Diritto Tributario. Prestazione del Professionista gratis, nullo l’accertamento.
Le prestazioni professionali rese senza corrispettivo, sono irrilevanti ai fini fiscali.
Il Commercialista che invia gratis le dichiarazioni dei redditi, non cade nell’accertamento tributario, a stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21972 del 28/10/2015, con la quale conferma la tesi secondo cui è nullo l’accertamento a carico del professionista che giustifica tali prestazioni gratuite.
Il ricorrente, consulente fiscale, impugnava l’atto impositivo, con il quale l’Agenzia delle Entrate chiedeva maggior reddito non dichiarato o incremento della clientela, perché lo stesso aveva proceduto all’invio delle dichiarazioni, senza percepire alcun compenso.
In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale confermava l’orientamento dell’Agenzia Tributaria, rigettando il ricorso impugnato.
La Commissione Tributaria Regionale, ribaltava, invece la decisione, confermando la motivazione della difesa, la quale sosteneva che le prestazioni erano state rese gratuitamente, verso parenti o al solo scopo di accontentare imprenditori, già clienti, in quanto soci di società assistite dal professionista stesso.
La Cassazione, sezione Tributaria, pone fine alla questione, ha ritenuto come plausibile, a fronte delle motivazioni dell’Ufficio, la gratuità dell’opera svolta dal commercialista, verso parenti o comunque soggetti già clienti, con società la cui contabilità e consulenza fiscale è affidata al professionista stesso.
In merito all’imponibilità ai fini Iva, secondo l’art 3 comma 3 del DPR633/72, stabilisce che le prestazioni gratuite rientrano tra le operazioni rilevanti, solo se superiori a 50 euro, e solo se rese per finalità estranee all’esercizio della professione.
Ai fini delle imposte dirette, i Giudici, chiariscono che secondo l’art 54 comma 1 del TUIR, il reddito professionale da assoggettare a tassazione, è costituito dalla differenza tra compensi professionali e spese inerenti. Pertanto, se tali compensi, non sono percepiti secondo il principio di cassa, non concorrono alla formazione del reddito tassabile.
La Cassazione, in conclusione, ritiene plausibile la gratuità delle prestazioni rese dal professionista, il quale giustifica con elementi chiari e precisi tale gratuità.
Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-10-2015, n. 21972
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ex lege;
– ricorrente –
contro
D.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 92/29/2008 della Commissione Tributaria regionale della Campania, depositata il 7/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2015 dal Consigliere Dott. Giulia Iofrida;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti di D.A. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 92/29/2008, depositata in data 7/05/2008, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo ad IVA, IRPEF ed IRAP dovute per l’anno di imposta 2001, in relazione all’attività professionale di consulente, a seguito di contestazione di compensi (a “72 clienti”) non registrati e fatturati – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che, a fronte “di una corretta contabilità tenuta dal contribuente…congrua e coerente”, è giustificata “l’asserita gratuità dell’opera svolta in favore dei 11 soggetti, peraltro indicati dallo stesso contribuente, in considerazione dei rapporti di parentela e di amicizia con gli stessi”, nonchè del fatto che “il 70% di tali soggetti risultano soci di società di persone, la cui contabilità è affidata alle cure del contribuente, per cui ogni eventuale compenso rientra in quello già corrisposto dalla società di appartenenza” e della accertata circostanza che l’attività svolta in loro favore riguardava soltanto l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi ed era finalizzata “all’incremento della clientela”.
Si da atto che il Collegio ha disposto la redazione della sentenza con motivazione semplificata.
Motivi della decisione
- L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, non avendo i giudici della C.T.R. rilevato l’inammissibilità dell’appello del contribuente per sua assoluta genericità; 2) con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, costituito dalla gratuità delle prestazioni professionali risultate non registrate e fatturate; 3) con il terzo motivo, la contraddittorietà della motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine ad un punto decisivo della controversia rappresentato dalla ritenuta non fatturabilità della prestazione professionale consistente nell’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi per 42 clienti; 4) infine, con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2697 c.c., avendo i giudici della C.T.R. ritenuto che il compenso dovuto per le prestazioni professionali rese a favore di singoli soggetti soci di società di persone rientri in quello corrisposto dalle società stesse, pur in mancanza di alcun riscontro probatorio di tale circostanza.
- La prima censura è infondata.
Questa Corte ha già precisato (Cass. 14908/2014; Cass. 3064/2012;
Cass. 14031/2006) che la specificità dei motivi di appello (finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza) esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell’appellante, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma “tale esigenza, tuttavia, non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo al giudice d’appello dette argomentazioni – perchè ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere -, si adempia pienamente all’onere di specificità dei motivi”.
Ciò ricorre nel caso in esame, nel quale il contribuente (verificato dal Collegio il contenuto del fascicolo d’ufficio del merito, acquisito), attraverso la riproposizione degli argomenti addotti a sostegno delle domande rigettate in primo grado, ha inteso contestare le varie decisioni impugnate nella loro interezza.
- I motivi secondo, terzo e quarto, da trattare unitariamente, sono infondati.
Invero, l’Amministrazione finanziaria reitera la contestazione circa l’inverosimiglianza dell’assunto difensivo opposto dal contribuente, inerentedika gratuità delle prestazioni offerte a 72 o 71 soggetti, considerati l’enorme numero dei suddetti soggetti, il fatto che si trattasse di “imprese o professionisti, con i quali vi era una continuità di rapporti” e per alcuni dei quali i compensi erano stati “regolarmente fatturati, invece, nel precedente anno d’imposta 2001”, nonchè il fatto che l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi, in favore di alcuni di detti soggetti “49 su 71”), potesse considerarsi prestazione non fatturabile e che fosse stato dimostrato il pagamento dei compensi da parte delle società di persone (di cui erano soci alcuni clienti del contribuente).
La C.T.R. ritiene, tuttavia, con motivazione congrua e non contraddittoria, plausibile, a fronte delle mere supposizioni dell’Ufficio erariale, la gratuità dell’opera svolta dal professionista, in considerazione “dei rapporti di parentela e di amicizia con gli stessi” clienti, nonchè del fatto che “il 10% di tali soggetti risultano soci di società di persone, la cui contabilità è affidata alle cure del contribuente, per cui ogni eventuale compenso rientra in quello già corrisposto dalla società di appartenenza” (e non è contestato che dette società fossero clienti del professionista e che le stesse non rientrassero nell’elenco, individuato dai verificatori, dei soggetti “non paganti”) e della circostanza, accertata oltre che pacifica, che l’attività svolta in loro favore riguardava soltanto l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi ed era finalizzata “all’incremento della clientela”, cosicchè la semplicità della prestazione in sè rende verosimile l’assunto del contribuente circa la sua gratuità. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.
Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2015