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Diritto Amministrativo. La violazione dell’anonimato nei concorsi pubblici

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Diritto Amministrativo. La violazione dell’anonimato nei concorsi pubblici

Con la sentenza n° 330 del 20.04.2015 il C.G.A. si è pronunciato sulla questione della “rilevanza” necessaria affinché la violazione della regola dell’anonimato dei concorsi pubblici possa comportare l’illegittimità della procedura selettiva.

Se, quindi, è sufficiente la sola probabilità di una lesione alla regola di imparzialità durante la fase di correzione delle prove o, al contrario, è necessario che la lesione sia concreta ed attuale.

Nel caso di specie, i candidati erano stati invitati, prima dell’espletamento della prova., a compilare la scheda anagrafica ed a sottoscriverla dovendola poi disporre sul banco per tutta la durata della prova accanto al proprio documento di identità ed al codice di riconoscimento.

Tanto, all’evidenza, consentiva ai Commissari l’abbinamento nome – candidato – codice segreto (quest’ultimo leggibile sui fogli della prova).

Il C.G.A. si è conformato ai principi sanciti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la quale con la sentenza n° 26 del 20.11.2013 ha affermato che “il criterio dell’anonimato nelle prove scritte […] costituisce il diretto portato del principio di uguaglianza nonché specialmente di quelli di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione” con la conseguenza che “una violazione non irrilevante della regola dell’anonimato determina de iure una radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione”.

Sulla scorta di tali argomentazioni, quindi, il C.G.A. ha precisato che anche solo un’ipotetica conoscenza dei candidati è di per sé idonea alla violazione del principio dell’anonimato – diretto derivato del superiore principio di uguaglianza – non essendo necessario l’accertamento di un’effettiva e concreta lesione in sede di correzione.

In conclusione, la sola “probabilità” che le modalità di espletamento delle prove concorsuali siano in grado di inficiare la necessaria imparzialità dei Commissari è sufficiente a considerare come violata la regola del pieno anonimato di cui devono beneficiare i candidati.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 718/ 2014 R.G., proposto da:  GLORIA Federica, CUMBO Matteo Eric, MACELLO Federica, LI CALSI Monica, MESSINA Domenicosavio, MESSINA Antonio Maria  Tutti rappresentati e difesi dall’avv. Fabio Li Calsi, con domicilio eletto presso Pietro Bisconti in Palermo, via Sammartino, n. 45;

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (M. I. U. R.), in persona del Ministro e rappresentante legale pro tempore;  UNIVERSITA’ DI PALERMO, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;  Tutti rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale in Palermo, Via A. De Gasperi, n. 81, sono domiciliati;

nei confronti di

FERRARIO Fabiola, MIRASOLA Pietro;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SICILIA – PALERMO (Sez. I) n. 01816/2014, resa tra le parti, concernente: Ammissione Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di M.I.U.R. e di Università di Palermo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2015 il Consigliere Giuseppe Mineo e uditi per le parti gli avvocati Li Calsi e l’avv. dello Stato Pignatone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Viene in discussione l’appello avverso la sentenza citata in epigrafe, con la quale il primo Giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale la sig.ra Gloria Federico, in consorzio con altri ricorrenti, hanno chiesto, previo l’annullamento degli atti impugnati che hanno disciplinato lo svolgimento e gli esiti della prova di ammissione al Corso di Laurea in Medicina Chirurgia ed Odontoiatria Dentaria dell’anno accademico 2013 – 2014, la condanna delle Amministrazione intimate al risarcimento in forma specifica ex art. 30, comma 2, c. p. a. mediante adozione nei loro confronti di un provvedimento di ammissione al Corso di Laurea di cui è causa.

Resistono al gravame le Amministrazioni appellate, che si sono costituite in giudizio con atto ritualmente depositato.

Con appello incidentale, depositato il 5 dicembre 2014, il M.I.U.R. ha impugnato la sentenza resa in prime cure, denunciando l’errore nel quale sarebbe incorso il TAR Sicilia nel ritenere la propria competenza a trattare una controversia la quale, perché riguarderebbe la validità di atti efficaci sull’intero territorio nazionale, deve appartenere al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Con ordinanza CGA n. 500/2014 del 2.10.2014 questo Consiglio di Giustizia Amministrativa ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata,ammettendo la parte ricorrente all’immatricolazione con riserva dell’esito del giudizio di merito, e ha fissato la relativa trattazione all’udienza pubblica del 15 gennaio 2015.

