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Diritto Penale. Reati omissivi: responsabilità dell’amministratore di condominio e criteri di imputazione

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Reati omissivi: responsabilità dell’amministratore di condominio e criteri di imputazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46340 del 2014, ha affermato l’importante principio secondo cui il coinvolgimento di un tecnico qualificato nell’indagine sulla sicurezza dei manufatti ben può esonerare da responsabilità l’amministratore che sull’apprezzamento del proprio consulente abbia fatto affidamento.

L’attuale disciplina prevenzionistica prevede diverse figure soggettive, ciascuna delle quali chiamata ad assolvere ad un proprio autonomo ruolo di garanzia. Tra i soggetti chiamati a svolgere tale funzione prevenzionistica, rientra, per quanto concerne la responsabilità per fatti avvenuti all’interno di strutture condominiali, l’amministratore cui la giurisprudenza riconosce ormai pacificamente una posizione di garanzia quale soggetto della sicurezza. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, l’amministratore del condominio riveste una specifica posizione di garanzia, ex art. 40, comma 2, c.p., in virtù del quale ha l’obbligo di attivarsi per rimuovere le situazioni di pericolo per l’incolumità di terzi (Cass. Pen., Sez. IV, n. 34147 del 12 gennaio 2012).

Nel caso in esame la sentenza aveva affermato la responsabilità dell’imputatoamministratore pro tempore del condominio – in ordine al reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in danno di due operai nonché in ordine a quello di disastro colposo. I fatti riguardano un incidente mortale verificatosi durante l’esecuzione di lavori ai piedi di un muro di contenimento di edificio, ove si stava operando una trincea di scavo per la collocazione di tubi per il deflusso dell’acqua piovana. Tale muro improvvisamente crollava provocando la morte dei due lavoratori presenti sul posto. Lo stesso muro presentava segni di cedimento risalenti, sicché era stata esclusa la autonoma rilevanza causale degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni precedenti il crollo. II giudice aveva conseguentemente ritenuto che il mancato recupero funzionale del muro coinvolto nel crollo da parte del condominio che ne era proprietario e custode costituiva causa rilevante per la pronunzia di corresponsabilità dell’imputato quale amministratore pro tempore del condominio medesimo.

Contro la sentenza aveva proposto ricorso per Cassazione l’amministratore condominiale, sostenendo che erroneamente si era ritenuto che l’incarico rivolto dal Condominio, finalizzato a valutare lo stato del manufatto, si riferisse al muro crollato. AI contrario esso riguardava altro muro sito a monte del condominio e che non e crollato. Inoltre all’imputato, amministratore del condominio, erano state notificate solo due ordinanze comunali afferenti alla necessita di lavori fognari per ragioni di salute pubblica e costui provvide a disporre il ripristino della rete fognaria. La caduta del muro sarebbe stata determinata dalla sua (risalente) tipologia costruttiva oltre che da altri fattori collaterali; e l’imputato non aveva ricevuto alcuna notifica di ordine di risistemazione del manufatto crollato, che venne invece notificata al condominio limitrofo che era rimasto inadempiente.

La Cassazione, sul punto, ha accolto il ricorso dell’amministratore e, nell’enunciare il principio di diritto, ha osservato che la valutazione emergente dal complesso delle argomentazioni dei giudici di merito fosse per diversi profili censurabile. La sentenza sembrava in effetti travisare la natura dell’incarico conferito dall’amministratore al tecnico incaricato dei lavori di sistemazione del muro, non comprendendosi nemmeno quale fosse stata la natura e l’ampiezza dell’incarico conferito al detto tecnico, accertamento, questo, di pregnante rilievo al fine di ravvisare eventuali profili di colpa a carico dell’amministratore. Infatti, ribadisce la Corte, il coinvolgimento di un tecnico qualificato nell’indagine sulla sicurezza dei manufatti ben può esonerare da responsabilità l’amministratore che sull’apprezzamento del proprio consulente faccia affidamento.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-10-2014) 10-11-2014, n. 46340

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente –

Dott. MARINELLI Felicetta – Consigliere –

Dott. BLAIOTTA Rocco Mar – rel. Consigliere –

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.N. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 820/2011 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 14/03/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito per la parte civile l’Avv. Piovani che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. Pastorelli e Linati che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

 

1. A seguito di giudizio abbreviato il Tribunale di Caltanissetta ha affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in danno di N.D. e B.F.;

nonchè in ordine a quello di disastro colposo di cui agli artt. 449 e 434 c.p.. Lo ha altresì condannato al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili. La sentenza è stata parzialmente riformata dalla corte d’appello che ha diminuito la pena.

