Diritto Civile. Sussiste il danno non patrimoniale da perdita del congiunto anche in capo ai fidanzati.
La sentenza n. 1011, del 26 marzo 2015, il Tribunale di Firenze ha riconosciuto la sussistenza del danno non patrimoniale da perdita del congiunto anche in capo alla fidanzata di un giovane deceduto in seguito ad un incidente stradale.
In particolare, nella sentenza in esame, il giudice, facendo proprio e condividendo il pensiero della Suprema Corte emerso in alcuni recentissimi precedenti (Cass. Pen, sent. n. 46351/2014; Cass. Civ., sent. n. 7128/2013), ha asserito la risarcibilità del danno non patrimoniale subito dalla fidanzata per la perdita del futuro marito, riconoscendo, nel caso di specie, la lesione dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione agli artt. 2 e 29.
Ad avviso del Tribunale di Firenze, infatti, “la relazione prematrimoniale o di fidanzamento che, a prescindere da un rapporto di convivenza attuale al momento dell’illecito, sia destinata ad evolvere in matrimonio trova il fondamento della tutela risarcitoria nell’art. 29 Cost., inteso come norma di tutela costituzionale, non solo della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio, ma anche del diritto a contrarre matrimonio e quindi a formare una famiglia fondata sul matrimonio”.
Di qui, pertanto, la decisione di liquidare il danno patito dalla fidanzata equiparando la condizione di quest’ultima a quella di un coniuge che non coabita con l’altro.
Scarica la sentenza clicca qui