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Diritto Civile. Il comproprietario è litisconsorte necessario nei giudizi di demolizione della cosa comune.

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Il comproprietario è litisconsorte necessario nei giudizi di demolizione della cosa comune.

La vicenda prende le mosse da una denuncia di nuova opera, intrapresa da alcuni condomini nei confronti de altri, accolta dal giudice, con conseguente ordine di demolizione della stessa.

In tale processo, non erano, però, stati citati tutti i condomini, i quali, per tale motivo, denunciano la violazione del litisconsorzio necessario nei loro confronti e agiscono per la declaratoria della nullità della sentenza.

I giudici della Cassazione, ribaltando l’esito delle pronunce sia del primo che del secondo grado,  accolgono il ricorso, con sentenza n. 22694/2015.

Con tale pronuncia, invero, la Suprema Corte evidenzia che allorquando l’opera sia di proprietà di più persone, al giudizio che ne ordina la demolizione non possono che parteciparvi tutti i comproprietari. Sussiste, a tal riguardo, un’ipotesi di litisconsorzio necessario, la cui mancanza determina la nullità della sentenza, aprendo la via per l’opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, co.1.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 06-11-2015, n. 22694

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1703/2011 proposto da:

W.D.C. o D.C.M. (OMISSIS), E.D.C. o D.C.A. (OMISSIS), D. C.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALSUGANA 2, presso lo studio dell’avvocato MAIELLO TAMMARO, rappresentati e difesi dagli avvocati BRINDISI FERDINANDO, VITTORIO BRINDISI;

– ricorrenti –

contro

D.C.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRO MALLADRA 31, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI IARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato DI DONATO GIANCARLO;

– controricorrente –

e contro

D.C.V., D.C.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1378/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/09/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato IARIA Giovanni con delega depositata in udienza dell’Avvocato DI DONATO Giancarlo, difensore della resistente che si riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Svolgimento del processo

  1. – D.C.A., D.C.M. e D.C.D. convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, D.C. F., D.C.V. e D.C.C., proponendo opposizione di terzo – ai sensi dell’art. 404 c.p.c., comma 1, – avverso la sentenza n. 8319/2000 pronunciata dallo stesso Tribunale e divenuta esecutiva, che, in accoglimento dei ricorso per nuova opera proposto da D.C.F., ebbe a condannare D.C. V. e D.C.C. alla demolizione di una pensilina edificata nel cortile in comproprietà di tutte le parti.

Deducendo che nel detto giudizio essi opponenti non erano stati citati benchè fossero litisconsorti necessari, chiesero la declaratoria di nullità della sentenza impugnata, in quanto inutiliter data.

D.C.F. resistette alla proposta opposizione di terzo, deducendo la carenza di interesse ad agire degli opponenti e l’insussistenza del preteso litisconsorzio necessario. Le altre convenute rimasero contumaci.

Il Tribunale adito rigettò l’opposizione e condannò gli opponenti alla rifusione delle spese del giudizio.

  1. – Sul gravame proposto da D.C.A., D.C. M. e D.C.D., la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 15.4.2010, confermò la sentenza impugnata.
  2. – Per la cassazione della pronuncia di appello ricorrono D.C. A., D.C.M. e D.C.D. sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso D.C.F., D.C.V. e D.C.C., ritualmente intimate, non hanno svolto attività difensiva.

 

Motivi della decisione

  1. – Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 404 c.p.c., artt. 1168 e ss., 1171 e ss. c.c., nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata;

si deduce, in particolare, che la sentenza oggetto dell’opposizione di terzo sarebbe nulla, perchè il relativo giudizio non sarebbe stato celebrato con la partecipazione di tutti i comproprietari del cortile ove è stata edificata l’opera della quale è stata ordinata la demolizione, ricorrendo – nella specie – un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti i condomini.

La censura è fondata.

La Corte di Appello ebbe a confermare la sentenza di primo grado, con la quale fu rigettata l’opposizione di terzo, sulla base del principio di diritto secondo cui la tutela della cosa comune compete ad ogni comproprietario, il quale può agire in giudizio senza necessità di chiamare in causa tutti gli altri, non ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti i condomini (in tali termini, Sez. 2, Sentenza n. 1505 del 23/02/1999, Rv. 523501).

Ritiene il Collegio, tuttavia, che il richiamato principio non è applicabile quando la tutela richiesta implichi la demolizione della cosa comune.

