La doppia medaglia del danno alla persona e la persistente autonomia del danno Morale
La sentenza n. 1185 depositata il 09-06-2015 della terza sezione civile della Suprema Corte, appare veramente degna di attenzione, in quanto si affronta e approfondisce il più volte discusso tema del danno alla persona.
La vicenda trae origine dal decesso di una donna per carcinoma all’utero non tempestivamente diagnosticato, con la particolarità che le indagini di laboratorio eseguite dalla danneggiata non avevano riscontrato cellule tumorali, ma il caso clinico, secondo le CTU espletate, andava, in base alla sintomatologia della paziente, approfondito ulteriormente. I familiari della donna, dinnanzi al Tribunale di Venezia, ottennero il riconoscimento della responsabilità in capo alla Clinica e al Medico, oltre al ristoro del danno non patrimoniale nell’ammontare di 1 milione 816 euro. In secondo grado la Corte d’Appello di Venezia, riconfermando l’an, ebbe a ridurre il risarcimento a 580.816,00 euro.
Il caso arriva in Cassazione a seguito del ricorso presentato dal Medico ritenuto responsabile dell’omessa tempestiva diagnosi, ove resistono con ricorsi incidentali i familiari della vittima e la Clinica.
La Suprema Corte sostiene che è riduttivo utilizzare una visione unitaria di danno non patrimoniale, come sancito dalle Sentenze di San Martino del 2008. In tale ottica, la pronunzia oggetto di esame, analizza il percorso giurisprudenziale storico-evolutivo del danno non patrimoniale in tutte le sue componenti.
In particolare, la Suprema Corte si sofferma sul proprio precedente, la pronunzia n. 22585/2013 (riportandone abbondanti stralci) e sulle argomentazioni svolte dalle note “sentenze gemelle” del 2003. Vengono, inoltre, richiamate più volte le pronunce a Sezioni Unite del 2008, sottolineando con veemenza che nelle stesse non si è soppresso il danno morale, ma si è limitata la risarcibilità del danno non patrimoniale alle sole ipotesi di lesione di diritti costituzionalmente garantiti.
La Corte ribadisce che è necessario distinguere la componente morale e quella esistenziale, poiché che ogni lesione ad un interesse costituzionalmente tutelato ha una doppia dimensione: quella di danno-relazione che si estrinseca all’esterno nelle dinamiche relazionali e nella vita quotidiana, e quella di danno morale come intima sofferenza.
L’autonomia del danno morale risulta ancora più chiara -sempre secondo la sentenza in commento- analizzando l’art. 138 cod. ass., poiché tale norma ancora la personalizzazione del danno morale alle ripercussioni negative di specifici aspetti dinamico-relazionali personali.
Significativamente la Corte ha affermato che “se è lecito ipotizzare, come talvolta si è scritto, che la categoria del danno esistenziale risulti indefinita e atipica, ciò appare la probabile conseguenza dell’essere la stessa dimensione della sofferenza umana, a sua volta, indefinita e atipica”.
Danno esistenziale e danno morale sono, dunque, diversi ed autonomamente risarcibili; sarà compito del giudice valutare, di volta in volta, quindi, sia la sofferenza morale interiore, sia l’alterazione dei precedenti aspetti dinamico- relazionali del soggetto leso.
Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-06-2015, n. 11851
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 18010/2011 proposto da:
P.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 2/B, presso lo studio dell’avvocato LATELLA Stefano, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MATTEO DE POLI giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA (già NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI SPA) (OMISSIS), in persona del legale rappresentante avv. C. S., elettivamente domiciliata in ROMA, V. DELLA CROCE 44, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO GRANDINETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato GUIDONI Maurizio giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
M.P. (OMISSIS), M.E. (OMISSIS), M.C. (OMISSIS), 3C CENTRO CLINICO CHIMICO SRL (OMISSIS), TIRRENA ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;
– intimati –
nonchè da:
M.E. (OMISSIS), M.C. (OMISSIS), M.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, V. OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PETRAROJA, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO COLUCCI giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali –
contro
3C CENTRO CLINICO CHIMICO SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. D.T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato RODOLFO MARIGONDA giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente all’incidentale –
e contro
P.L. (OMISSIS), NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), TIRRENA ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;
– intimati –
nonchè da:
3C CENTRO CLINICO CHIMICO SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. D.T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato RODOLFO MARIGONDA giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
P.L. (OMISSIS), M.P. (OMISSIS), M.E. (OMISSIS), M. C. (OMISSIS), NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), TIRRENA ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;
– intimati –
nonchè da:
M.E. (OMISSIS), M.C. (OMISSIS), M.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, V. OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PETRAROJA, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO COLUCCI giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali –
contro
P.L. (OMISSIS), 3C CENTRO CLINICO CHIMICO SRL (OMISSIS), NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), TIRRENA ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1082/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/05/2010 R.G.N. 486/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato STEFANO LATELLA;
udito l’Avvocato FRANCESCA LUISA REVELLI per delega;
udito l’Avvocato ANTONIO COLUCCI;
udito l’Avvocato FEDERICA SCAFARELLI per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
Il tribunale di Venezia, accogliendo la domanda risarcitoria proposta da M.P. (in proprio e quale esercente potestà sul figlio minore C.) e da M.M., condannò P. L. e la società 3 C Centro Clinico Chimico a risarcire agli attori i danni non patrimoniali patiti, iure proprio e iure heraeditario, nella misura di 1 milione 816 Euro, in conseguenza della malattia e del successivo decesso di Z.N., rispettivamente moglie e madre dei M., affetta da un carcinoma maligno all’utero che, tempestivamente diagnosticato, avrebbe potuto essere adeguatamente curato, con conseguente elisione o quanto meno limitazione e differimento temporale dell’esito letale della malattia.
Il giudice di primo grado condannò nel contempo la compagnia assicuratrice Nuova Tirrena, in qualità di terza chiamata in garanzia dal Centro Clinico, a tenere indenne il chiamante di quanto dovuto agli attori nei militi del massimale di polizza.
