Una pronuncia rivoluzionaria: le Sezioni Unite equiparano il giornale cartaceo a quello online.
Con la sent. 31022 del 2015, le Sezioni Unite della Cassazione, con una portata dirompente in ambito penale, enunciano i seguenti principi di diritto.
In primo luogo, ad avviso del Supremo Consesso, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art.321 cpp di un sito web o di una singola pagina telematica è ammissibile anche imponendo al fornitore un facere materiale. Nella specie di attivarsi per rendere inaccessibile il sito.
In secondo luogo, a detta della Corte, le testate giornalistiche online sono riconducibili al concetto di “stampa” e godono, perciò, del medesimo trattamento.
Invero, ad esse si applica la tutela derivante dall’art.21, co.3 della Costituzione . Tale norma vieta il sequestro della “stampa”, in aderenza alla libertà di opinione, salvo i casi previsti dalla legge, tra i quali non rientra il reato di diffamazione. Tale divieto, tuttavia, ad avviso della corte, vale soltanto per le testate giornalistiche online, mentre non può riguardare altri mezzi di manifestazione del pensiero, quali blog, mailinglist, pagine social.
L’esigenza che sta alla base di tale uniformità di tutela – che, da taluni, è stata vista come stridente col principio di tassatività di cui all’art. 25 Cost. – è quella di applicare il principio di uguaglianza sostanziale, che deve offrire la possibilità di riservare trattamenti analoghi per casi simili.