Nell’udienza del 15 gennaio 2015 l’appello è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Viene trattata preliminarmente l’eccezione di incompetenza sollevata con appello incidentale dall’Amministrazione per ottenere la declaratoria di inammissibilità della sentenza impugnata, sul motivo per il quale essendo compresi, tra quelli per i quali è stato chiesto in prime cure dagli odierni appellanti l’annullamento, atti efficaci sull’intero territorio statale quale è la graduatoria nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina Chirurgia ed O0ontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2014/2015, la relativa competenza a giudicare su controversie che li riguardano non può appartenere al TAR Sicilia bensì al TAR Lazio, loro giudice naturale.

In linea preliminare, le parti appellanti sostengono l’inammissibilità e la tardività del motivo di gravame dedotto dall’amministrazione con l’appello incidentale, diretto a contestare la competenza territoriale del TAR che ha pronunciato la sentenza impugnata.

A supporto della loro tesi difensiva espongono che la disciplina della competenza territoriale, come definita dal “secondo correttivo” al codice del processo amministrativo, è palesemente orientata a ridimensionare la portata del principio della inderogabilità della competenza territoriale dei TAR, e la sua rilevabilità di ufficio, favorendo, al contrario, la rapida definizione del giudizio.

Il Collegio condivide l’opinione interpretativa delle parti appellanti e ritiene che l’appello incidentale sia inammissibile.

Si deve premettere che l’attuale regolamentazione del “rilievo dell’incompetenza” costituisce l’evidente compromesso tra due opposte esigenze: l’una diretta a garantire il rispetto del principio del “giudice territoriale naturale” , l’altra volta ad assicurare la massima celerità del processo, scoraggiando comportamenti dilatori delle parti.

La ricerca di un soddisfacente punto di equilibrio tra i due valori, obiettivamente non agevole, si è tradotta in una disciplina positiva caratterizzata da lacune, incertezze e contraddizioni.

Per quanto rileva in questa sede, si possono evidenziare i seguenti punti.

  1. A) La competenza territoriale del TAR è, ora, sempre “inderogabile” ed è sottoposta ad una regolamentazione unitaria, anche nelle ipotesi di competenza “funzionale” contemplate dall’art. 14 del codice.
  2. B) Il giudice può rilevare l’incompetenza d’ufficio, ma solo in primo grado.
  3. C) Nei “giudizi di impugnazione”, l’incompetenza può essere esaminata solo se dedotta con uno specifico mezzo di gravame, diretto contro la decisione che, anche “implicitamente”, abbia affermato la competenza del giudice.
  4. D) Le parti possono sollevare la questione di incompetenza secondo le rigide modalità e i ristretti termini previsti dall’art. 15, commi 2 e 3, del codice del processo.

In prima approssimazione, quindi, l’ordinamento individua un “doppio regime” della questione di incompetenza, a seconda che essa sia prospettata dalla parte o sia rilevata di ufficio dal giudice.

Entrando nel dettaglio della disciplina dell’articolo 15, tuttavia, emergono numerosi dubbi applicativi, generati dalla complicata casistica prevista dal legislatore.

L’ipotesi più semplice è quella in cui l’incompetenza sia stata tempestivamente eccepita dalle parti interessate, ai sensi dell’articolo 15, comma 3. In tal caso, si apre uno speciale incidente processuale, destinato a risolvere preliminarmente, in modo definitivo e secondo rapide cadenze, ogni questione attinente alla competenza territoriale. Evidentemente, in tale eventualità, il giudice che pronuncia la sentenza di merito resta vincolato alla determinazione della competenza stabilita attraverso questo iter processuale e la questione di incompetenza non è più deducibile mediante l’impugnazione della decisione.

Una seconda ipotesi è quella in cui nessuna parte eccepisca il difetto di competenza e non siano proposte domande cautelari. In tal caso resta aperta, sino alla decisione di merito, il potere del giudice di rilevare l’incompetenza (si intende, nel rispetto del contraddittorio verticale di cui all’art. 73, comma 3, del codice del processo). In questo caso, la questione di incompetenza è rilevabile in appello solo se vi è una specifica deduzione con apposito mezzo di impugnazione diretto contro la statuizione, anche implicita, del TAR.