I fatti riguardano un incidente mortale verificatosi durante l’esecuzione di lavori ai piedi di un muro di contenimento di edificio, ove si stava operando una trincea di scavo per la collocazione di tubi per il deflusso dell’acqua piovana. Tale muro improvvisamente crollava provocando la morte dei due lavoratori presenti sul posto. Lo stesso muro presentava segni di cedimento risalenti, sicchè è stata esclusa la autonoma rilevanza causale degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni precedenti il crollo. Il primo giudice ha conseguentemente ritenuto che il mancato recupero funzionale del muro coinvolto nel crollo da parte del condominio che ne era proprietario e custode costituiva causa rilevante per la pronunzia di corresponsabilità dell’imputato quale amministratore pro tempore del condominio medesimo.

2. Ricorre per cassazione l’imputato.

Si lamenta che erroneamente si è ritenuto che l’incarico rivolto dal Condominio del C. all’ingegner T., finalizzato a valutare lo stato del manufatto, si riferisse al muro crollato. Al contrario esso riguardava altro muro sito a monte del condominio e che non è crollato.

Inoltre al C., amministratore di (OMISSIS), furono notificate solo due ordinanze comunali afferenti alla necessità di lavori fognari per ragioni di salute pubblica e costui provvide a disporre il ripristino della rete fognaria.

La caduta del muro fu determinata dalla sua (risalente) tipologia costruttiva oltre che da altri fattori collaterali; e l’imputato non ricevette alcuna notifica di ordine di risistemazione del manufatto crollato; che venne invece notificata al condominio di (OMISSIS) che rimase inadempiente. La responsabilità è stata ritenuta sebbene, a seguito di perizia in appello, sia emerso che un profilo di colpa, avuto riguardo alle cause del sinistro, avrebbe potuto essere mosso solo ove vi fosse stata conoscenza effettiva della situazione in cui versava il manufatto. Orbene, l’incarico all’ing. T. riguardava altro muro; mentre quello crollato fu realizzato dal condominio sottostante di (OMISSIS) per ottenere un piazzale al servizio di quello stesso condominio. Tale ultimo manufatto non è visibile da (OMISSIS), sicchè nessun rimprovero può essere mosso al ricorrente. Inoltre l’ing. T. aveva ispezionato i luoghi e non aveva segnalato la spanciamento del muro poi crollato. Pertanto il C., che era informato dell’incarico al T., non poteva porsi autonomamente il problema della sicurezza del muro oggetto del processo, considerato anche che la zona era stata transennata su ingiunzione del Comune.

Correttamente il Comune aveva individuato il condominio di (OMISSIS) quale responsabile del manufatto e gli aveva ingiunto di provvedere al riguardo, attesa la giurisprudenza che pone a carico del proprietario del fondo inferiore l’onere di ricostruzione e manutenzione del muro della scarpata, allorchè la scarpata sia stata oggetto di interventi finalizzati alla realizzazione di struttura necessaria o utile al fondo inferiore. Tale fattispecie è applicabile al caso in esame, tanto più considerato che la realizzazione del manufatto fu compiuta dall’altro condominio per realizzare un piazzale.

3. Il ricorso è fondato.

Il giudice d’appello ha disposto perizia tecnica per valutare la riconoscibilità del rischio da parte di soggetti non esperti in discipline ingegneristiche ed il tipo di intervento possibile per evitare il crollo.

Si è ravvisata responsabilità colposa dell’imputato per il mancato controllo dei beni condominiali e per la mancata esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo di rovina; essendo costui amministratore del condominio sito in (OMISSIS).

L’imputato, sebbene incaricato da poco tempo, avrebbe comunque potuto e dovuto indire un’assemblea urgente per lo studio dello spanciamento del muro e delle sue lesioni esistenti da lungo tempo, allo scopo di individuare i rimedi necessari e chiudere in ogni caso l’accesso alla piazzola antistante il manufatto. Tali adempimenti sono mancati e l’assemblea condominiale si è collocata in una posizione attendista dopo aver dato incarico ad un ingegnere di valutare la pericolosità del muro.

