Notifica via PEC: l’avvocato non può eccepire di non averla ricevuta per problemi tecnici
Notifica via PEC: l’avvocato non può eccepire di non averla ricevuta per problemi tecnici.
E’ quanto ha stabilito la Cassazione Penale Sez. IV con la sentenza n. 9892/2015 (del 3.12.2014, dep. il 6.03.2015), con cui, per la prima volta, la Suprema Corte affronta la questione relativa alla validità giuridica ed alle conseguenti implicazioni discendenti dall’utilizzo delle nuove tecnologie, che possono essere utilizzate anche per la comunicazione degli avvisi di fissazione delle udienza ai difensori.
Contro un’ordinanza del Tribunale del Riesame veniva proposto Ricorso per Cassazione, deducendo, come primo motivo, l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in quanto il difensore aveva avuto conoscenza della fissazione dell’udienza innanzi al Tribunale del Riesame solo quando si era recato presso la casa circondariale per assistere il suo cliente nell’interrogatorio reso al P.M. ai sensi degli artt. 64 e seguenti c.p.p.., per cui, avendo avuto notizia dell’udienza solo il giorno prima, la difesa si era trovata nell’impossibilità di prendere visione e di estrarre copia del fascicolo, nonché di redigere i motivi scritti di riesame di cui si era riservata la produzione.
Il Tribunale del Riesame aveva rilevato che il difensore aveva ricevuto notifica via PEC della fissazione dell’udienza, ma il difensore deduceva che egli non aveva ricevuto alcuna PEC per contigenti problemi alla linea telefonica/internet dello suo studio legale.
La Suprema Corte, nel respingere l’eccezione, ha richiamato la giurisprudenza formatasi in materia di mancata conoscenza del messaggio registrato nella segreteria telefonica del difensore designato all’atto dell’arresto, a causa di vizi di funzionamento dell’apparecchiatura o del mancato ascolto della registrazione, con cui veniva affermato il principio secondo cui “in tema di avviso al difensore per l’udienza di convalida e per il contestuale giudizio direttissimo, una volta accertata l’adeguatezza del mezzo usato, con riguardo al tempo disponibile ed all’insussistenza dei differenti strumenti conoscitivi, resta del tutto irrilevante la circostanza della mancata conoscenza del messaggio a causa di vizi di funzionamento della segreteria telefonica o del mancato ascolto della registrazione, atteso che corrisponde ad un preciso onere del difensore quello di assicurarsi della perfetta funzionalità dell’apparecchio di cui è dotato il proprio studio professionale e di ascoltare le comunicazioni memorizzate” (Cass. Pen. – Sez. Un – Sent. n. 39414 del 30/10/2002, dep. 22/11/2002, Rv. 222554).
Pertanto, la Corte applica il medesimo principio, ricorrendone l’eadem ratio, anche nel caso di notifica a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) ed induce ad affermare che i difetti di ricezione collegabili alla violazione di obblighi che incombono sul titolare dell’utenza sono irrilevanti, talchè la notifica dell’avviso dell’udienza effettuata con PEC nei termini è valida ed efficace.
Va detto, ancora, che pronunziandosi su una fattispecie comparabile in materia civile, pochi mesi prima la S.C. ha affermato anche il principio in base al quale il difensore ha l’onere di procedere alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli dalla cancelleria a tale indirizzo, indicato negli atti processuali, non potendo far valere la circostanza della mancata apertura della posta per ottenere la concessione di nuovi termini per compiere attività processuali (Cassazione civile, sez. lav., 02/07/2014, n. 15070).