Una terza ipotesi, corrispondente a quella oggetto del presente giudizio riguarda i casi in cui, nel corso del giudizio di merito, sia proposta domanda cautelare, ma nessuna parte deduca l’incompetenza e questa non sia esaminata esplicitamente dal giudice.

Al riguardo, il comma 2 dell’art. 15 stabilisce che “In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa (domanda cautelare)”.

La formula della disposizione, tutt’altro che limpida, deve essere letta nel senso che la sede dell’incidente cautelare è quella in cui, tanto le parti, quanto il giudice, hanno, rispettivamente, l’onere di eccepire e il dovere di rilevare l’incompetenza territoriale.

Pur non essendo affermato in modo esplicito dalla disposizione, si deve ritenere, pertanto, che i termini previsti dal comma 2 prevalgono su quelli del successivo comma 3. Si deve ritenere, pertanto, che lo stesso potere officioso del giudice di esaminare la questione di competenza si esaurisce nell’ambito del giudizio cautelare.

In altri termini, quindi, la decisione sulla competenza, anche se implicita, non rileva solo nell’ambito dell’incidente cautelare, ma vincola anche la decisione del merito.

Nel caso di specie, poi, si deve osservare che la pronuncia cautelare del TAR aveva espressamente “ritenuto la propria competenza” (sia pure attraverso la utilizzazione della formula standardizzata, prevista dal modello di ordinanza cautelare predisposto dal modello NSIGA).

In ogni caso, la statuizione della competenza territoriale del TAR, sia essa implicita od esplicita, avrebbe dovuto formare oggetto di tempestiva impugnazione, mediante lo strumento dell’appello cautelare o del regolamento di competenza.

Ne deriva, in conclusione, l’inammissibilità del motivo di appello diretto a contestare la competenza territoriale del TAR.

Peraltro, oltre che per i profili di tardività, l’eccezione appare infondata, atteso che l’oggetto dell’impugnazione, nella sostanza, non riguarda né l’annullamento del Decreto Ministeriale che disciplina i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato per l’anno accademico 2013/2014, né i bandi di concorso relativi all’accesso dell’Ateneo di Palermo e Bari, bensì le modalità utilizzate dalla Commissione d’esami per lo svolgimento delle prove di ammissione, mentre l’impugnazione della graduatoria nazionale ricorre a supporto della domanda per l’iscrizione in soprannumero, con conseguenti effetti limitati al territorio di competenza del TAR Sicilia, così come dispone l’art. 13 c.p.a.

In assenza dei necessari presupposti di rito e di merito, pertanto, l’appello incidentale risulta privo di fondamento e va perciò respinto.

Per contro l’appello principale va accolto per le ragioni che qui di seguito si precisano.

Gli odierni appellanti non essendosi collocati in posizione utile dopo aver partecipato in data 9 settembre 2013 presso l’Università di Palermo alle prove per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina Chirurgia ed Odontoiatria per l’anno accademico 2013/2014, con “atto posto in notifica (a mezzo di spedizione di raccomandata A/R)..” il 21 gennaio 2014…” proponevano ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso la graduatoria definitiva pubblicata il 30 settembre 2013, denunciando che lo svolgimento delle prove selettive era stato caratterizzato da evidenti violazioni della disciplina per la tutela dell’anonimato, come peraltro già accertato, su ricorso di altri candidati, dal TAR Palermo con sentenza n. 121/2014, che a tale effetto aveva deciso l’annullamento degli atti impugnati nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, sancendo l’obbligo dell’Università di Palermo di procedere alla loro ammissione in via definitiva, anche in sovrannumero.

A seguito dell’opposizione ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 1199/1971 manifestata dal sig. Pietro Mirasola, individuato dai ricorrenti come contro interessato insieme alla sig.ra Fabiola Ferraro, gli odierni appellanti, con atto avviato per la notificazione il 3 aprile 2014 e depositato il 14 aprile 2014, effettuavano ai sensi della’art. 48 c. p .a. la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale presso il TAR Sicilia – Palermo, formulando istanza di sospensione.

Nel giudizio si costituivano, per le Amministrazioni resistenti, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Scientifica e l’Università di Palermo, con atti di mera forma.

