli elementi sintomatici di tale stato siano significativi, al di là di ogni ragionevole dubbio, di una assunzione di bevande alcoliche in quantità tale che si possa affermare il superamento della soglia prevista dalla legge, non bastando al riguardo l’esistenza di elementi sintomatici di significato ambiguo (quali, nella specie, sono stati ritenuti, la generica dichiarazione del verbalizzante secondo cui l’imputato “non sembrava molto in sé”, non risultando chiarita in sentenza la ragione che potesse consentire di ricondurre questo stato all’abuso di alcool, e la riferita presenza dell’alito vinoso, trattandosi di elemento riconducibile all’assunzione di bevande alcoliche ma inidoneo a dimostrare, da solo, il superamento della soglia vietata: Cass. Pen., Sez. IV, n. 36922 del 13 luglio 2005 – dep. 12 ottobre 2005, C., in CED Cass., n. 232232).
Tanto premesso, nel caso in esame, l’imputato era stato condannato per avere guidato un auto Mercedes in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a g/l 1,50, con l’aggravante di avere provocato un incidente stradale. Osservava la Corte di merito che la responsabilità dell’imputato emergeva da elementi sintomatici raccolti attraverso le deposizioni dei verbalizzanti e delle vittime dell’incidente, che avevano riferito che l’uomo non appariva lucido e pronunciava frasi sconnesse. Recatosi in ospedale, se ne era allontanato prima di effettuare i prelievi dei liquidi biologici. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, lamentandosi per la condanna pronunciata in assenza di prova del superamento dei limiti stabiliti dalle soglie del tasso alcolemico indicate nell’art. 186, violando le esplicite disposizioni dell’art. 379 Reg. att. C.d.S. che impongono due rilevazioni per stabilire la sussistenza dello stato di ebbrezza.
La Cassazione, sul punto, ha accolto il ricorso, e, nell’affermare il principio di cui in massima, ha dato atto dell’esistenza di un orientamento giurisprudenziale diverso, secondo il quale, poiché l’esame strumentale non costituisce una prova legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186 cod. strada, aggiungendo, tuttavia, che in alcuni di tali casi, in realtà, il convincimento del giudice, non si è formato solo sul dato sintomatico, ma su almeno una prova strumentale, non seguita dalla seconda come previsto invece dall’art. 379 delle norme di attuazione del C.d.S.
Cassazione Penale n. 746 del 2014