Diritto Amministrativo. Illegittima l’autorizzazione rilasciata alla Vodafone S.p.A. per la realizzazione di una stazione radio-base
“Se è vero che la potestà assegnata ai Comuni, in assenza di plausibili ragioni giustificative, non può trasformarsi in limitazioni alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, è altrettanto vero che tra i compiti dell’ente locale rientra la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici attraverso il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti.”
È quanto deciso dal T.A.R. Sardegna – Cagliari, sez. II, con la sentenza n° 906 del 02.07.2015.
Il caso attiene all’autorizzazione rilasciata da un Comune della Sardegna alla Società “Vodafone Omnitel BV S.p.A.” per la realizzazione di una stazione radio-base in un’area poco distante da strutture pubbliche particolarmente sensibili (Poliambulatorio dell’A.S.L. e Casa della Salute destinata soprattutto a bambini ed anziani).
L’accoglimento del ricorso avverso la citata autorizzazione si fonda, essenzialmente, sulla mancata valutazione da parte del Comune resistente della possibile localizzazione dell’impianto su un’area alternativa.
Ed infatti, nonostante la vigenza dell’art. 86, comma 3, D.Lgs. n° 259/2003 in base al quale le infrastrutture di reti di comunicazione sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16, comma 7, D.P.R. 380/2001, il Comune, nel suo potere di pianificazione urbanistica, può intervenire sulla localizzazione di tali reti nel rispetto, ovviamente, dell’interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio cui esse sono destinate.
La conseguenza è che, in presenza di interessi di rilievo costituzionale come quello oggetto del ricorso, l’Amministrazione può/deve effettuare un indagine sul territorio di competenza al fine di ricognire ulteriori e diversi siti maggiormente idonei all’accoglimento della rete di comunicazione.
Alla stregua dei succitati principi, il T.A.R. Sardegna – Cagliari, sez. II, ha accolto il ricorso affermando che “tale indagine nel corso dell’istruttoria procedimentale in questione è del tutto mancata, non essendosi richiesto alla Vodafone uno sforzo collaborativo volto a conciliare le sue finalità imprenditoriali, indubbiamente colorate da rilevanti profili di pubblico interesse in relazione alla natura del servizio erogato, con l’interesse dei cittadini del Comune di Sant’Antioco giustamente preoccupati dal proliferare di impianti di telefonia mobile e radio comunicazione in un contesto storico in cui le conoscenze medico scientifiche in materia sono contraddittorie e non sono ancora in grado di offrire certezze in ordine alle conseguenze, nel medio/lungo periodo, dell’esposizione continua alle onde elettromagnetiche”.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1218 del 2014, proposto da: Associazione Cittadiniattivi, Veronica Tramatzu, Mailyne Salis, Valentina Cossu, Massimo Crastus, Maria Vanessa Cardia, Valentina Seri, Savizza Calvanese, Pinuccio Atzori, rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea e Paolo Pubusa, con domicilio eletto in Cagliari presso il loro studio legale, Via Tuveri n. 84;
contro
Comune di Sant’Antioco, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti di
Vodafone Omnitel Bv Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Antonello Angioni, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, Via Tiziano n. 11;
per l’annullamento
dell’Atto Unico Finale n. 19/2014 adottato in data 25.7.2014 dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Sant’Antioco – Area 2: Sviluppo del Territorio e delle Infrastrutture – con il quale la soc. Vodafone Omnitel BV S.p.a. è stata autorizzata alla realizzazione di una stazione radio base (SRB) in Sant’Antioco nella Via Rinascita n. 29, nonché, ove necessario, degli atti endoprocedimentali e interni alla Conferenza dei Servizi;
di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società Vodafone Omnitel
Bv Spa;
Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2015 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con DUAAP presentata il 13 marzo 2014 la società Vodafone Omnitel BV Spa chiedeva al Comune di Sant’Antioco l’autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio-base nel terreno sito in Via Rinascita n. 29, distinto in catasto al foglio 16, mappale 4964.
Tale area ricade in zona G delle NTA del PUC del Comune di Sant’Antioco.
A seguito dello svolgimento della conferenza di servizi all’uopo convocata il Comune di Sant’Antioco, con atto unico finale n. 19 del 25 luglio 2014 autorizzava (con prescrizioni) la società istante all’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’opera.