Il Tribunale adito, dopo aver disposto con ordinanza n. 1137/2014 incombenti istruttori a carico dell’Avvocatura dello Stato, senza alcuna delibazione del merito della controversia, con la sentenza qui appellata resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c. p. a., ha respinto il ricorso, giudicato ‘inammissibile’ a causa della irritualità originaria del ricorso straordinario perché carente della “prova dell’eseguita notificazione” ad almeno uno dei contro interessati, nei modi e nei termini dettati dall’art. 9, comma 2°, D.P.R. n. 1199/1971., dopo aver rilevato che “la parte ricorrente ha, invece, inviato il ricorso straordinario per la notifica al Mirasola solo in data 22 gennaio 2014, e quindi dopo l’invio al Ministero, sicché non ha neppure potuto allegare la prova dell’invio della raccomandata , èerchè appunto successiva. Va aggiunto che risulta allegata, agli atti di questo giudizio, anche una notifica ‘a mani’ a tale Ferraro Fabiola (altro presunto contro interessato, però non opponente) , fatta il 21 gennaio, ma si tratta di mera fotocopia neppure collegata al ricorso da un timbro di congiunzione”: laddove, per contro, “ la formulazione letterale della disposizione sopra riportata richiede invece, a pena di inammissibilità, il deposito del ricorso con “la prova dell’eseguita notificazione” e non con la prova della semplice consegna dell’atto per la notificazione”.

Con il ricorso qui proposto, la difesa della parte appellante, contestando anche in punto di fatto i motivi che hanno determinato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ha impugnato la sentenza così resa, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971, degli artt. 1 e 3 legge n. 53/1994 e degli artt. 4 e ss. legge n. 890/1982, nel testo risultante dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 477/2002 ; e riproponendo nel merito le denunce avanzate con il ricorso principale con riguardo alla violazione e falsa applicazione del principio dell’anonimato delle prove.

I motivi che sono fondati, tanto nel rito che nel merito.

Circa la dichiarazione di inammissibilità, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, questo Consiglio di Giustizia Amministrativa in diversi pareri ( v. n. 1501/11 e n. 956/13) ha da tempo ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario le ragioni che hanno indotto la Corte Costituzionale ha dichiarare con la sentenza n. 477/2002 “nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna all’atto all’ufficiale” la illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 c. p. c. e dell’art. 4 , comma 3, della legge n. 890/1982. Anche per il ricorso straordinario, infatti, questo Consiglio ha chiarito che deve essere “ritenuta valida la notificazione in base alla sola ‘attestazione’ dell’ufficiale giudiziario”, per la determinazione della tempestività degli atti processuali che possono riguardarlo (CGA, parere n. 647/2004 su affare n. 680/2000 e n. 127/2004); e ciò allo scopo di evitare quanto puntualmente evidenziato dal Giudice delle Leggi con la citata sentenza n. 477/2002, ovvero che, laddove ricorre, il notificante debba irragionevolmente accollarsi, quanto alla (ritardata) consegna al destinatario, il ‘rischio’ del disservizio postale, ovvero le conseguenze di attività, quali quelle esercitate dall’ufficiale giudiziario e dei suoi ausiliari (quale appunto l’agente postale) sottratte in toto al controllo e alla sfera di disponibilità del notificante medesimo; fermo restando “. . per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento”: con un effetto di “scissione soggettiva” del momento perfezionativo del procedimento notificatorio affermata già dalla legge n. 890/1992.

In questo senso, peraltro, ha avuto modo di pronunciarsi il Consiglio di Stato, sia in sede consultiva che giurisdizionale (v. la sentenza V, 10 agosto 2010, n. 5556, e, in particolare, I, 9 giugno 2010 , n. 720), allorquando, dopo aver ribadito sulla scia della citata decisione del Giudice delle Leggi che nella materia in oggetto “deve escludersi che si incorra in preclusioni per ritardi che sfuggono al controllo di chi agisce in giudizio, connessi alla ricezione o acquisizione dell’atto da parte del destinatario “, ha poi avuto modo di precisare: che “In ogni caso…ai fini della tempestività del ricorso ( giurisdizionale o straordinario) deve considerarsi la data in cui la parte interessata consegna l’atto all’ufficiale giudiziario o, comunque, avvia il procedimento di notifica, mentre non rileva la successiva data in cui la notifica si perfeziona per il destinatario”. ; e che, pertanto, grava sul ricorrente che si avvale della notifica a mezzo posta, il duplice onere: a) di “proporre il ricorso entro il termine decadenziale…” ; ovvero, b) di “dare, poi, dimostrazione al giudicante della corretta instaurazione del contraddittorio con il deposito dell’avviso di ricevimento che, ai sensi dell’art. 4, comma terzo, legge n. 890/1982, ne costituisce prova” ( Cons. Stato, IV, n. 2697/2008)

Per contro, gli argomenti utilizzati dal primo Giudice a supporto della interpretazione data del regime probatorio dettato dal citato art. 9 D.P.R. n. 1199/1971 non appaiono pertinenti né altrimenti giustificati.

