Home Articoli Diritto Amministrativo. Il curatore non ha alcun dovere di tutela sanitaria della...

Diritto Amministrativo. Il curatore non ha alcun dovere di tutela sanitaria della Società fallita.

1170
0
CONDIVIDI
Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Diritto Amministrativo. Il curatore non ha alcun dovere di tutela sanitaria della Società fallita.

Con la sentenza n° 1987 dell’11.09.2015, il T.A.R. Campania – Salerno, sez. II, ha affermato che “fatta salva la eventualità di univoca, autonoma e chiara responsabilità del curatore sull’abbandono dei rifiuti, la curatela fallimentare non può essere destinataria a titolo di responsabilità di posizione, di ordinanze sindacali dirette alla bonifica di siti inquinanti, per effetto del precedente comportamento omissivo o commissivo dell’impresa fallita”.

Oggetto di gravame è l’ordinanza con cui il Comune resistente aveva ingiunto al Fallimento di una Società di provvedere alla caratterizzazione del materiale cemento – amianto sito presso la sede della Società fallita nonché alla rimozione, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti speciali.

Il T.A.R. Campania – Salerno, sez. II, riportandosi alla copiosa giurisprudenza in subiecta materia, ha chiarito, innanzitutto, che l’obbligo di bonifica dei siti inquinati grava sul responsabile dell’inquinamento sulla scorta del principio “chi inquina paga” con la conseguenza che il proprietario non responsabile ha una mera facoltà di effettuare gli interventi di bonifica.

In secondo luogo, ha precisato che la curatela non subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità del fallito per cui non sussiste “alcun dovere del curatore di adottare particolari comportamenti attivi finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti”.

Il Fallimento non può essere considerato un subentrante, ossia un successore dell’impresa sottoposta alla procedura fallimentare in quanto la società fallita conserva la propria soggettività giuridica rimanendo titolare del proprio patrimonio e perdendone soltanto la facoltà di disposizione.

Sulla scorta di tali argomentazioni, il Tribunale salernitano ha accolto il ricorso del Fallimento ricorrente ritenendo conclusivamente che “nei confronti del Fallimento non è ravvisabile un fenomeno di successione, il quale solo potrebbe far scattare il meccanismo estensivo previsto dall’art. 192, comma 4, Dlgs citato, della legittimazione passiva rispetto agli obblighi di ripristino che l’articolo stesso pone in prima battuta a carico del responsabile e del proprietario versante in dolo o colpa”.