La corte di appello di Venezia, investita delle impugnazioni proposte dalla compagnia assicuratrice in via principale, e dal Centro 3 C e dal P. in via incidentale, le accolse limitatamente alle doglianze relative all’entità della liquidazione del danno, che venne ridotta ad Euro 580.816, rigettando tutte le altre censure mosse alla sentenza impugnata in punto di an deabatur e – quanto alla Nuova Tirrena – di efficacia della polizza assicurativa.
Per la cassazione della sentenza della Corte lagunare ricorre in via principale P.L. sulla base di 6 motivi di censura illustrati da memoria.
Resistono il Centro Clinico (che presenta memoria) e i consorti M. con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale (cui resiste con controricorso il Centro Clinico).
Resiste ancora con controricorso la Groupama Assicurazioni, già Nuova Tirrena.
Motivi della decisione
I ricorsi devono essere riuniti.
Essi sono infondati.
IL RICORSO PRINCIPALE P..
Con il primo motivo, si denuncia contraddittoria o comunque insufficiente motivazione su di un fatto controverso e decisivo del giudizio rappresentato dalla condotta contestata al Dott. P. L. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la sentenza fondato la responsabilità del Dott. P. su un titolo diverso da quello allegato in giudizio.
Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 164 e 183 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., per l’ipotesi in cui la sentenza abbia fondato la responsabilità del Dott. P. su un titolo allegato in giudizio oltre le preclusioni processuali.
Le censure, intimamente connesse sul piano giuridico, possono essere congiuntamente esaminate.
Entrambe – nel lamentare un preteso vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata per avere la Corte di appello fondato la affermazione di responsabilità del P. su di una rilevata condotta omissiva, mentre l’originaria causa petendi della domanda risarcitoria era fondata sul presupposto di una condotta colposamente commissiva – risultano inammissibili in rito, prima ancora che infondate nel merito.
Secondo quanto esposto dallo stesso ricorrente, la pronuncia di appello si era limitata, sul punto, a confermare la decisione di primo grado – testualmente riportata, in parte qua, dalla stessa difesa del P., pronuncia che aveva già fondato, a suo dire, l’affermazione di responsabilità su di una condotta esclusivamente omissiva, costituita dall’omesso controllo dell’operato di coloro che, a tutti gli effetti … collaboravario con lui nell’espletamento dell’attività specialistica, e nel non aver tempestivamente diagnosticato tale grave malattia (come si legge al folio 15 dell’odierno atto di impugnazione), senza che, in sede di appello, di tale, pretesa immutatio risulti ex actis che il P. abbia avuto espressamente e tempestivamente a dolersi.
Di tale doglianza, difatti, non è traccia alcuna nelle conclusioni rassegnate in sede di appello – che si leggono ai ff. 5 e 6 della sentenza oggi impugnata -, senza che il ricorrente, in spregio al principio di autosufficienza, riporti in parte qua, nell’esposizione del primo motivo, il contenuto degli atti di primo e/o secondo grado in cui l’eccezione sia stata tempestivamente sollevata e illegittimamente pretermessa.
Nel secondo motivo il ricorrente si limita poi (f. 16 del ricorso) ad una generica allegazione, poco più che declamatoria, della tempestività dell’eccezione in parola, con riferimento, peraltro condizionale, all’ipotesi in cui la sentenza impugnata “avesse ritenuto di ravvisare l’allegazione della condotta omissiva nella comparsa di costituzione di nuovo difensore del Centro Clinico” – ipotesi del tutto impredicabile, nella specie, non essendovi di tale circostanza traccia alcuna nella sentenza di appello, che ha, autonomamente e indipendentemente dall’atto de quo, individuato gli estremi della responsabilità del P. limitandosi a confermare in toto la decisione di primo grado.
Ma, anche se si volesse meno formalisticamente trarre, dal passo della motivazione di cui al folio 9 della sentenza d’appello (ove si legge che “il P. si costituiva dolendosi del vizio di ultrapetizione laddove il Tribunale lo aveva ritenuto responsabile per culpa in omittendo mentre gli era stata contestata una culpa in commettendo), la conclusione che l’eccezione in parola sia stata tempestivamente formulata, il motivo risulta comunque infondato nel merito.
E’ nel merito, difatti, che la decisione della Corte di appello (f.
13 della sentenza impugnata) evidenzia come i profili di negligenza imperizia e imprudenza ravvisati nella condotta del sanitario fossero nella specie individuabili, in consonanza con le conclusioni peritali, nella valutazione dei preparati colpo citologie allestiti sulla signora Z., onde la formulazione, guarito ai reperti allestiti nel 1990 e 1991, di una diagnosi sulla scorta di preparati di scarsa e inadeguata qualità, sui quali non era invece possibile avare certezza diagnostica, mentre, quanto ai preparati degli anni successivi, alla formulazione diagnostica sulla scorta di preparati inadeguati e di scarsa qualità si aggiunge anche la mancata esecuzione di approfondimenti, anch’essi diagnostici, pur indispensabili sulla scorta di quanto era comunque valutabile con riferimento a tali preparati.
La Corte di appello, pertanto, diversamente da quanto opinato da parte ricorrente, ha fondato il proprio convincimento sulla base di una (accertata, reiterata e diacronica) condotta sicuramente commissiva del sanitario, cui sarebbe poi conseguita, quale inevitabile (quanto irrilevante, ai fini della correttezza della domanda introduttiva) post factum, l’omissione di ulteriori quanto doverose condotte.
Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 24 Cost., per avere la sentenza attribuito valore probatorio ad una perizia tecnica acquisita in sede penale in assenza di contraddittorio e per essersi la stessa sentenza fondata su una consulenza tecnica che su detta perizia si è basata.
Con il quarto motivo, si denuncia contraddittoria e comunque insufficiente motivazione circa la provenienza di parte della perizia svolta su incarico del Pubblico Ministero in assenza di contraddittorio e circa l’impossibilità di verificare l’oggetto dell’accertamento.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente attesane la intrinseca connessione logica, sono manifestamente infondate.
Il ricorrente, nella sostanza, sembra dolersi del fatto che ben tre consulenze tecniche, l’una eseguita nel corso del procedimento penale instauratosi a carico del P., l’altra disposta dal giudice civile di primo grado nel pieno rispetto del contraddittorio, l’altra ancora eseguita in sede di appello (e a sua volta immune da vizi procedurali), siano giunte alle medesime conclusioni in ordine alla sua colpevolezza (tra l’altro affermata anche sulla base di ulteriori prove, testimoniali e documentali, come si legge in sentenza).
