Illegittimità del sequestro conservativo se il credito non è determinabile almeno in via approssimativa
La VI sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 14065/15, depositata lo scorso 7 aprile, in ordine al rinvio a giudizio di un imputato al quale venivano contestati i reati di corruzione, abuso di ufficio, falso, abuso edilizio ed associazione a delinquere, ha affermato che è illegittimo il sequestro conservativo se le capacità economiche dell’imputato sono idonee a garantire i crediti derivanti dai reati I giudici della Suprema Corte accolgono il ricorso poiché il provvedimento impugnato è privo di motivazione sul profilo della sussistenza di pericolo di dispersione della garanzia del credito.
Il periculum in mora, come presupposto del sequestro conservativo, ricorre ove il rischio di perdita delle garanzie del credito sia valutabile in relazione ad elementi concreti e specifici, quali l’entità del credito, da un lato, la natura del bene oggetto del sequestro e, dall’altra, il possibile depauperamento del patrimonio del debitore in relazione alla composizione del patrimonio stesso, alla capacità reddituale e all’atteggiamento concreto assunto dallo stesso debitore.
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