Il risarcimento del danno, conseguente ad un fatto-reato, segue le regole di giudizio proprie del diritto penale.
Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte di Cassazione ha modo di ripercorrere principi del diritto penale, in merito alla fattispecie omissiva colposa e al conseguente risarcimento del danno.
La questione si incentra sulla possibile efficacia salvifica del comportamento pretendibile dagli imputati con riguardo alla morte del paziente, come verificatesi hic et nunc.
Si contesta, invero, la condotta omissiva degli infermieri di turno, per non aver tempestivamente effettuato controlli necessari ad evidenziare la grave situazione fisica del paziente.
Viene, altresì, considerata la condotta del medico entrato di turno di lì a poche ore. Sebbene lo stesso si sia attivato per richiedere con urgenza le sacche ematiche del gruppo sanguigno del paziente, gli si contesta il non aver utilizzato, nell’immediatezza, la sacca di sangue del gruppo Zero negativo, ritenuto valido per ogni gruppo sanguigno.
Con riguardo alla condotta degli infermieri, la Cassazione aderisce alla ricostruzione dei giudici di prime cure e la ritiene penalmente censurabile.
Egli avrebbero, cioè, dovuto effettuare i controlli necessari del caso concreto. Questi avrebbero consentito di allertare tempestivamente il medico di guardia e, con ogni probabilità, neutralizzato l’evento, come nella specie verificatosi.
Con riguardo, invece, alla condotta del medico, anche questa viene ritenuta non aderente allo standard di diligenza richiesto nel caso concreto. Anche sulla base delle relazioni dei periti, la tempestiva somministrazione della sacca del gruppo Zero negativo avrebbe consentito di fronteggiare la situazione, in attesa delle sacche ematiche del gruppo sanguigno del paziente.
La Cassazione, alla stregua di tali argomentazioni, annulla la sentenza della Corte territoriale e la rinvia innanzi al giudice civile.
Questo, ritenuto sussistente il reato in tutte le sue componenti oggettive e soggettive, applicando le regole causali proprie del processo penale, procederà alla valutazione delle richieste della parte e alla regolamentazione della spese.
Invero, l’azione civile esercitata nel processo penale è quella di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale. Ne consegue che, nella sede civile, coinvolta per effetto di tale pronuncia, la natura della domanda non muta. Si dovrà valutare la sussistenza di un fatto reato, facendo riferimento non alle regole consolidatesi nella giurisprudenza civile, ma a quelle proprie della sede penale.