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Diritto Civile. Non equivale a notificazione d’ufficio la comunicazione telematica di cancelleria

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Non equivale a notificazione d’ufficio la comunicazione telematica di cancelleria

La Suprema Corte si è pronunciata ancora una volta sulla questione relativa alla reale portata delle comunicazioni di cancelleria effettuate a mezzo di Posta elettronica certificata (P.E.C.) ed alle sue conseguenze giuridiche.

In tema di notificazioni disposte d’ufficio dalla legge, con riferimento alla notifica d’ufficio della sentenza della Corte d’Appello -Sezione minori- non è idonea a far decorrere -per la proposizione del ricorso per cassazione- il termine dimidiato di trenta giorni, di cui all’ultimo comma dell’art. 17 della legge adozioni n. 184 del 1983, la comunicazione della sentenza per posta elettronica certificata (P.E.C.) effettuata dalla cancelleria del giudice, quand’anche essa sia stata eseguita -anteriormente alla vigenza del nuovo testo dell’art. 133 c.p.c.- con l’invio del testo dell’intero provvedimento, ai sensi dell’art. 45 disp.att.c.p.c., atteso che la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 17 citato, richiede espressamente l’esecuzione formale della notifica senza che questa possa essere surrogata da una comunicazione (non importa se per estratto o per intero) della sentenza. Tale il principio di diritto espressamente enunciato dal giudice di legittimità in una recente sentenza.

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Cass. Civ., Sez. I, 4 dicembre 2014, n. 25662