Home Articoli Il decorso della prescrizione non si sospende con il rinvio per astensione...

Il decorso della prescrizione non si sospende con il rinvio per astensione dei vice procuratori onorari

2317
0
CONDIVIDI
Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Il decorso della prescrizione non si sospende con il rinvio per astensione dei vice procuratori onorari

La Corte di Cassazione, sezione VI, con la sentenza n. 35797 del 23.06.2015, depositata l’1.09.2015, ha stabilito che il rinvio del processo per astensione dei v.p.o. dalle udienze non comporta la “sospensione del corso della prescrizione” ex art. 159 c.p..

Cio’ in quanto il magistrato onorario “appartiene all’ordine giudiziario”, come previsto dall’art. 4, comma 2, r.d. 30 gennaio n.12, nel testo modificato dall’art. 1 del D.lgs. 28 luglio 1989 n. 273 e, pertanto, il v.p.o. è un organo investito di funzioni giudiziarie e, come tale, non soggetto alla stessa disciplina prevista per l’assenza del difensore e l’imputato per legittimo impedimento ovvero per l’adesione del primo all’astensione dalle udienze, ritualmente proclamata dall’associazione di appartenenza.

Ne discende che l’astensione dalle udienze proclamata dalla “associazione di categoria dei magistrati onorari” non ha e non può avere gli stessi effetti di quella degli avvocati, in quanto il difensore è un “soggetto processuale” cui spettano diritti e doveri diversi.

Ciò comporta che il rinvio del processo per legittimo impedimento del difensore o dell’imputato, come prescritto dall’art. 159 c.p., “sospende il corso della prescrizione” al pari dell’astensione dalle udienze degli avvocati riconducibile all’esercizio di un diritto, disciplinato dal “codice di autoregolamentazione delle astensione dalle udienze degli avvocati” (Sez. unite 27 marzo 2014, dep. 29 settembre 2014, n. 40187), mentre l’appartenenza del magistrato onorario all’ordine giudiziario, pur non limitando l’esercizio del suo diritto di astensione dalle udienze proclamato dalle associazioni di categoria, fa si che l’effetto della “sospensione del processo” non comporta l’operatività del microsistema relativo alla “sospensione del corso della prescrizione” configurato dall’art. 159 c.p..

Tale decisione della Suprema Corte è stata adottata non condividendo il principio di diritto della Sez. III 4 giugno 2013, dep. 9 ottobre 2013, n. 41692 che si è espressa nel senso opposto sancendo, invece, che l’adesione all’astensione dalle udienze penali di un organo della magistratura onoraria “sospende il decorso della prescrizione” ex art. 159 c.p..

Corte di Cassazione Sezione VI sentenza 1 settembre 2015 n. 35797