La sottile linea di confine tra le competenze degli architetti e quelle degli ingegneri
Con la sentenza n° 2519 del 29.10.2015, il T.A.R. Sicilia – Catania, sez. I, è intervenuto sulla delicata problematica della linea di demarcazione esistente tra le competenze degli architetti e quelle degli ingegneri.
Nel caso di specie, il ricorrente, nella sua qualità di ingegnere, era stato incaricato dal Comune di Messina di redigere la progettazione di massima ed esecutiva dei lavori di adeguamento alle norme di messa in sicurezza di una scuola media.
In sede di conferenza dei servizi per l’approvazione definitiva del progetto, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina non rilasciava il necessario parere di competenza ritenendo che l’intervento, interessando un edificio vincolato ed essendo riconducibile al restauro ed alla manutenzione straordinaria, era di competenza di un architetto ai sensi dell’art. 52 R.D. n° 2537/1925.
Con la sentenza in rassegna, il T.A.R. Sicilia – Catania, sez. I, accoglie il ricorso in ragione del carattere prevalentemente tecnico dei lavori progettati, volti all’adeguamento impiantistico della struttura senza intaccare l’aspetto estetico dell’immobile e, quindi, gli interessi di natura culturale ed artistica tutelati dalla Soprintendenza.
Allo stesso tempo, chiarisce che “ai sensi dell’art. 52 del R.D. n. 2537 del 1925 non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell’architetto, ma solo le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell’ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico, restando invece nella competenza dell’ingegnere civile la cd. parte tecnica, ossia le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l’edilizia civile vera e propria”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2618 del 2014, proposto da: Emilio Passaniti, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Catalioto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Mingiardi, in Catania, Via G. D’Annunzio, 39/A;
contro
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina, 149; Comune di Messina, non costituito in giudizio;
e con l’intervento di
ad adiuvandum: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Ferrau’, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sebastiano Grasso, in Catania, Piazza S. Maria di Gesù 14;
per l’annullamento
– del provvedimento della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina del 22 luglio 2014 con il quale è stata denegato il rilascio del parere di competenza sul progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della Scuola media Giuseppe Mazzini di Messina, perché redatto solo da un ingegnere; ed ove occorra, della nota prot. 7202 dell’11.12.2013;
– della nota del Comune di Messina prot. 216824 del 19.09.2014 con la quale è stato dichiarato concluso l’incarico di progettazione del ricorrente; ed ove occorra della nota comunale prot. 124539 del 19.05.2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2015 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Ing. Emilio Passaniti espone di essere un libero professionista, iscritto all’albo degli ingegneri, incaricato negli anni 2000 e 2001 dal Comune di Messina di redigere la progettazione di massima ed esecutiva dei “lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della Scuola media Mazzini”.
Dopo aver presentato il progetto di massima nel mese di dicembre 2001, l’Ing. Passaniti ha presentato nel mese di giugno 2005 quello esecutivo, che è stato sottoposto ad approvazione delle amministrazioni interessate – tra le quali, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina – nel corso della conferenza dei servizi ch ha avuto luogo nel mese di novembre 2005.
Successivamente, aderendo alle richieste di modifica avanzate dai Vigili del fuoco con riguardo alle vie di fuga della struttura, l’Ing. Passaniti ha rettificato il progetto esecutivo, depositandolo nel mese di Marzo 2011; ulteriori modifiche a quest’ultima versione sono state poi effettuate dallo stesso professionista in adesione ai rilievi formulati dall’ente locale interessato; sicché, la stesura finale del progetto esecutivo è stata presentata nel mese di Novembre 2013.
Per la definitiva approvazione dell’impianto progettuale è stata allora riconvocata la conferenza dei servizi nel mese di Dicembre 2013. In tale contesto, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina ha rilevato che l’intervento interessa un vasto edificio vincolato con D.D.S. n. 2076 del 13/9/2012, e che i lavori progettati sono riconducibili al restauro, manutenzione straordinaria ed adeguamento tecnologico; conseguentemente, ha denegato il parere di propria competenza, ritenendo che il progetto avrebbe dovuto essere sottoscritto da un architetto ai sensi dell’articolo 52 del R.D. 2537/1925.
L’amministrazione comunale, adeguandosi al parere della Soprintendenza, ha comunicato all’Ing. Passaniti la risoluzione dell’incarico professionale conferitogli.
È seguita una richiesta di revisione in autotutela delle predette determinazioni, formulata dall’Ing. Passaniti agli enti interessati. Ma quest’istanza è stata respinta con i provvedimenti indicati in epigrafe, che hanno definitivamente confermato il precedente assetto.
Avverso tali atti, l’Ing. Passaniti ha proposto il ricorso in epigrafe, con il quale denuncia i seguenti vizi:
1.- Violazione falsa ed erronea applicazione degli articoli 51 e 52 del R.D. 2537/1925 – eccesso di potere per difetto dei presupposti, contraddittorietà, difetto di motivazione ed illogicità manifesta;
Le invocate disposizioni – si osserva – operano una distinzione tra le due categorie professionali di architetti ed ingegneri ai fini della possibilità di eseguire prestazioni sugli immobili, riservando ai soli architetti le prestazioni principali sugli immobili di rilevante carattere artistico o sui beni di interesse storico e culturale; tuttavia, le stesse norme ammettono che in tali specifici settori la progettazione tecnica possa essere compiuta anche dall’ingegnere.