Sul punto, questa Corte suprema ha da tempo affermato che, in tema di azioni a difesa del possesso, lo spoglio e la turbativa, costituendo fatti illeciti, determinano la responsabilità individuale dei singoli autori secondo il principio di solidarietà di cui all’art. 2055 cod. civ., sicchè, nel giudizio possessorio non ricorre tendenzialmente l’esigenza del litisconsorzio necessario, che ha la funzione di assicurare la partecipazione al processo di tutti i titolari degli interessi in contrasto. Tuttavia, il litisconsorzio necessario tra gli anzidetti soggetti si impone qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso comportino la necessità del ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di un’opera di proprietà o nel possesso di più persone.

In tale ipotesi, infatti, la sentenza resa nei confronti di alcuno e non anche degli altri comproprietari o compossessori dell’opera sarebbe inutiliter data, giacchè la demolizione della cosa pregiudizievole incide sulla sua stessa esistenza e necessariamente, quindi, sulla proprietà o sul possesso di tutti coloro che sono partecipi di tali signorie di fatto o di diritto sul bene, atteso che non è configurabile una demolizione limitatamente alla quota indivisa del comproprietario o del compossessore convenuto in giudizio (Sez. 2, Sentenza n. 3933 del 18/02/2010, Rv. 611526; nello stesso senso, ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 22833 del 11/11/2005, Rv. 584689; Sez. 2, Sentenza n. 7412 del 14/05/2003, Rv. 563029; Sez. 2, Sentenza n. 8261 del 07/06/2002, Rv. 554957; e, tra le più risalenti, Sez. 2, Sentenza n. 1511 del 22/05/1974, Rv. 369635; Sez. 2, Sentenza n. 2348 del 12/06/1975, Rv. 376200).

A fissare definitivamente il principio, sono intervenute di recente le Sezioni Unite che hanno ribadito che “In tema di tutela possessoria, qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso richieda, per il ripristino dello stato dei luoghi, la demolizione di un’opera in proprietà o possesso di più persone, il comproprietario o compossessore non autore dello spoglio è litisconsorte necessario non solo quando egli, nella disponibilità materiale o solo in iure del bene su cui debba incidere l’attività ripristinatoria, abbia manifestato adesione alla condotta già tenuta dall’autore dello spoglio o abbia rifiutato di adoperarsi per l’eliminazione degli effetti dell’illecito, ovvero, al contrario, abbia dichiarato la disponibilità all’attività di ripristino, ma anche nell’ipotesi in cui colui che agisca a tutela del suo possesso ignori la situazione di compossesso o di comproprietà, perchè in tutte queste fattispecie anche il compossessore o comproprietario non autore della condotta di spoglio è destinatario del provvedimento di tutela ripristinatoria” (Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015, Rv.

634086).

Nell’occasione Le Sezioni unite hanno precisato che “Il terzo legittimato all’opposizione ordinaria ai sensi dell’art. 404 c.p.c., comma 1, ancorchè litisconsorte necessario pretermesso (così come il titolare di diritto autonomo e incompatibile, il falsamente rappresentato, il titolare di status incompatibile con quello accertato inter alios), non può, al fine di incidere sull’efficacia del titolo, proporre opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., commi 1 e 2, avverso l’esecuzione promossa sulla base del titolo giudiziale costituito dalla sentenza pronunciata pur nella sua pretermissione, neppure se la procedura esecutiva, in forma specifica e formalmente diretta contro la parte della sentenza opponibile, lo coinvolga quale detentore materiale del bene, ma può far valere la sua situazione per bloccare l’esecuzione (o l’esecutività del titolo) esclusivamente con l’opposizione ordinaria, nel cui ambito ottenere, ai sensi dell’art. 407 c.p.c., la sospensione dell’esecutività della sentenza” (Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015, Rv. 634088);

potendo proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., solo ove “sostenga che quanto stabilito dal predetto titolo sia stato soddisfatto oppure sia stato modificato da vicende successive, sicchè non vi è più nulla da eseguire” oppure opposizione ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ. ove “l’esecuzione del titolo formatosi inter alios si estenda al di fuori dell’oggetto previsto nella statuizione giudiziale, sicchè l’esecuzione non è sorretta dal titolo” (Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015,Rv.

634089).

Nella specie, secondo la prospettazione delle parti, la pensilina da demolire sarebbe stata realizzata (sia pure solo da alcuni condomini) sul cortile comune; essa sarebbe divenuta, perciò, di proprietà comune a tutti i comproprietari del cortile, in forza del noto principio di accessione di cui all’art. 934 c.c., per il quale qualunque costruzione si incorpora al suolo ed appartiene immediatamente al proprietario di questo (“quidquid inaedificatur solo cedit”).

