Diritto Tributario. Il Termine di prescrizione biennaleper rimborso IVA
La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 13267del 2015, capovolge l’orientamento della CTR Lazio che, con sentenza n.63 del 12.3.2007, aveva confermato la decisione della Commissione Provinciale, rigettando l’appello proposto dal Contribuente, dichiarando illegittimo il diniego posto dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate alla istanza di rimborso del credito IVA, maturato nell’anno 2002, essendo stata presentata tale istanza, oltre il termine biennale di decadenza, previsto dall’art 21 comma 2 DLgs n.546/1992.
Il Contribuente, come unico motivo del ricorso, rileva il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art 21 DLgs n.546 del 1994, in relazione all’art 360 comma 1 c.p.c., deducendo che nel caso di specie il termine di decadenza biennale non poteva ritenersi consumato, essendo stata tempestivamente formulata la richiesta di rimborso del credito vantato nella dichiarazione annuale Iva, mediante la compilazione del rigo RX del modello Unico, con indicazione dell’importo in questione nella colonna dedicata.
I Giudici della Corte di Cassazione accolgono il ricorso, statuendo che il Contribuente può scegliere di avvalersi della richiesta di rimborso del credito Iva o, alternativamente, beneficiare del diritto di detrazione dell’imposta stessa nella dichiarazione annuale. Sulla base di tale principio, cassano la sentenza e condannano l’Ufficio impositore alle spese del giudizio.