Quanto, in particolare, alla perizia svolta in sede penale, pur volendo prescindere dall’indiscutibile valore indiziario che, per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, essa riveste ipso facto nel giudizio civile di danni, va osservato (come puntualmente rilevato dai contro ricorrenti M.) che la stessa consulenza formò poi oggetto di testimonianza resa in prime cure da parte di uno dei componenti del collegio peritale nominato dal P.M., ad ulteriore conferma della assoluta legittimità del suo utilizzo in sede probatoria da parte del giudice di merito.
Tutte le ulteriori doglianze contenute nei motivi in esame, infine, impingendo in valutazioni di mero fatto, devono ritenersi sottratte tout court al vaglio di legittimità di questa Corte.
Con il quinto motivo, si denuncia omessa, o in subordine insufficiente motivazione circa un fatto relativo alla perdita del materiale probatorio (vetrini) e alla impossibilità di giungere ad una soluzione certa del quesito come espresso nel supplemento di consulenza tecnica del 21 giugno 2007.
La censura è infondata.
Contrariamente all’assunto di motivazione omessa o insufficiente, relativa al passo relativo alla irripetibilità degli esami dei vetrini, la Corte territoriale ha offerto (f. 15 della sentenza impugnata) una congrua ed articolata spiegazione (quella stessa che parte ricorrente ritiene “insufficiente rispetto al superamento del fatto”) , fondata sul richiamo alla CTU che a sua volta si era basata sulla documentazione redatta, a scopo clinico e di valutazione scientifica, dal Dott. Mu. e poi dal CTU del P.M., “senza che i risultati dell’indagine mutassero, ovvero che insorgessero contestazioni su errori metodologici o sugli esiti in sede penale, tanto che il P. aveva poi chiesto il patteggiamento della pena”.
Pertanto, il “problema della validità del giudizio del CTU in assenza dei preparati”, problema che lo stesso CTU ritenne “essere di competenza della Corte” è stato motivatamente risolto dal giudice di appello, sulla base di argomentazioni scevre da errori logico- giuridico, e pertanto sottratte ipso facto al giudizio di questa Corte.
Con il sesto motivo, si denuncia omessa o comunque insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia rappresentato dall’attività svolta dal Dott. P.L. all’interno del centro clinico chimico.
La censura, che ripropone ancora una volta un tema di indagine già affrontato e risolto dalla Corte territoriale, è manifestamente infondata.
Con essa si rappresenta nuovamente a questa Corte la questione della pretesa “incompetenza” citodiagnostica del sanitario in relazione alla funzione svolta all’interno della struttura, tesi palesemente smentita dalle circostanze emerse in sede di giudizio di merito e puntualmente rilevate in sentenza in ordine alla specifica competenza del dottore anche in relazione a tale branca medica, anche in conseguenza dei titoli accademici e delle esperienze professionali da lui stesso allegate alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
IL RICORSO INCIDENTALE M..
Con il primo motivo, si denuncia omessa ovvero apparente motivazione su di un punto decisivo della controversia con riferimento al danno esistenziale (qualificato di agonia) patito dalla signora Z. e a quello parentale patito dai congiunti; violazione di legge (art. 2729) ovvero falsa applicazione.
Lamentano i ricorrenti incidentali:
da un canto, il mancato riconoscimento, da parte della Corte di appello, del pregiudizio degli stili di vita e delle relazioni parentali in capo alla defunta – e la conseguente, mancata liquidazione iure heraeditatis ai suoi successori;
– dall’altro, il mancato riconoscimento iure proprio del danno parentale, inteso come sconvolgimento delle abitudini di vita dei superstiti, che andava invece risarcito congiuntamente al danno morale;
Con il secondo motivo, si denuncia, in sostanziale consonanza con le doglianze rappresentate con il primo motivo di censura, contraddittoria motivazione, ovvero omessa i.e. carente in ordine alle poste di danno.
Entrambe le censure sono infondate, ma la motivazione adottata dalla Corte territoriale va da un canto corretta, dall’altro precisata.
Alla correzione e precisazione della motivazione adottata dal giudice di appello si rendono opportune le premesse che seguono.
- Questa Corte, in più di un’occasione (Cass. 28407/2008; Cass. 29191/2008; Cass. 5770/010; Cass. 18641/011; Cass. 20292/012) ha già avuto modo di affermare, in tema di danno morale e di danno alla vita di relazionale, i principi di diritto alla cui riaffermazione legittimamente anelano le parti ricorrenti.
In particolare, con la pronuncia n. 22585/013 (che a sua volta richiama il dictum di Cass. 20292 del 2012), si è affermato, in motivazione, quanto segue:
1.1. Un più ampio panorama dello stato della giurisprudenza, di legittimità e costituzionale, sino a tutto il 2006 impone al collegio una prima considerazione (peraltro non indispensabile, alla luce dei successivi interventi compiuti dal legislatore, a livello di normativa primaria e secondaria, all’indomani delle sentenze dell’11 novembre 2008), secondo la quale un indiscusso e indiscutibile formante giurisprudenziale di un altrettanto, indiscutibile “diritto vivente”, così come predicato ai suoi massimi livelli, era, sino a tutto l’anno 2006, univocamente indirizzato nel senso della netta separazione, concettuale e funzionale, del danno biologico, del danno morale, del danno derivante dalla lesione di altri interessi costituzionalmente protetti.