Trattandosi, perciò, di dover dare esecuzione alla demolizione della cosa comune in forza di una sentenza pronunciata inter alios e non ricorrendo le ipotesi per le quali – alla stregua di quanto precisato dalle Sezioni Unite – devono ritenersi ammesse l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., o quella ai sensi dell’art. 619 c.p.c., i ricorrenti vanno ritenuti pienamente legittimati a proporre opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 c.p.c., comma 1.

Erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che, nella specie, mancasse il presupposto del “pregiudizio” richiesto dall’art. 404 c.p.c., comma 1, ai fini della proponibilità della detta opposizione.

E’ ben vero che – secondo la giurisprudenza di questa Corte – deve essere dichiarata inammissibile l’opposizione di terzo, qualora sia tesa a rimuovere la decisione per un vizio processuale, senza dedurre al contempo una situazione incompatibile in concreto con quella accertata nella sentenza denunciata e contenere, altresì, richiesta al giudice di riesame della questione di merito, dal momento che l’interesse ad agire, anche in tale tipologia d’impugnazione, va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione, mentre non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata. (Sez. 1, Sentenza n. 5656 del 10/04/2012, Rv.

622337; nello stesso senso, Cass., sez. 6-1, ord., 22 marzo 2013, n. 7346; Cass., sez. 2,25 marzo 2013, n. 7477).

Tuttavia, ove – come nella specie – la sentenza pronunciata inter alios abbia disposto la demolizione della cosa comune, il pregiudizio che ne deriva per il comproprietario pretermesso è in re ipsa, trattandosi per lui di perdere – ove la sentenza resa inter alios fosse eseguita – l’oggetto della sua proprietà.

Sul punto, peraltro, questa Corte ha già affermato che, in tema di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., il pregiudizio del litisconsorte necessario pretermesso non scaturisce esclusivamente dall’obiettiva ingiustizia della decisione di merito e dall’incompatibilità del diritto vantato con quello deciso inter alios, ma è costituito anzitutto dalla mancata partecipazione ad un giudizio che non avrebbe potuto svolgersi senza il suo intervento conclusosi con una sentenza che, per la natura del rapporto che ne ha formato oggetto, pregiudica la sua posizione di diritto sostanziale.

Conseguentemente, l’opposizione è ammissibile anche se il litisconsorte necessario pretermesso non formuli richieste sul merito della controversia (Sez. 3, Sentenza n. 4896 del 16/07/1983, Rv.

429784; in senso analogo, Sez. 2, Sentenza n. 1794 del 18/02/1995, Rv. 490526).

In definitiva, l’opposizione di terzo proposta dai ricorrenti è ammissibile, anche sotto il profilo della sussistenza del “pregiudizio” di cui all’art. 404 c.p.c., comma 1.

La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

Il giudice di rinvio procederà a verificare i titoli di proprietà delle parti e l’incidenza della pensilina sulle parti comuni dell’edificio, adeguandosi ai seguenti principi di diritto:

1) “In tema di tutela possessoria, qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso richieda, per il ripristino dello stato dei luoghi, la demolizione di un’opera in proprietà di più persone, il comproprietario non autore dello spoglio è litisconsorte necessario, in quanto è comunque destinatario del provvedimento di tutela ripristinatoria”;

2) “E’ ammissibile l’opposizione di terzo proposta – ai sensi dell’art. 404 c.p.c., comma 1 – dal comproprietario avverso la sentenza resa inter alios che abbia disposto la demolizione della cosa comune, senza la sua partecipazione al giudizio, anche qualora con la detta opposizione il pregiudizio richiesto dall’art. 404, comma 1, citato non sia precisato e non venga chiesto il riesame della questione di merito, dal momento che il pregiudizio richiesto dalla legge, e il correlativo l’interesse ad impugnare, sono in re ipsa, discendendo dalla natura del decisum, che comporta la distruzione della cosa oggetto del diritto sostanziale”.

  1. – Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese relative al presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 settembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2015

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Elisa Asprone
Elisa Asprone, nata a Napoli il 22/09/1986 Laurea in Giurisprudenza conseguita a 24 anni presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", con votazione 110/110, con una tesi in diritto commerciale dal titolo "Violazione dell'obbligo di OPA e risarcimento del danno". Pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato. Diploma di specializzazione presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II". Master di I livello in diritto dell'Unione europea, conseguito presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e breve esperienza formativa presso la Corte di Giustizia a Lussemburgo. Conseguimento titolo di Avvocato il 10/09/2013. Relatrice di convegni formativi presso l'ordine degli avvocati di Nola inerenti al diritto dell'immigrazione. Magistrato ordinario presso il tribunale di Napoli .