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Obblighi di mantenimento: l’inclusione in via forfettaria delle spese straordinarie nell’assegno può recare grave nocumento alla prole

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

 

Obblighi di mantenimento: l’inclusione in via forfettaria delle spese straordinarie nell’assegno può recare grave nocumento alla prole

 

La Suprema Corte ha ribadito che l’inclusione delle spese straordinarie in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno posto a carico di uno dei genitori può rivelarsi in netto contrasto con il principio di proporzionalità e di adeguatezza del mantenimento.

 

In tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese “straordinariequelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 155 c.c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo“, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti; pertanto, pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell’assegno periodico, deve ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile ed imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell’individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia.

 

La Suprema Corte, nel caso di specie, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata non essendosi la corte del merito attenuta a tale principio ed avendo anzi la stessa illegittimamente negato al genitore affidatario il rimborso delle spese straordinarie già sostenute per la prole, escludendone immotivatamente il carattere appunto straordinario.

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