Diritto Penale. Prime applicazioni della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
Con la sentenza in argomento, il Tribunale di Bari interviene sull’istituto, di nuovo conio, della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui al d.lgs. 28 del 2015. Uno dei punti che si presenta particolarmente innovativo riguarda l’applicazione di tale causa di non punibilità nella fase predibattimentale di cui all’art. 469 cpv. cpp. Invero, il decreto legislativo ha aggiunto la non punibilità per particolare tenuità del fatto alle altre cause che possono dar luogo ad una sentenza di non luogo a procedere (ovvero, ex art. 469, quando l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, quando il reato è estinto e per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento). Va rilevato che, in tale fase, prima dell’avvento del d.lgs. 28/2015, il giudice limitava la sua cognizione a delle constatazioni puramente oggettive, riferite soltanto alle condizioni di procedibilità, se l’azione non doveva essere iniziata (mancanza dell’istanza, della querela, della richiesta, dell’autorizzazione a procedere) o proseguita (divieto di secondo giudizio), o all’estinzione del reato (morte del reo, amnistia, remissione della querela, prescrizione ed oblazione), senza dunque entrare nel merito nell’accertamento dei fatti. Con la possibilità di pronunciare, invece, una declaratoria di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, il legislatore offre a quello stesso giudice predibattimentale il potere di esprimere una sentenza di merito. Infatti, a mente del nuovo art. 131 bis cp. “la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta o per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, co.1, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”. Tuttavia, il giudice, nella fase predibattimentale di cui all’art. 469 cpp, non possiede ancora il materiale cognitorio idoneo ad entrare nel merito dei fatti. Ecco perché, a detta del Tribunale barese, occorre procedere ad un’applicazione analogica dell’istituto che gli è più affine: l’applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all’art. 444 ss cpp. Appare, dunque, necessaria l’ acquisizione del fascicolo delle indagini, laddove il giudice, motu proprio, rileva la possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Inoltre, laddove il giudice, sulla scorta di questa piena cognizione dei fatti in camera di consiglio, pervenga alla conclusione che la vicenda esuli dall’ipotesi di fatto tenue e che il possesso debba proseguire, inevitabile corollario sarà quella della sua incompatibilità alla trattazione ulteriore, ex art. 34 cpp.
Per scaricare la sentenza Clicca qui