Nel caso di specie, la Soprintendenza – richiamando in motivazione una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 21/2014) – ha ritenuto che gli interventi progettati, riguardanti un immobile di interesse storico/culturale, richiedessero la specifica professionalità dell’architetto, acquisita attraverso la preparazione accademica specifica nell’ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico ed artistico.
In direzione contraria alla tesi dell’amministrazione, il ricorrente deduce invece che gli interventi avrebbero ben potuto essere progettati anche da un ingegnere, dal momento che (i) afferiscono esclusivamente alla cd. Parte tecnica (impiantistica e messa in sicurezza dell’immobile: impianti elettrico ed idrico; di riscaldamento; di trasmissione dati, telefonico e TV; impianto rete antincendio, porte antincendio, nuove vie di fuga prescritte dai VV.FF.; nuova scala antincendio esterna al primo piano), e (ii) non interferiscono con i valori architettonici, artistici e culturali tutelati dalla Soprintendenza.
In aggiunta, il ricorrente sottolinea come la Soprintendenza avesse – già nel corso della conferenza di servizi tenutasi nel 2005 – approvato il progetto redatto dall’ingegnere, sebbene il complesso risultasse già a quel tempo sottoposto a tutela ope legis.
Costituitasi in giudizio per resistere al ricorso la Soprintendenza ha rilevato, per un verso, che l’approvazione del progetto effettuata nell’anno 2005 è da ascrivere ad una mera svista; per altro verso, che i lavori programmati, oltre alla installazione di vari impianti, contemplano anche l’abbattimento di barriere architettoniche, l’adeguamento dei locali interni e dei servizi igienici, il rifacimento della copertura, ed integrano quindi interventi di restauro e risanamento conservativo, di esclusiva competenza dell’architetto allorquando incidono su beni di interesse storico ed artistico.
È intervenuto in giudizio, a supporto della posizione del ricorrente, anche l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina, che ha inteso tutelare le prerogative professionali della categoria rappresentata.
Con ordinanza n. 932/2014 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare formulata dal ricorrente, ritenendo fondato il gravame.
All’udienza del 24 Settembre 2015 la causa è passata in decisione.
Confermando la valutazione resa in fase cautelare, il Collegio ritiene di dover accogliere il ricorso valorizzando il dato fattuale della prevalentemente tecnica dei lavori previsti per la Scuola media Mazzini di Messina. In particolare, tali lavori – come già visto – sono in prevalenza rivolti all’adeguamento impiantistico della struttura, oltre che a modificare parzialmente alcune parti strutturali, al fine di rimuovere le cosiddette barriere architettoniche e di realizzare le vie di fuga, e non sembrano quindi intaccare l’aspetto estetico dell’immobile. Ne consegue che non appaiono toccati, né tantomeno compromessi, gli interessi di natura culturale ed artistica che la Soprintendenza è deputata per legge a tutelare.
Pertanto, alla stregua del richiamato art. 52, co. 2, del R.D. 2537/1925, non si può ritenere sussistente nel caso in esame la asserita riserva di attività progettuale in favore degli architetti, dal momento che la citata norma, inserita nel “Regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto”, nell’individuare oggetto e limiti delle professioni in esame, stabilisce che “le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto;” precisando però subito dopo che “ (…) la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere”.
Ed, infatti, anche la giurisprudenza citata dalla resistente Soprintendenza (C.d.S., VI, 21/2014), pronunciando sulla (diversa) questione della compatibilità comunitaria della disciplina normativa italiana che riserva ai soli architetti le prestazioni principali sugli immobili di interesse culturale, ha precisato – in linea con la tesi qui sostenuta dal ricorrente – che tale riserva è comunque solo “parziale” in quanto “Ai sensi dell’ art. 52 del R.D. n. 2537 del 1925 non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell’architetto, ma solo le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell’ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico, restando invece nella competenza dell’ingegnere civile la cd. parte tecnica, ossia le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l’edilizia civile vera e propria” (in questo senso anche C.d.S., VI, 5239/2006). E’ il caso di precisare che la sentenza del Consiglio di Stato appena esaminata ha dichiarato legittime le determinazioni amministrative che avevano escluso gli ingegneri dall’affidamento di un servizio diverso da quello oggi in esame: la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di restauro e di recuperi funzionale di un immobile di interesse storico e artistico. Il servizio oggetto del presente contenzioso, invece, come già segnalato, attiene principalmente alla revisione impiantistica ed alla messa in sicurezza dell’immobile; ossia, per usare le stesse parole del Consiglio di Stato, a “(…) lavorazioni strutturali ed impiantistiche rientranti nell’edilizia civile propriamente intesa”. Ed è condivisibile sul punto la giurisprudenza che ritiene che “La nozione di opere di edilizia civile, che ai sensi dell’art. 52 r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 formano oggetto della professione sia dell’ingegnere che dell’architetto, si estende oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l’intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell’edificazione” (Tar Lecce 708/2012).
In definitiva, sulla base di quanto argomentato, il ricorso va accolto col conseguente anulamento degli atti impugnati.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico della resistente Soprintendenza, mentre possono essere compensate quelle dell’Ordine professionale interveniente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna la resistente Soprintendenza ai BB.CC.AA. al rimborso delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidandole in Euro 1.500, oltre accessori di legge e contributo unificato.
Compensa le spese dell’interveniente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente FF, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Eleonora Monica, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)