DIRITTO CIVILE. VALIDITA’ del contratto “PRELIMINARE di PRELIMINARE”
Con una recentissima sentenza (6 marzo 2015, n.4628), la Cassazione, a SEZIONI UNITE, relativamente alla questione della validità dell’accordo in virtù del quale le parti si obblighino a stipulare un successivo contratto ad effetti obbligatori (cosiddetto “CONTRATTO PRELIMINARE di PRELIMINARE”), ha stabilito che non esiste un principio generale applicabile ad ogni fattispecie ma la questione va affrontata “caso per caso”.
Più precisamente, ha affidato al giudice di merito il compito di verificare la configurabilità dell’interesse delle parti ad una “formazione progressiva del contratto” (che può sussistere quando vi sia una “differenziazione dei contenuti negoziali”) nonché di identificare “la più ristretta area del regolamento di interessi” coperta dal primo contratto. Solo in tal caso quest’ultimo non è affetto da nullità causale ma è un contratto preliminare valido, suscettibile di conseguire effetti ex artt.1351 e 2932 c.c.: in primis, l’esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento.
La S.C., dunque, in disaccordo con Cass. Civ., sez.II, 2 aprile 2009, n.8038 e con l’orientamento della prevalente dottrina e giurisprudenza di merito (Corte Appello Napoli, 1 ottobre 2003), ha aperto uno spiraglio alla validità del “preliminare di preliminare”, chiarendo in quali casi esso non esaurisca il suo contenuto precettivo nell’obbligarsi ad obbligarsi (con conseguente nullità per mancanza di causa), ma contenga anche l’obbligo di addivenire alla conclusione del definitivo, comprensivo dell’effetto traslativo, passando attraverso un’obbligazione ulteriore: si configuri, cioè, come un momento ben caratterizzato di un “iter progressivo” corrispondente ad un preciso assetto degli interessi liberamente convenuto dalle parti.
In termini pratici, sulla base di questa sentenza, sicuramente sarà valido, in primo luogo, il preliminare che prevede l’obbligo di riprodurre il suo contenuto al verificarsi di determinate circostanze, non potendosi parlare, in tal caso, di duplicazione di negozi (che, poi, è la fattispecie concreta alla base dell’ordinanza n.5779 del 12 marzo 2014, con la quale era stata rimessa al Primo Presidente della Corte di Cassazione, ai fini di un eventuale intervento delle S.U., la questione de qua).