La depenalizzazione dell’abuso del diritto
Con sentenza n. 40272 del 2015, la terza sezione penale della Cassazione ha modo di occuparsi della tematica inerente l’abuso del diritto nell’ambito penalistico.
La questione prende le mosse dalla condotta di un rappresentante legale di una società, colpevole di aver posto in essere un contratto di «stock lending», sottoscritto con l’unico obiettivo di evadere le imposte sui redditi.
La rilevanza penale di tale fattispecie, confermata sia in primo grado che in appello, è stata negata dalla sentenza in argomento.
Invero, la Corte evidenzia come, in virtù dell’articolo 10 bis, comma 13, della legge n. 212 del 2000 (lo Statuto dei diritti del contribuente), appena introdotto, le contestazioni fondate sull’elusione fiscale e sull’abuso del diritto non sono più punite sul piano penale. Esse troveranno la loro sanzione soltanto su quello amministrativo.
Il nuovo articolo dello Statuto, ricorda la Corte, mette in evidenza l’unificazione della nozione di abuso del diritto con quella di elusione fiscale. La previsione mette in risalto i tre presupposti dell’abuso del diritto: l’assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate; la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito; la circostanza che il vantaggio è l’effetto essenziale dell’operazione.
Si ribadisce poi il principio secondo cui il contribuente può legittimamente perseguire un risparmio di imposta, scegliendo tra gli atti i fatti e i contratti, quelli meno onerosi sul piano impositivo. L’unico limite è costituito dal divieto di perseguire un vantaggio fiscale indebito.
Orbene, il nuovo art. 10 bis dello Statuto del contribuente prevede che l’abuso del diritto può essere configurato solo qualora i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di altre disposizione, sancendone così la portata solo residuale.
La Cassazione precisa poi la portata di tale norma, evidenziandone la sua applicabilità anche ai processi in corso. Invero, intervenuta la depenalizzazione di tali condotte, ciò conduce al proscioglimento immediato sulla base della formula <<perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato>>.