1.2. Va in proposito ulteriormente rammentato che, con le sentenze di questa Corte nn. 8827 e 8828 del 2003, vennero testualmente affermati (ff. 38 ss.) i principi che seguono:
“Si risarciscono così, in conseguenza della lesione di interessi di rango costituzionale, danni diversi da quello biologico e da quello morale soggettivo, pur se anch’essi di natura non patrimoniale. Il che non impedisce, proprio per questo e nell’ottica della concezione unitaria della persona, che la valutazione equitativa di tutti i danni non patrimoniali possa anche essere unica, senza una distinzione – bensì opportuna, ma non sempre indispensabile – tra quanto va riconosciuto a titolo di danno morale soggettivo e quanto a titolo di ristoro dei pregiudizi ulteriori e diversi dalla mera sofferenza psichica, ovvero quanto deve essere liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico in senso stretto (se una lesione dell’integrità psico-fisica sia riscontrata) e quanto per il ristoro dei pregiudizi in parola ovvero, ancora, che la liquidazione del danno biologico, di quello morale soggettivo e degli ulteriori pregiudizi risarcibili sia espressa da un’unica somma di denaro, per la cui determinazione si sia tuttavia tenuto conto di tutte le proiezioni dannose del fatto lesivo. La prassi giudiziaria ha infatti attuato, anche se non sempre in modo dichiaratamente consapevole, una dilatazione degli originari ambiti concettuali del danno alla salute e di quello morale soggettivo, ricomprendendo nel primo (danno biologico in senso lato, nell’accezione indicata da Corte cost., n. 356 del 1991) tutti i riflessi negativi che la lesione della integrità psico-fisica normalmente comporta sul piano dell’esistenza della persona, inducendo un peggioramento della complessiva qualità della vita; e, nel secondo (o, alternativamente, nel primo, come prospettato anche nella sentenza in questa occasione gravata), tutte le rinunce collegate alle sofferenze provocate dal fatto lesivo costituente reato: queste ultime riguardate inoltre, non di rado, nella loro perdurante protrazione nel tempo e non già come patema d’animo o stato d’angoscia transeunte (secondo l’indicazione offerta da Corte cost., n. 321 del 1994). Si è fatto leva, in particolare, sulle constatazioni che il danno biologico, a seguito di una valutazione che deve essere nel più alto grado possibile personalizzata, è liquidato in precipua considerazione di quanto il soggetto non potrà più fare; che il dolore psichico ha spesso ripercussioni sul modus vivendi di chi lo patisce nel senso di attenuarne il desiderio di attività; che alcuni tipi di patemi d’animo hanno un’intrinseca attitudine ad essere ineluttabilmente permanenti, piuttosto che meramente transeunti ….; è conclusivamente il caso di chiarire che la lettura, costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., va tendenzialmente riguardata non già come occasione di incremento generalizzato della posto di danno (e mai come strumento di duplicazione di risarcimento degli stessi pregiudizi), ma soprattutto come mezzo per colmare la lacuna, secondo l’interpretazione ora superata della norma citata, nella tutela risarcitoria della persona, che va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale:
quest’ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto, del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso e dei pregiudizi diversi ad ulteriori, purchè costituenti conseguenza della lezione di un interesse costituzionalmente protetto. Deve anche dirsi che, tutta la volta che si verifichi la lesione di un tale tipo di interesse, il pregiudizio consequenziale integrante il danno morale soggettivo (patema d’animo) è risarcibile anche ne il fatto non sia configurabile come reato. D’altra parte, in mancanza di allegazioni sulla natura e le caratteristiche del danno esistenziale, non è possibile al giudice neppure la liquidazione in forma equitativa, perchè questa, per non trasmodare nell’arbitrio, necessita di parametri a cui ancorarsi”.
1.3. Dal suo canto, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 233 del 2003, in evidente consonanza con il dictum delle sentenze appena citate, ebbe modo di affermare che:
“Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., è tesa a ricomprendere nell’astratta previsione della norma ogni danno di natura, non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque, sia il danno morale soggettivo inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima;
sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità pschica e fisica della persona conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina e giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona” (così, testualmente, il giudice delle leggi al punto 3.1 della sentenza).
1.4. Il quadro giurisprudenziale si completa, ratione temporis, con la pronuncia di cui a Cass. ss.uu. n. 6572 del 2006 (resa in tema di demansionamento del lavoratore) , ove si legge ancora che: “Per danno esistenziale si intende ogni pregiudizio che l’illecito datoriale provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Peraltro il danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva ed ulteriore (propria del c.d. danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio, attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso. Essendo legato indissolubilmente alla persona, e quindi non essendo passibile di determinazione secondo il sistema tabellare – al quale si fa ricorso per determinare il danno biologico, stante la uniformità dei criteri medico legali applicabili in relazione alla lesione dell’indennità psicofisica – esso necessita imprescindibilmente di precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l’alterazione delle sue abitudini di vita. E ciò perchè è noto che dall’inadempimento datoriale, possono nascere, astrattamente, una pluralità di conseguenze lesive per il lavoratore: danno professionale; danno all’integrità – psico-fisica, o danno biologico; danno all’immagine o alla vita, di relazione, sintetizzati nella locuzione danno c.d. esistenziale, che possono anche coesistere l’una con l’altra. Mentre il danno biologico non può prescindere dall’accertamento medico legale, quello esistenziale può invece essere verificato mediante la prova testimoniale, documentale o presuntiva, che dimostri nel processo “i concreti” cambiamenti che l’illecito ha apportato, in senso peggiorativo, nella qualità di vita del danneggiato. Ed infatti – se è vero che la stessa categoria del “danno esistenziale” si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accettabile, del pregiudizio esistenziale: non meri dolori e sofferenze, ma scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso”.
- Sulla base di tali premesse di principio, la motivazione della sentenza 22585/2013 così prosegue:
Le stesse “tabelle” in uso presso il tribunale di Milano – che questa stessa Corte ha elevato, con la sentenza 12408/2011, a dignità di generale parametro risarcitorio per il danno non patrimoniale – ne prevedevano, prima del 2008, una separata liquidazione, indicando, in particolare, nella misura di un terzo la percentuale di danno biologico utilizzabile come parametro per la liquidazione del (diverso) danno morale subbiettivo.
Le norme di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209 del 2005), calate in tale realtà interpretativa, non consentivano (nè tuttora consentono), pertanto, una lettura diversa da quella che predicava la separazione tra i criteri di liquidazione del danno biologico in esse codificati e quelli funzionali al riconoscimento del danno morale: in altri termini, la “non continenza”, non soltanto ontologica, nel sintagma ndanno biologico” anche del danno morale.
