La tettoia come pertinenza edilizia
La nozione di pertinenza edilizia, in virtù della prevalenza degli interessi pubblici all’ordinato assetto del territorio e al rispetto delle prescrizioni urbanistiche, presuppone anzitutto un dato fisico, riguardato nella scarsa consistenza volumetrica della cosa che si assume pertinenziale, di talché può riconoscersi la natura di pertinenza solo a manufatti esigui, di scarsissimo impatto urbanistico. Non può, inoltre, mancare un requisito teleologico, consistente nella circostanza che la cosa non possa essere oggetto di autonoma valutazione e utilizzazione ma che esista e abbia una funzione solo in quanto sia a servizio e a completamento della cosa principale. Inoltre le opere non debbono occupare aree e volumi ulteriori e diverse rispetto a quelle interessate dalla res principalis.
Il T.A.R. partenopeo si interroga sui requisiti per poter considerare una tettoia come pertinenza edilizia. In particolare evidenzia l’importanza dell’aspetto relativo alle dimensioni delle opere ai fini della loro classificabilità come pertinenze edilizie, ritenendo che non possa in ogni caso rientrare nel novero delle pertinenze una tettoia occupante una superficie complessiva di circa 50 mq.
Osserva la sentenza in esame come la nozione di pertinenza edilizia, in virtù della prevalenza degli interessi pubblici all’ordinato assetto del territorio e al rispetto delle prescrizioni urbanistiche, presuppone anzitutto un dato fisico, identificato nella scarsa consistenza volumetrica della cosa che si assume pertinenziale, di talché può riconoscersi la natura di pertinenza solo a manufatti esigui, di scarsissimo impatto urbanistico.
Non può, inoltre, mancare un requisito teleologico, consistente nella circostanza che la cosa non possa essere oggetto di autonoma valutazione e utilizzazione ma che esista e abbia una funzione solo in quanto sia a servizio e a completamento della cosa principale (es. una legnaia di modeste dimensioni).
Specifica ancora l’adito T.A.R. che se manca il primo requisito, perché l’opera ha dimensioni consistenti, non occorre neanche appurare l’esistenza dell’elemento funzionale, dovendosi in radice escludere che il manufatto abbia natura pertinenziale.
La nozione amministrativa di pertinenza edilizia è, infatti, assolutamente divergente dall’accezione civilistica di pertinenza e più ristretta di quest’ultima, essendo circoscritta a quei manufatti che non alterano in modo significativo l’assetto del territorio, cioè di dimensioni modeste e ridotte rispetto alla cosa cui ineriscono. (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 4 settembre 2009, n. 2247).
La decisione in esame ha ancora puntualizzato un altro aspetto, oltre a quello dimensionale, che impedisce la qualificazione a tutti gli effetti come pertinenza edilizia, ovverosia l’attitudine del manufatto a occupare aree ulteriori e diverse rispetto a quelle interessate dalla res principalis, in quanto, in sostanza, il rapporto pertinenziale non può esonerare dalla concessione le opere che, dal punto di vista urbanistico ed edilizio, si pongono come ulteriori, in quanto occupanti aree e volumi diversi rispetto alla cosa principale (T.A.R. Toscana, Sez. III, 11 febbraio 2011, n. 273).
Silla base di quanto indicato la decisione in esame ha ritenuto che una tettoia che occupa una superficie complessiva di 50 mq., sorretta da n. 2 pilastri in ferro e stabilmente ancorata alla muratura del fabbricato, non possa essere ascritta alla nozione di pertinenza edilizia a causa delle sue rilevanti dimensioni, della sua consistenza e della sua attitudine a occupare una superficie ulteriore rispetto a quella occupata dal fabbricato principale.
T.A.R. Campania, Sez. III, 24 ottobre 2014, n. 5523