La perizia espletata ha chiarito che la causa unica del crollo è addebitabile alla tipologia costruttiva ed alla precarietà strutturale del manufatto. Sarebbe stato necessario eliminarne la spinta attraverso la realizzazione di una paratia di pali accostati per poi asportare il terreno tra la paratia medesima ed il paramento interno del muro e quindi ripristinarne l’integrità statica. Non vi sono stati altri rilevanti fattori causali. Non è neppure rilevante che il Comune di Caltanissetta non abbia comunicato alcuna ordinanza di sistemazione dei luoghi al condominio in questione; così come non assume rilievo la circostanza che lo stesso condominio avesse dato incarico ad un tecnico di valutare lo stato dei luoghi e del muro che era lesionato da lungo tempo senza aver avuto la risposta adeguata, atteso che lo stesso tecnico si era incongruamente limitato a suggerire di dare comunicazione di tali lesioni al Comune in quanto proprietario della strada.

Il complesso delle lesioni e delle deformazioni del muro costituivano un segno premonitore inequivocabile anche per i non esperti. In conseguenza l’amministratore avrebbe dovuto approfondire quali erano le misure da adottare ed avrebbe dovuto evitare nel frattempo ogni forma di transito nella zona. Tali omissioni fondano la responsabilità colposa, con la sola esclusione dell’aggravante della previsione dell’evento.

Dalla prima sentenza emerge con maggiore chiarezza che l’evento si è verificato nel piazzale della palazzina posta in (OMISSIS), mentre l’imputato e amministratore del superiore condominio posto in via (OMISSIS). Committente delle opere in discussione era il condominio di (OMISSIS).

La responsabilità dell’imputato è stata ravvisata in relazione all’art. 837 c.c. che pone a carico del proprietario di terreno con dislivello naturale collocato a monte di altro fondo l’obbligo di costruire a proprie a spese il muro di sostegno sul confine e di mantenerlo in efficienza; nonchè in relazione all’art. 2051 c.c. che impone al proprietario l’obbligo di custodire adeguatamente la res in modo che dalla stessa non derivi danno; intendendosi per custodia non la passiva vigilanza bensì l’obbligo di positiva attivazione di tutte le misure idonee a far sì che il bene conservi la sua naturale ed originaria funzione, che nella specie era di trattenimento e sostegno. La prima sentenza aggiunge che l’ispezione compiuta da tecnici comunali evidenziò vistose lesioni e perdita di verticalità del muro. Tuttavia l’ordinanza con cui veniva disposto di provvedere urgentemente alla immediata eliminazione dello stato di pericolo mediante consolidamento del muro venne indirizzata al condominio di (OMISSIS) invece che a quello di (OMISSIS), obbligato ai sensi del richiamato art. 887 c.c.. Ma ciò non vale ad escludere la corresponsabilità contestata.

La valutazione che si trae dal complesso delle argomentazioni dei giudici di merito è per diversi profili censurabile. La pronunzia impugnata sembra in effetti travisare la natura dell’incarico conferito all’ing. T. che, per quanto è allo stato dato d’intendere, riguardò altro muro, non crollato, che non era stato oggetto di ordinanza sindacale.

Neppure si comprende quale sia stata la natura e l’ampiezza dell’incarico conferito al detto tecnico. Si tratta di accertamento di pregnante rilievo al fine di ravvisare eventuali profili di colpa a carico dell’amministratore. Infatti il coinvolgimento di un tecnico qualificato nell’indagine sulla sicurezza dei manufatti ben potrebbe esonerare da responsabilità l’amministratore che sull’apprezzamento del proprio consulente abbia fatto affidamento.

La pronunzia non ha neppure attribuito il doveroso rilievo alla circostanza che l’ordinanza sindacale che riguardava il muro poi crollato venne notificata ad altro condominio. Tale dato, unito alla corretta iniziativa del condominio di (OMISSIS) di coinvolgere un professionista, potrebbe ben svolgere un ruolo significativo in ordine all’apprezzamento sull’esistenza di comportamento colposo dell’imputato.

Neppure sono state approfondite ed analizzate le ragioni per le quali il Comune si rivolse al condominio posto a valle. Tale approccio dell’Amministrazione ben potrebbe essere coerente con la tesi difensiva secondo cui il manufatto crollato fu realizzato dall’altro condominio per corrispondere ad esigenze tutte proprie. Tale circostanza ben potrebbe rilevare, come pure correttamente dedotto, al fine di individuare il soggetto titolare dell’obbligo giuridico di intervenire per il ripristino del manufatto.

In breve, conclusivamente, è mancata una corretta, coerente, esaustiva analisi della vicenda; e la pronunzia va dunque annullata con rinvio per nuovo esame alla luce di quanto sopra esposto. La Corte territoriale vorrà pure provvedere in ordine alle spese per ciò che riguarda il presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Caltanissetta cui demanda il regolamento delle spese tra le parti anche per il presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2014