Art. 281 sexies c.p.c.: È nulla la sentenza emessa senza motivazione contestuale
“Il giudice con la lettura del dispositivo consuma sia il suo potere decisorio che quello motivazionale”. Ciò è quanto chiariscono con la sentenza del 30 marzo 2015 n. 6364 gli Ermellini, ai quali con ricorso veniva denunciata la nullità della sentenza per omessa motivazione e per violazione del modello previsto dall’art. 281 sexies cpc. Nel caso in specie, il ricorrente, deplorando la lettura del solo dispositivo in udienza senza la contestuale esposizione della motivazione che invece veniva depositata nei due giorni successivi, asseriva l’abnormità della fattispecie, precisando il motivo come nullità della sentenza per violazione del modello previsto dall’art. 281 sexies c.p.c.
La Corte, escludendo in primo luogo l’abnormità, afferma che la sentenza come depositata presenta delle difformità strutturali che la rendono invalida in considerazione del fatto che la motivazione deve avvenire solo contestualmente poiché se successiva, la stessa è da ritenersi irricevibile in quanto estranea alla struttura dell’atto processuale compiuto, e pertanto, la sentenza priva di motivazione è da ritenersi nulla per mancanza strutturale di motivazione.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 6394 del 30 marzo 2015