Circa i precedenti giurisprudenziali invocati a supporto, infatti, le sentenze citate o riguardano casi di mancato avvio o di esistenza della stessa procedura di notificazione, ( v. in relazione al caso deciso da Cons. Stato, I, n. 262/2014) ovvero di mancata produzione dell’avviso di ricevimento (v. CGA, parere n. 1845/1999 del 29 gennaio 2002); – prefigurando, quindi, situazioni affatto riconducibili a quelle per le quali si è posta una questione di “scissione soggettiva” degli effetti della notifica, così come configurata dal Giudice delle Leggi con la decisione sopra citata.

D’altra parte, appare inconferente per l’ordine di problemi affrontati e risolti dalla stessa Corte Costituzionale con la cit. decisione n. 477/2002 , invocare la perdurante natura ‘non giurisdizionale’ del ricorso straordinario, alla stregua di una molteplicità di indici tipologici che in tal modo giustificherebbero, a detta del TAR, la prospettata interpretazione dei modi e dei termini di allegazione della notifica. Al di là della attendibilità o meno degli argomenti che sono stati prospettati a supporto della la natura sostanzialmente ‘giurisdizionale’ che oggi rivestirebbe il ricorso straordinario per effetto di una molteplicità di interventi normativi e giurisprudenziali, il fatto è che, come esemplarmente evidenziato dal Giudice delle Leggi, che la ‘res’ qui controversa pone in realtà un problema di giustizia distributiva del ‘rischio’ e dei relativi costi della (mancata) notifica, che prescinde dalla natura tipologica, giurisdizionale o meno, del ricorso straordinario, al quale corrisponde un criterio di soluzione che fa leva sulla capacità di controllo che ciascuna parte coinvolta nell’operazione può esercitare sulla propria sfera di attività. Escludendo, così, che il notificante che si avvale di ufficiale giudiziario o del mezzo postale possa sopportare il ‘rischio’ di una attività (conducente con gli effetti della trasmissione e comunicazione della notifica) che sfugge alla suo controllo: ed al quale, pertanto, non possono imputarsi gli effetti negativi ex adverso prefigurati dal TAR.

In ragione dei superiori rilievi, dunque, si deve ritenere che ai sensi del cit. art. 9, comma 2, D.P.R. n. 1199/1971 il ricorrente, dopo aver provveduto ad eseguire le notifiche mediante la spedizione ai contro interessati, è tenuto a presentare, nel termine di 120 giorni il ricorso straordinario accompagnato “con la prova dell’eseguita notificazione ( cioè con la prova di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario o all’agente postale) all’organo che ha emanato l’atto o al Ministro competente”; ovvero, a fornire “anche dopo la scadenza del termine per il deposito del ricorso, purché prima che la controversia passi in decisione, …la prova che tale notifica è andata a buon fine “ (v. ancora i citati pareri CGA n. 1501/11 e n. 956/13).

Ebbene, come ribadito dalla difesa di parte appellante in relazione alla res controversa, poiché risulta che gli avvisi di ricevimento sono stati ritualmente depositati, il ricorso straordinario deve reputarsi ritualmente proposto nei modi e nei termini prescritti. Verificatasi così la pregiudiziale indicata dal TAR, in riforma di quanto statuito in prime cure, pertanto, il ricorso principale deve reputarsi ammissibile.

Per quelli, poi, che sono i motivi che lo sostengono, l’appello appare fondato anche nel merito della denunciata violazione della segretezza della prova e del relativa tutela dell’anonimato dei candidati.