Nell’assunto dei ricorrenti, tuttavia, tale autorizzazione sarebbe illegittima per i seguenti motivi:
1) Violazione di legge (art. 3 della legge n. 241/1990) – Violazione del Regolamento comunale di Sant’Antioco per il corretto esercizio e insediamento di impianti di telefonia mobile e di radiocomunicazione – Eccesso di potere (Travisamento ed erronea valutazione dei fatti, lacunosità dell’istruttoria, illogicità della motivazione, illogicità manifesta, mancanza dei presupposti): in quanto l’istruttoria svolta dall’amministrazione comunale non sarebbe completa in quanto non si sarebbe accertata la realizzazione delle prescrizioni imposte alla Vodafone (in particolare, con riguardo alla piantumazione di specie vegetali idonee ad occultare visivamente parte della struttura di sostegno);
2) Violazione di legge (art. 3 della legge n. 241/1990) – Violazione del Regolamento comunale di Sant’Antioco per il corretto esercizio e insediamento di impianti di telefonia mobile e di radiocomunicazione – Eccesso di potere (Travisamento ed erronea valutazione dei fatti, lacunosità dell’istruttoria, illogicità della motivazione, illogicità manifesta): in quanto, senza alcuna specifica motivazione, l’antenna realizzata dalla Vodafone, innalzata su un palo autonomo, non risulta addossata o connessa ad alcun edificio; oltretutto non risulterebbe intimato il limite di altezza consentito;
3) Violazione di legge (art. 3 della legge n. 241/1990; art. 89 del D.Lgvo n. 259/2003) – Violazione degli artt. 1 e 6 del Regolamento comunale di Sant’Antioco per il corretto esercizio e insediamento di impianti di telefonia mobile e di radiocomunicazione – Eccesso di potere (Travisamento ed erronea valutazione dei fatti, lacunosità dell’istruttoria, illogicità della motivazione, illogicità manifesta): in quanto, senza alcuna motivazione, si sarebbe autorizzata la realizzazione dell’antenna a distanza di circa 120 m. di altro identico impianto realizzato da altro operatore;
4) Violazione di legge (art. 3 della legge n. 241/1990; art. 32 Cost., Violazione del principio di precauzione – Eccesso di potere (Travisamento ed erronea valutazione dei fatti, lacunosità dell’istruttoria, illogicità della motivazione, illogicità manifesta): in quanto non sarebbe stata fatta alcuna indagine specifica e nessuna valutazione in ordine agli effetti della sommatoria delle onde elettromagnetiche emesse dalle due ravvicinate SRB;
5) Violazione di legge (DPR n. 380/2001) – Violazione delle NTA del PUC di Sant’Antioco (art. 13) – Eccesso di potere (Travisamento ed erronea valutazione dei fatti, lacunosità dell’istruttoria, illogicità della motivazione, illogicità manifesta): in quanto non sarebbero state rispettate le distanze tra edifici previste dalla normativa comunale;
6) Violazione di legge (artt. 3, 7 e 9 legge n. 241/1990; art. 32 Cost. – Violazione del principio di precauzione – Eccesso di potere (Travisamento ed erronea valutazione dei fatti, lacunosità dell’istruttoria, illogicità della motivazione, illogicità manifesta): in quanto non si sarebbe considerata la poca distanza esistente tra la SRB autorizzata e altre strutture pubbliche sensibili (Poliambulatorio della ASL n. 7 e Casa della Salute).
Concludevano quindi i ricorrenti chiedendo, previa sospensiva, l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese. Per resistere al ricorso si è costituita la società Vodafone Omintel B.V. che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2014 l’esame dell’istanza cautelare è stato rinviato per essere deciso unitamente al merito della causa.
In vista della trattazione del merito della causa le parti hanno depositato memorie difensive con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 17 giugno 2015, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento.
Deve anzitutto osservarsi che l’intervenuta assimilazione delle opere per stazioni radio base alle opere di urbanizzazione primaria (art. 86, comma 3, del D. Lgs. n.259/2003) non preclude al Comune, nell’esercizio del suo potere di pianificazione urbanistica, la possibilità di localizzarle in determinati ambiti del territorio, sempre che, naturalmente, resti comunque assicurato l’interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio cui le stesse sono finalizzate.
