Diritto penale. L’alterazione di un preventivo costituisce falso ex art. 485 c.p.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n.53738 del 2014, ha affermato il principio di diritto secondo il quale integra il reato di falso in scrittura privata, ex art. 485 c.p., la condotta di colui che modifica un preventivo per un’attività espletata, al fine di conseguire un risparmio di spesa.
In tale vicenda, veniva contestato agli imputati – beneficiari della prestazione di ufficio stampa realizzata da una società – l’alterazione del preventivo da questa formulato, mediante l’aggiunta della data di decorrenza dell’efficacia del contratto e della sottoscrizione dello stesso, con la modifica dell’importo originariamente dovuto.
Attraverso tale condotta, gli imputati avrebbero indotto in errore l’amministratore della predetta società, al fine di realizzare un ingiusto risparmio di spesa, consistito nel mancato pagamento del compenso professionale per l’attività esercitata, in ambito giornalistico, dalla suddetta società.
La Corte di Cassazione ha ritenuto rinvenibile, nel caso di specie, il reato di cui all’art. 485 c.p.
Secondo la sentenza di argomento, infatti, il falso in scrittura privata ricorre qualora, della scrittura falsificata, l’agente faccia uso al fine di procurarsi un vantaggio, per tale dovendosi intendere ogni possibile utilità materiale o morale che l’agente si promette di conseguire e non occorre il perseguimento di finalità illecite, poiché l’oggetto di esso è costituito dal fine di trarre un vantaggio di qualsiasi natura, legittimo o illegittimo.