Nella fattispecie del danno biologico, invero, il legislatore del 2005, alla luce dell’incontrastato diritto allora vivente, ebbe a ricomprendere quella categoria di pregiudizio non patrimoniale – oggi circoscritta alla dimensione di mera voce descrittiva dalle sezioni unite di questa Corte con le. sentenze c.d. di S. Martino – che, per voce della stessa Corte costituzionale, era stata riconosciuta e definita come danno esistenziale: è lo stesso Codice delle assicurazioni private a discorrere, di fatti, di quegli aspetti “dinamico relazionali” dell’esistenza che costituiscono danno ulteriore frectius, conseguenza dannosa ulteriormente risarcibile) rispetto al danno biologico strettamente inteso come compromissione psico-fisica da lesione medicalmente accertabile. L’aumento percentuale del risarcimento riconosciuto in funzione del punto invalidità, difatti, non è altro che il riconoscimento di tale voce descrittiva del danno, e cioè della descrizione degli ulteriori patimenti che, sul piano delle dinamiche relazionali, il soggetto vittima di una lesione medicalmente accertatile subisce e di cui (se provati) legittimamente avanza pretese risarcitorie.
Ma quid iuris qualora (come nella specie) un danno biologico manchi del tutto, e il diritto costituzionalmente protetto (quello che le sentenze del 2003 definirono, con terminologia di più ampio respiro, in termini di “valore” e/o “interesse” costituzionalmente protetto) risulti diverso da quello di cui all’art. 32 Cost., sia cioè, altro dal diritto alla salute (che il costituente, non a caso, ebbe cura di non definire inviolabile – al pari della libertà, della corrispondenza e del domicilio – bensì fondamentale)? Quanto al danno morale, ed alla sua autonomia rispetto alle altre voci descrittive di danno (e cioè in presenza o meno di un danno biologico o di un danno “relazionale”), questa Corte, con la sentenza 18641/2011, ha già avuto modo di affermare che la modifica del 2009 delle tabelle del tribunale di Milano, in realtà, non ha mai “cancellato” la fattispecie del danno morale intesa come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, nè avrebbe potuto farlo senza violare un preciso indirizzo legislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 di queste sezioni unite, dal quale il giudice, di legittimità e di merito, non può in alcun modo prescindere, in una disciplina (e in una armonia) di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la disposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale.
L’indirizzo di cui si discorre si è espressamente manifestato attraverso la emanazione di due successivi D.P.R. n. 31 del 2009 e Un. 191 del 2009, in seno ai quali una specifica disposizione normativa (l’art. 5) ha inequivocamente resa manifesta la volontà del legislatore di distinguere, morfologicamente prima ancora che funzionalmente, all’indomani delle pronunce delle sezioni unite di questa corte (che, in realtà, ad una più attenta lettura, non hanno mai predicato un principio di diritto volto alla soppressione per assorbimento, ipso facto, del danno morale nel danno biologico, avendo viceversa indicato al giudice del merito soltanto la necessità di evitare, attraverso una rigorosa analisi dell’evidenza probatoria, duplicazioni risarcitorie) tra la “voce” di danno c.d.
biologico da un canto, e la “voce” di danno morale dall’altro.
Si legge di fatti alle lettere a) e b) del citato art. 5, nel primo dei due provvedimenti normativi citati:
– che “la percentuale di danno biologico è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni; che “la determinazione della percentuale di danno morale viene effettuata, caso per caso, tenendo conto dell’entità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all’evento dannoso, in misura fino a un massimo di due terzi del,valore percentuale del danno biologico”.
2.1. Non sembrò revocabile in dubbio alla Corte, e non sembra revocabile in dubbio oggi al collegio, che, nella più ampia e unitaria dimensione del risarcimento del danno alla persona, la necessità di una integrale riparazione del danno parentale (secondo i principi indicati dalla citata Cass. ss.uu. 26972/08) comporti che la relativa quantificazione debba essere tanto più elevata quanto più grave risulti il vulnus alla situazione soggettiva tutelata dalla Costituzione inferto al danneggiato, e tanto più articolata quanto più esso abbia comportato un grave (o gravissimo), lungo (o irredimibile) sconvolgimento della qualità e della quotidianità della vita stessa.
2.2. Tanto premesso, si legge ancora nella sentenza 22585/2013 che:
Sulla base di tali premesse, e sgombrato il campo da ogni possibile equivoco quanto alla autonomia del danno morale rispetto non soltanto a quello biologico, ma anche a quello “dinamico relazionale” (predicabile pur in assenza di un danno alla salute), va affrontata e risolta la questione della legittimità di un risarcimento di danni ed. “esistenziali”.
Questione da valutarsi, non diversamente da quella afferente al danno morale, alla luce del dictum dalle sezioni unite di questa corte nel 2008, che lo ricondussero, in via di principio, a species descrittiva di danno non patrimoniale, inidonea di per sè a costituirne autonoma categoria risarcitoria.
Un principio affermato, peraltro, nell’evidente e irrinunciabile intento di porre un ormai improcrastinabile limite alla dilagante pan- risarcibilità di ogni possibile species di pregiudizio, benchè priva del necessario referente costituzionale, e sancito con specifico riferimento ad una fattispecie di danno biologico.
Un principio che, al tempo stesso, affronta e risolve positivamente la questione della risarcibilità di tutte quelle situazioni soggettive costituzionalmente tutelate (diritti inviolabili o anche “solo” fondamentali, come l’art. 32 Cost., definisce la salute) diversi dalla salute, e pur tuttavia incise dalla condotta del danneggiante oltre quella soglia di tollerabilità indotta da elementari principi di civile convivenza (come pure insegnato dalle stesse sezioni unite).
Le sentenze del 2008 offrono, in proposito, una implicita quanto non equivoca indicazione al giudice di merito nella parte della motivazione che discorre di centralità della persona e di integralità del risarcimento del valore uomo – così dettando un vero e proprio statuto del danno non patrimoniale sofferto dalla persona per il nuovo millennio.
La stessa (meta)categoria del danno biologico fornisce a sua volta risposte al quesito circa la “sopravvivenza descrittiva” del c.d.
danno esistenziale, se è vero come è vero che “esistenziale” è quel danno che, in caso di lesione della stessa salute, si colloca e si dipana nella sfera dinamico relazionale del soggetto, come conseguenza, sì, ma autonoma, della lesione medicalmente accertabile.
