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Diritto Ammnistrativo. Negligenza contrattuale: causa legittima di mancato invito ad una gara

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Diritto Ammnistrativo. Negligenza contrattuale: causa legittima di mancato invito ad una gara

La recente sentenza del T.A.R. Liguria – Genova, sez. II, n° 404 del 24.04.2015 si inserisce in quel filone giurisprudenziale, ormai consolidato, per cui la malafede e la negligenza contrattuale costituiscono cause legittime di mancato invito ad una gara manifestandosi come prioritario l’interesse pubblico ad evitare di contrarre con un soggetto dimostratosi inadempiente nell’esecuzione di precedenti rapporti contrattuali.

In tali casi si configura come ragionevole la possibilità di reiterazione delle condotte negligenti.

Nella citata sentenza, quindi, viene qualificato come legittimo il provvedimento di determinazione a non procedere all’invito alla gara per l’affidamento del servizio di noleggio impianti per intercettazioni in ragione di numerosi episodi di grave negligenza che avevano visto coinvolta la ditta ricorrente nell’esecuzione delle medesime prestazioni oggetto di un precedente appalto.

A fondare tale conclusione è il combinato disposto degli artt. 2 e 38, comma 1, lett. f), D.Lgs. n° 163/2006, che impongono alla stazione appaltante di non contrarre con soggetti “inaffidabili” in modo da salvaguardare i principi di efficacia, tempestività e correttezza nell’affidamento e nell’esecuzione degli appalti.

 

 

  1. 00404/2015 REG.PROV.COLL.
  2. 00159/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 159 del 2015, proposto da:  Area s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Lo Gullo e Daniele Granara, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;

contro

Ministero della Giustizia e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in Genova, viale Brigate Partigiane n. 2;

per l’annullamento

del provvedimento di determinazione a non procedere all’invito alla gara per l’affidamento del servizio di noleggio impianti per intercettazioni.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 120 comma 10 c.p.a.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2015 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Rilevato che la società ricorrente, in qualità di attuale affidatario del servizio di fornitura e noleggio di apparati a supporto di attività di intercettazione per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, in scadenza al 31.3.2015, lamenta il mancato invito alla nuova gara informale indetta per l’affidamento del servizio;

Rilevato come, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163, l’affidamento e l’esecuzione di servizi e forniture deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di efficacia, tempestività e correttezza;

Rilevato altresì che, in applicazione del citato principio generale, sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante (art. 38 comma 1 lett. f del D. Lgs. n. 163/2006);

Vista la documentazione prodotta in giudizio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, che testimonia di numerosi episodi di grave negligenza nell’esecuzione delle delicate prestazioni affidate alla ditta Area s.p.a., suscettibili di pregiudicare l’esito di importanti indagini e fatte oggetto di immediate e puntuali contestazioni (cfr. docc. da 2 a 9 delle produzioni 3.3.2015, nonché doc. 12 delle produzioni 12.3.2015 di parte pubblica);

Rilevato che tali episodi non sono stati fatti oggetto di specifica contestazione – ex art. 64 comma 2 c.p.a. – da parte della odierna ricorrente, e possono pertanto dirsi provati;

Ritenuto pertanto che, benché la decisione di non invitare alla nuova gara la ditta ricorrente – di fatto, escludendola – sia immotivata, nondimeno sia palese e comunque provato che il contenuto della decisione non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sicché essa non è comunque annullabile ex art. 21-octies L. n. 241/1990;

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso sia palesemente infondato;

Ritenuto che le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo, debbano seguire come di regola la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Procura della Repubblica di Imperia, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 (tremila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)