A supporto della denunciata violazione, la difesa di parte appellante in ordine alle modalità di svolgimento delle prove ha eccepito che i candidati che hanno partecipato alla prova selettiva, dopo essere stati prima invitati a compilare prioritariamente la scheda anagrafica ed a sottoscriverla, sono stati poi obbligati a disporla in evidenza sul banco per tutta la durata della prova, accanto al proprio documento di identità ed al codice alfanumerico di riconoscimento ( c.d. Username). Sicché – viene ancora denunciato – sulla base di siffatte disposizioni di controllo, in realtà per tutta la durata della prova i Commissari hanno potuto ‘vedere’ l’abbinamento “nome – candidato – codice segreto” in quanto il nome del candidato era ricavabile dalla carta d’identità che i Commissari hanno chiesto fosse tenuta in vista accanto ai candidati ed il numero segreto era leggibile sui fogli della prova di concorso su cui i candidati dovevano lavorare.

I fatti riferiti e le valutazioni espresse dalla difesa appellante circa la “possibilità” che le modalità adottate dalla Commissione fossero atte a superare l’anonimato delle prove appaiono invero congrue e giustificate. Innanzi tutto in punto di fatto, perché le modalità denunciate sono state confermate dalla Difesa erariale, salvo a ritenerle (erroneamente, invero) dovute sulla base delle indicazioni ministeriali, onde consentire ai Commissari il controllo dovuto per evitare indebite sostituzioni di candidati durante lo svolgimento della prova.

Ma anche in punto di diritto, sulla base di quanto chiarito con riferimento alle prove d’accesso al Corso di Medicina, dall’A.P. del Consiglio di Stato con decisione n. 26 del 20 novembre 2013, disponendo che “una violazione non irrilevante della regola dell’anonimato determina de iure una radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione…”, dopo aver premesso: che “il criterio dell’anonimato nelle prove scritte …costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione”; ovvero, che “un tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata…” : e che, pertanto “l’esigenza dell’anonimato si traduce a livello normativo in regole che…tipizzano rigidamente il comportamento dell’Amministrazione imponendo una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali, inesplicabili se non sul presupposto dell’intento del legislatore di qualificare la garanzia e l’effettività dell’anonimato quale elemento costitutivo dell’interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate…”.

Con le superiori considerazioni, a ben vedere, l’A.P. del Consiglio di Stato, ha inteso ribadire che anche una “ipotetica conoscenza” dei candidati , resa possibile dalle modalità concretamente utilizzate per la loro identificazione, appare di per se stessa idonea a violare il pieno anonimato dei quali essi debbono godere nelle procedure concorsuali pubbliche; e, perciò, ad essere sanzionata “senza necessità di accertare l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione”.

Sui fatti contestati, peraltro, con riferimento alla prova selettiva per l’accesso alla Facoltà di Medicina presso l’Università di Palermo per l’a.a. 2013 – 2014 si già espresso il medesimo TAR Sicilia – Palermo, il quale, con la sentenza n. 121/1014, opportunamente richiamata dalla difesa di parte appellante, ha ritenuto illegittima la citata procedura (in particolare, la esposizione sul banco della scheda anagrafica accanto al documento di riconoscimento) in quanto “… dette modalità di svolgimento della prova hanno consentito la conoscenza del codice identificativo abbinato a ciascun candidato prima della compilazione dei questionari, con conseguente rilevante violazione del principio dell’anonimato e possibilità, quanto meno in astratto, dell’alterazione dei risultati della prova”.

In conclusione, oltre che ammissibile, sul motivo della violazione della regola sull’anonimato dei candidati l’appello appare fondato, e, pertanto, in riforma di quanto deciso in prime cure, merita di essere accolto, previo annullamento della decisione impugnata.

In ordine agli effetti della riforma della decisione resa in prime cure, il Consiglio reputa di dover condividere, anche sulla scorta della domanda avanzata dalla difesa appellante, l’indirizzo recentemente riaffermato dal Consiglio di Stato (sentenza n. 2935/2014), e, pertanto, tenuto conto del necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, così come altrimenti affermato da questo CGA con la decisione n. 457/2012, va riconosciuto il diritto degli appellanti di essere definitivamente ammessi all’iscrizione c.d. ‘in soprannumero’ al primo anno dei Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, e in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Palermo, senza che tuttavia, tale esito possa comportare pregiudizio per la posizione di soggetti già utilmente collocati in graduatoria.

Esistono ragioni relative alla natura ed agli esiti della controversia che possono giustificare la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,

definitivamente pronunciando, respinge l’appello incidentale e accoglie l’appello principale nei sensi indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Hadrian Simonetti, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere

Giuseppe Mineo, Consigliere, Estensore

Giuseppe Barone, Consigliere

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)