Diritto Penale. Offensività e Coltivazione domenstica di marijuana
La IV sezione della corte di cassazione nel ribadire che la coltivazione di stupefacenti rappresenta un’ipotesi di reato sia a livello industriale che domestico, anche quando questi è finalizzata al solo uso personale, ha stabilito attraverso la sentenza N. 9156, depositata il 2 marzo 2015, che il compito di valutare in concreto la lesività della condotta spetta ai giudici. Non è punibile pertanto per mancanza di offensività chi coltiva piantine di marijuana dalla quale si estrae una irrisoria quantità di sostanza stupefacente. Nel caso deciso le piantine erano cinque e avrebbero prodotto appena 0.1 grammi di sostanza. I giudici stabilendo, che il bene giuridico protetto non è in alcun modo leso, ovvero la salute pubblica, per la irrilevanza del principio attivo contenuto nelle piante di cannabis sequestrate, accolgono così il ricorso dell’imputato, avverso la sentenza della Corte d’Appello con cui era stato condannato per il delitto di cui all’art. 73 D.p.r. 309/1990. La Corte inoltre, precisa, che il giudice di merito non ha fatto buon uso dei principi illustrati dalla giurisprudenza, poichè non ha riconosciuto che a fronte delle oggettive circostanze del fatto e della sia pure modesta attività, la condotta non è certamente offensiva dei beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice.
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