Prova ne sia che un danno biologico propriamente considerato – un danno, cioè, considerato non sotto il profilo eventista, ma consequenzialista – non sarebbe legittimamente configurabile (sul piano risarcitorio, non ontologico) tutte le volte che la lesione (danno evento) non abbia procurato conseguenze dannose risarcibili al soggetto: la rottura, da parte di un terzo, di un dente destinato di lì a poco ad essere estirpato dal (costoso …) dentista è certamente una “lesione medicalmente accertabile”, ma, sussunta nella sfera del rilevante giuridico (id est, del rilevante risarcitorio), non è (non dovrebbe) essere anche lesione risarcibile, poichè nessuna conseguenza dannosa (anzi..), sul piano della salute, appare nella specie legittimamente predicabile (la medesima considerazione potrebbe svolgersi nel caso di frattura di un arto destinato ad essere frantumato nel medesimo modo dal medico ortopedico nell’ambito di una specifica terapia ossea che attende di lì a poco il danneggiato).
Queste considerazioni confermano la bontà di una lettura delle sentenze delle sezioni unite del 2008 condotta, prima ancora che secondo una logica interpretativa di tipo formale-deduttivo, attraverso una ermeneutica di tipo induttivo che, dopo aver identificato l’indispensabile situazione soggettiva protetta a livello costituzionale (oltre alla salute, il rapporto familiare e parentale, l’onore, la reputazione, la libertà religiosa, il diritto di autodeterminazione al trattamento sanitario, quello all’ambiente, il diritto di libera espressione del proprio pensiero, il diritto di difesa, il diritto di associazione e di libertà religiosa ecc.), consenta poi al giudice del merito una rigorosa analisi ed una conseguentemente rigorosa valutazione tanto dell’aspetto interiore del danno (la sofferenza morale) quanto del suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, in tali sensi rettamente inteso).
2.3. E va in proposito ulteriormente precisato che, al di là e a prescindere dal formalismo delle categoria giuridiche, troppo spesso il mondo del diritto, intriso di inevitabili limiti sovrastrutturali che ne caratterizzano la stessa essenza, ha trascurato l’analisi fenomenologica del danno alla persona, che altro non è che indagine sulla fenomenologia della sofferenza.
Il semplice confronto con ben più attente e competenti discipline (psicologiche, psichiatriche, psicoanalitiche) consente (consentirebbe) anche al giurista di ripensare il principio secondo il quale la persona umana, pur considerata nella sua “interezza”, è al tempo stesso dialogo interiore con se stesso, ed ancora relazione con tutto ciò che è altro da se.
In questa semplice realtà naturalistica si cela la risposta (e la conseguente, corretta costruzione di categorie) all’interrogativo circa la reale natura e la vera essenza del danno alla persona: la sofferenza interiore, le dinamiche relazionali di una vita che cambia.
Una indiretta quanto significativa indicazione in tal senso potrebbe essere rinvenuta nel disposto dell’art. 612-bis c.p., che, sotto la rubrica intitolata “Atti persecutori”, dispone che sia “punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura (ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva), ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Sembrano efficacemente scolpiti, in questa disposizione di legge – per quanto destinata ad operare in uni ristretto territorio del diritto penale – i due autentici momenti essenziali della sofferenza dell’individuo: il dolore interiore, e/o la significativa alterazione della vita quotidiana.
Danni diversi e perciò solo entrambi autonomamente risarcibili, ma se, e solo se, rigorosamente provati caso per caso, al di là di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni (che anche il dolore più grave che la vita può infliggere, come la perdita di un figlio, può non avere alcuna conseguenza in termini di sofferenza interiore e di stravolgimento della propria vita “esterna” per un genitore che, quel figlio, aveva da tempo emotivamente cancellato, vivendo addirittura come una liberazione la sua scomparsa; che anche la sofferenza più grande che un figlio può patire, quale la perdita per morte violenta di un genitore, non implica ipso facto la risarcibilità del danno, se danno non vi fu.
E se è lecito ipotizzare, come talvolta si è scritto, che la categoria del danno “esistenziale” risulti “indefinita e atipica”, ciò appare la probabile conseguenza dell’essere la stessa dimensione della sofferenza umana, a sua volta, “indefinita e atipica”.
- Su tali premesse si innesta la recente pronuncia della Corte costituzionale, n. 235/2014, predicativa della legittimità costituzionale dell’art. 139 del codice delle assicurazioni, la cui (non superficiale o volutamente parziale) lettura conduce a conclusioni non dissimili.
Si legge, difatti, al punto 10.1 di quella pronuncia, che “la norma denunciata non è chiusa, come paventano i remittenti, alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice può avvalersi della possibilità di Incremento dell’ammontare del danno biologico, secondo la previsione e nei limiti di cui alla disposizione del comma 3 (aumento del 20%)”.
La limitazione ex lege dell’eventuale liquidazione del danno morale viene così motivata dal giudice delle leggi:
“In un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata – in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di Garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, l’interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi” (punto 10.2.2.).
La Corte prosegue, poi, significativamente, sottolineando come “l’introdotto meccanismo standard di quantificazione del danno – attinente al solo, specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità e coerentemente riferito alle conseguenze pregiudizievoli registrate dalla scienza medica in relazione ai primi nove gradi della tabella – lascia comunque spazio al giudice per personalizzare l’importo risarcitorio risultante dall’applicazione delle suddette predisposte tabelle, eventualmente maggiorandolo fino a un quinto in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato”.
3.1. La motivazione della Corte non sembra prestarsi ad equivoci.
3.1.2. Il danno biologico da micro permanenti, definito dall’art. 139 CdA come “lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, può essere “aumentato in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato” secondo la testuale disposizione della norma: e il giudice delle leggi ha voluto esplicitare una volontà legislativa che, alla luce delle considerazioni svolte, limitava la risarcibilità del danno biologico da micro permanente ai valori tabellari stabiliti ex lege, contestualmente circoscrivendo l’aumento del quantum risarcitorio in relazione alle condizioni soggettive del danneggiato – e cioè attraverso la personalizzazione del danno, senza che “la norma denunciata sia chiusa al risarcimento anche del danno morale” – al 20% di quanto riconosciuto per il danno biologico.