La giurisprudenza amministrativa, infatti, anche sulla scorta di pronunce della Corte Costituzionale, ha osservato come l’evoluzione normativa sul tema non ha messo in discussione il potere del Comune di disciplinare la localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione nell’ambito del proprio territorio purché, ovviamente, tale disciplina non si risolva in un impedimento che renda impossibile in concreto, o comunque, estremamente difficile, la realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni.
Orbene, con riguardo al caso in esame il Comune di Sant’Antioco, allorché con delibera del Consiglio comunale n. 60 del 15.11.2013 ha approvato il “Regolamento per il corretto esercizio ed insediamento degli impianti di telefonia mobile e radiocomunicazione” non ha inserito tra i siti sensibili meritevoli di tutela in sede di localizzazione di impianti di telefonia mobile e radiocomunicazione quelli indicati dai ricorrenti, situati nelle immediate vicinanze dall’impianto per cui è causa. In particolare, come evidenziato in ricorso e come risulta dalle produzioni fotografiche, la SRB della Vodafone si trova nelle immediate vicinanze del Poliambulatorio della Asl n. 7 e della edificanda Casa della Salute, presso la quale si prevede una rilevante affluenza di cittadini afflitti da patologie cliniche.
Orbene, ritiene il Collegio, con riguardo alla questione che ci occupa, che il ricorso meriti accoglimento sotto l’assorbente profilo della mancata valutazione della possibile localizzazione dell’impianto su area alternativa a quella per cui è causa.
Il particolare rilievo (anche costituzionale) dell’interesse sotteso all’azione proposta dai ricorrenti a tutela dell’utenza di strutture destinate ad accogliere soprattutto bambini ed anziani, evidenzia l’esigenza di procedere, prima dell’attivazione dell’impianto, ad una puntuale ricognizione di altri siti collocati in ambiti meno interessati da tali particolari strutture recettive al fine di valutarne l’idoneità tecnica alla sua collocazione.
Tale indagine, infatti, nel corso dell’istruttoria procedimentale in questione è del tutto mancata, non essendosi richiesto alla Vodafone, uno sforzo collaborativo volto a conciliare le sue finalità imprenditoriali, indubbiamente colorate da rilevanti profili di pubblico interesse in relazione alla natura del servizio erogato, con l’interesse dei cittadini del Comune di Sant’Antioco giustamente preoccupati dal proliferare di impianti di telefonia mobile e radio comunicazione in un contesto storico in cui le conoscenze medico scientifiche in materia sono contraddittorie e non sono ancora in grado di offrire certezze in ordine alle conseguenze, nel medio/lungo periodo, dell’esposizione continua alle onde elettromagnetiche.
Se è vero infatti che, come detto, la potestà assegnata ai Comuni, in assenza di plausibili ragioni giustificative, non può trasformarsi in limitazioni alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, è altrettanto vero che tra i compiti dell’ente locale rientra la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici attraverso il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti.
E con riguardo al caso di specie in tale verifica istruttoria non potrà non valutarsi, al fine di una ottimizzazione della dislocazione sul territorio comunali delle SRB (come del resto previsto dall’art. 6 del regolamento comunale) e salvo verifica della compatibilità della sommatoria dell’impatto delle onde elettromagnetiche, la possibilità di un accorpamento dell’impianto con quello già esistente a pochissima distanza da quello per cui è causa (circa 120 m) ancorché gestito da altro operatore del settore.
Spetterà quindi all’operatore, in sede di proposizione della propria istanza, dimostrare la necessità di una certa localizzazione dell’impianto avviandosi all’uopo un rituale contraddittorio con l’amministrazione comunale al fine del contemperamento delle rispettive esigenze.
In conclusione, quindi, il ricorso merita accoglimento sotto l’assorbente profilo del difetto di motivazione e carenza di istruttoria in relazione al mancato svolgimento di accertamenti volti a verificare l’esistenza di un sito alternativo a quello per cui è causa tecnicamente compatibile con il fine perseguito da Vodafone.
La particolare natura della controversia giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese conpensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno
17 giugno 2015
con l’intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Tito Aru, Consigliere, Estensore
Antonio Plaisant, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)