3.2. Viene così definitivamente sconfessata, al massimo livello interpretativo, la tesi predicativa della “unicità del danno biologico”, qual sorta di primo motore immobile del sistema risarcitorio, Leviatano insaziabile di qualsivoglia voce di danno.
Anche all’interno del micro-sistema delle micro-permanenti, resta ferma (nè avrebbe potuto essere altrimenti, non potendo le sovrastrutture giuridiche ottusamente sovrapporsi alla fenomenologia della sofferenza) la distinzione concettuale tra sofferenza interiore e incidenza sugli aspetti relazionali della vita del soggetto.
Ma tante dispute sarebbero forse state evitate ad una più attenta lettura della definizione di danno biologico, identica nella formulazione dell’art. 139 come del 138 del codice delle assicurazioni nel suo aspetto morfologico (una lesione medicalmente accertabile), ma diversa in quello funzionale, discorrendo la seconda delle norme citate di lesione “che esplica un’incidenza negativa sulla attività quotidiana e sugli aspetti dinamico relazionali del danneggiato”.
Una dimensione, dunque, dinamica della lesione, una proiezione tutta (e solo) esterna al soggetto, un vulnus a tutto ciò che è “altro da se” rispetto all’essenza interiore della persona.
3.2.1. La distinzione dal danno morale si fa dunque ancor più cristallina ad una (altrettanto attenta) lettura dell’art. 138, che testualmente la Corte costituzionale esclude dalla portata precettiva del proprio decisum in punto di limitazione ex lege della liquidazione del danno morale.
Il meccanismo standard di quantificazione del danno attiene, difatti, “al solo, specifico, limitato settore delle lesioni di lieve entità” dell’art. 139 (e non sembra casuale che il giudice delle leggi abbia voluto rafforzare il già chiaro concetto con l’aggiunta di ben tre diversi aggettivi).
L’art. 138, dopo aver definito, alla lettera a) del comma 2, il danno biologico in maniera del tutto identica a quella di cui all’articolo successivo, precisa poi, al comma 3, che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali, … l’ammontare del danno può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.
Lo stesso tenore letterale della disposizione in esame lascia comprendere il perchè la Corte costituzionale abbia specificamente e rigorosamente limitato il suo dictum alle sole micro permanenti:
nelle lesioni di non lieve entità, difatti, l’equo apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato è funzione necessaria ed esclusiva della rilevante incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico relazionali personali.
Il che conferma, seppur fosse ancora necessario, la legittimità dell’individuazione della doppia dimensione fenomenologica del danno, quella di tipo relazionale, oggetto espresso della previsione legislativa in aumento, e quella di natura interiore, da quella stessa norma, invece, evidentemente non codificata e non considerata, lasciando così libero il giudice di quantificarla nell’an e nel quantum con ulteriore, equo apprezzamento.
Il che conferma che, al di fuori del circoscritto ed eccezionale ambito delle micropermanenti, l’aumento personalizzato del danno biologico è circoscritto agli aspetti dinamico relazionali della vita del soggetto in relazione alle allegazioni e alle prove specificamente addotte, del tutto a prescindere dalla considerazione (e dalla risarcibilità) del danno morale.
Senza che ciò costituisca alcuna “duplicazione risarcitoria”.
In altri termini, se le tabelle del danno biologico offrono un indice standard di liquidazione, l’eventuale aumento percentuale sino al 30% sarà funzione della dimostrata peculiarità del caso concreto in relazione al vulnus arrecato alla vita di relazione del soggetto.
Altra e diversa indagine andrà compiuta in relazione alla patita sofferenza inferiore.
Senza che alcun automatismo risarcitorio sia peraltro predicabile.
3.3. Il sistema risarcitorio del danno non patrimoniale, così inteso, conserva, dunque, una sua intima coerenza, e consente l’applicazione dei criteri posti a presidio della sua applicazione senza soluzioni di continuità o poco ragionevoli iati dovuti alla specifica tipologia di diritti costituzionalmente tutelati.
Ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato dalla Carta costituzionale si caratterizza, pertanto, per la sua doppia dimensione del danno relazione/proiezione esterna dell’essere, e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza.
3.4. In tal senso sembra meritoriamente indirizzarsi, d’altronde, uno dei più recenti progetti di riforma dell’intero sistema del danno non patrimoniale, presentato dal vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera dei deputati, progetto che, nel proporre la riforma dell’art. 2059 c.c., prevede, testualmente: Art. 2059 – (Danno non patrimoniale) – il danno non patrimoniale è risarcibile qualora il fatto illecito abbia leso interessi o valori della persona costituzionalmente tutelati.
Il risarcimento del danno non patrimoniale ha ad oggetto sia la sofferenza morale interiore sia l’alterazione dei precedenti aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto leso.
- Sarà dunque compito del giudice chiamato a valutare dell’uno e dell’altro aspetto di tale sofferenza procedere ad una riparazione che, caso, per caso, nella unicità e irripetibilità di ciascuno delle vicende umane che si presentano dinanzi a lui, risulti da un canto equa, dall’altro consonante con quanto realmente patito dal soggetto – pur nella inevitabile consapevolezza della miserevole incongruità dello strumento risarcitorio a fronte del dolore dell’uomo, che dovrà rassegnarsi a veder trasformato quel dolore in denaro.
4.1. La questione si sposta così sul piano della prova del danno, la cui formazione in giudizio postula, va sottolineato ancora una volta, la consapevolezza della unicità e irripetibilità della vicenda umana sottoposta alla cognizione del giudice, altro non significando il richiamo “alle condizioni soggettive del danneggiato” che il legislatore ha opportunamente trasfuso in norma.
Prova che, come efficacemente rammentato della sentenze delle sezioni unite del 2008, potrà essere fornita senza limiti, e dunque avvalendosi (anche) anche delle presunzioni e del notorio. E di tali mezzi di prova il giudice di merito potrà disporre alla luce di una ideale scala discendente di valore dimostrativo, volta che essi, in una dimensione speculare rispetto alla gravità della lesione, rivestiranno efficacia tanto maggiore quanto più sia ragionevolmente presumibile la gravità delle conseguenze, intime e relazionali, sofferte dal danneggiato.
Delle quali, peraltro, va ripetuto, nessun automatismo è lecito inferire.
- In tal senso precisato il contenuto della motivazione della sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, pur dovendosi procedere alla sua integrazione nei sensi che precedono, ritiene il collegio, con riguardo tanto alla liquidazione del danno personalmente subito dalla vittima, quanto a quello sofferto dai suoi congiunti a titolo di perdita del rapporto parentale (che, al pari di tutti gli altri danno conseguenti alla lesione di un diritto/interesse costituzionalmente tutelato, in nulla differisce, sul piano morfologico, dal danno alla salute – salva l’esistenza, per quest’ultimo, di una definizione legislativa che ne copre l’aspetto tanto strutturale quanto funzionale), che il giudice di merito ha mostrato di considerare tout court, di quell’evento, tanto l’aspetto interiore della sofferenza morale, quanto quello relazionale, con riferimento sia alla vittima “primaria” che ai prossimi congiunti, procedendo poi alla liquidazione di una somma che, per quanto unitariamente considerata e unitariamente liquidata, ne presuppone pur sempre una concreta (benchè non puntualmente espressa) ripartizione a fronte dei due diversi e non sovrapponibili aspetti del danno subito.
Nella liquidazione del danno iure heraeditario, difatti, la Corte di merito ha considerato sia la (“più lunga e dolorosa”) durata della malattia e della relativa incidenza sulla vita di relazione della signora Z., sia la sofferenza morale da questa patita, descritta nella duplice dimensione di una ben più concreta paura della morte e del dubbio che una diagnosi precoce le avrebbe evitato le sofferenze patite.
La liquidazione del danno iure proprio, a sua volta, ha avuto riguardo sia alla sofferenza patita in conseguenza della perdita della moglie e della madre da parte dei ricorrenti, sia al dissolversi del progetto di vita insieme.
Nell’uno come nell’altro caso, risultano adeguatamente considerati entrambi gli aspetti del danno come sopra ricordati.
IL RICORSO INCIDENTALE DEL CENTRO CLINICO 3 C. Con il primo motivo, si denuncia motivazione omessa e/o insufficiente su di un punto decisivo della controversia fondante la responsabilità del centro clinico chimico. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto per aver fondato la responsabilità del centro clinico su di un titolo di responsabilità contrattuale.
Con il secondo motivo, si denuncia insufficiente e omessa motivazione relativamente all’accertamento della responsabilità del centro clinico – Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..
Con i due motivi in esame, si censura la sentenza della Corte territoriale:
– nella parte in cui ha ritenuto predicabile, nella specie, un rapporto di tipo contrattuale tra la paziente e il Centro Clinico, che, di converso, svolgeva funzioni di tipo soltanto amministrativo rispetto all’attività del P., al pari di ogni poliambulatorio che non avendo funzioni di ospedalizzazione, non ha alcuna funzione di protezione del terzo-paziente, non intercorrendo tra il medico e la struttura alcun rapporto di ausiliarietà;
– nella parte in cui non avrebbe comunque motivato in ordine all’accertamento della diretta responsabilità del Centro.
Le doglianze sono infondate, avendo la Corte territoriale fatto buon governo dei principi dettati, con ormai consolidata giurisprudenza, da questa Corte regolatrice in tema di qualificazione giuridica dei rapporti tra paziente e strutture sanitarie (tra cui i poliambulatori), comunemente ricondotti entro l’orbita applicativa dell’art. 1228 c.c., con specifico riguardo alla figura dell’ausiliario necessario (onde l’infondatezza del secondo motivo di doglianza).
L’indagine in ordine alla natura del rapporto intercorso nella specie tra il Centro e la signora Z. costituisce, inoltre, questione di merito sottratta al vaglio di questa Corte, poichè congruamente e correttamente motivata, avendo il giudice d’appello all’uopo rilevato (come d’altronde ammesso espressamente dallo stesso contro ricorrente al folio 23 dell’odierno atto di impugnazione) l’esistenza di sicuri indici di contrattualità del rapporto (contabilizzazione delle prestazioni, ricezione di telefonate per appuntamenti, messa a disposizione di una stanza con il supporto di personale infermieristico, fissazione e colorazione dei vetrini degli esami diagnostici).
L’indiscutibile collegamento necessario esistente nella specie tra la prestazione compiuta dal medico e l’organizzazione aziendale rende pertanto irrilevante la circostanza che questi sia stato scelto dal paziente nell’ambito di un autonomo rapporto contrattuale di tipo professionale.
Con il terzo motivo, si denuncia insufficiente e omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – Violazione degli artt. 111 e 24 Cost..
Il rigetto del motivo – che lamenta un preteso error iuris in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nelle sua valutazioni della CTU – trae fondamento dalle considerazioni già svolte funditus in occasione dell’esame di analogo motivo svolto dal ricorrente principale.
Con il quarto motivo, si denuncia insufficiente e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in merito alla formulata domanda di manleva del Centro Clinico nei confronti dell’assicurazione nella parte in cui questa è riconosciuta limitatamente alla somma prevista dal massimale di polizza – Violazione e falsa applicazione del disposto dell’art. 1917 c.c..
Il motivo è infondato.
Correttamente, difatti, la domanda è stata rigetta perchè mai proposta in primo grado, in applicazione di una ferma giurisprudenza di questa Corte (Cass. 23195/2010; Cass. 3807/2004 ex multis).
Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..
La censura – con cui ci si duole della condanna alla corresponsione degli interessi legali in difetto di una specifica domanda da parte degli attori – è infondata, avendo la Corte territoriale correttamente applicato il principio di diritto affermato, in subiecta materia, da Cass. 1335/2009, a mente del quale il danno da inadempimento di obbligazioni diverse da quelle pecuniarie costituisce debito di valore al pari dell’obbligazione risarcitoria di tipo aquiliano, senza che sia necessaria una apposita domanda all’uopo formulata anche con riferimento al periodo successivo alla sentenza di condanna.
Di qui l’assorbimento del sesto motivo di ricorso, che lamenta, sulla medesima questione, una pretesa (ma in realtà insussistente) contrarietà del (corretto) dispositivo rispetto alla motivazione.
Al rigetto dei ricorsi e alla complessità delle questioni trattate consegue la integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e dichiara compensate le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2015