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Diritto di accesso e limitazioni ministeriali.

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Diritto di accesso e limitazioni ministeriali.

Nell’ottica legislativa di garantire la trasparenza e la pubblicità dell’azione amministrativa, il diritto di accesso, introdotto per la prima volta con la L. n° 241/1990, si configura come principio generale volto ad assicurare una sempre più ampia accessibilità del cittadino all’”agire pubblico”.

Ciò, tuttavia, non senza limiti.

L’art. 24 L. n° 241/90 prevede le specifiche ipotesi di compressione del diritto di accesso in ragione della tutela di interessi ad esso sovraordinati, nonché la possibilità per il Governo di introdurre ulteriori ipotesi limitative nell’esercizio del suo potere regolamentare.

Ed è proprio sui confini tra diritto di accesso e sue limitazioni che è intervenuto recentemente il T.A.R. Puglia – Lecce, sez. II, con la sentenza n° 441 del 03.03.2016.

Oggetto del gravame è il diniego del Presidente del Tribunale di Lecce sull’istanza presentata dall’Ordine degli Avvocati di Lecce per l’accesso agli atti del procedimento di verifica delle condizioni di agibilità e di sicurezza dell’immobile adibito a sede del Tribunale in ragione di paventati pericoli in ordine alla sicurezza dell’edificio derivanti dal trasferimento presso la sede centrale di due sezioni distaccate soppresse.

L’istanza veniva respinta sulla scorta della vigenza del D.M. n° 115/1996 che esclude l’ostensibilità degli atti che riguardino la sicurezza degli edifici in cui sono allocati gli uffici giudiziari e di quelli che riguardano la sicurezza e la protezione del personale.

Il T.A.R. Puglia – Lecce, sez. II, con la sentenza in esame ha affermato che “il segreto deve prevalere con riguardo alla tipologia ed alla collocazione delle misure di sicurezza adottate dall’Ufficio Giudiziario al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività ivi svolte, prevenire aggressioni esterne, furti di documenti, danneggiamenti e simili (es. telecamere, numero e collocazione di dispositivi di sicurezza ecc). La trasparenza deve invece essere assicurata in relazione agli aspetti concernenti la staticità e l’agibilità dell’immobile, anche a tutela dell’incolumità dei magistrati, degli avvocati, del personale amministrativo e in genere degli utenti del servizio giustizia”.

La sentenza, quindi, conferma la necessità, più volte affermata dalla copiosa giurisprudenza formatasi in subiecta materia, che la norma dell’art. 24 L. n° 241/1990 non può essere interpretata in maniera asettica.

Essa va applicata cum grano salis, attraverso la ricerca di un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi che consenta di salvaguardare il diritto di accesso ogni qualvolta si pone a tutela di interessi costituzionalmente protetti.

 

 

00441/2016 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3020 del 2015, proposto da:

Ordine Avvocati presso la Corte Appello di Lecce, rappresentato e difeso dall’avv. Adriano Tolomeo, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, Via Guglielmo Oberdan n. 70;

 

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici domicilia ex lege in Lecce, Via Rubichi;

 

e con l’intervento di

ad adiuvandum:

Afl Associazione Forense Sede di Lecce, Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Lecce Brindisi e Taranto, Camera Minorile, rappresentati e difesi dall’avv. Pietro Nicolardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, piazza Mazzini 72;

Associazione Italiana Giovani Avvocati di Lecce, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Gaballo, Luisa Carpentieri, domiciliati presso Segreteria Tar in Lecce, Via F. Rubichi 23;

 

per l’annullamento

della nota 2.11.2015 prot. n. 2932/15 con cui il Presidente del Tribunale di Lecce ha rigettato l’istanza di accesso presentata dall’Ordine ricorrente e/o di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale; per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso dell’Ordine ricorrente e l’emanazione ex art. 116, co. 4, c.p.a., dell’ordine di esibizione dei documenti di cui all’istanza 2.10.2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2016 il dott. Marco Rinaldi e uditi i difensori delle parti, avv. A. Tolomeo per il ricorrente, avv. dello Stato G. Pedone e avv.ti L. Carpentieri, P. Nicolardi e A. Pepe, quest’ultimo in sostituzione dell’avv. P. Gaballo, per gli interventori;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

L’ Ordine degli Avvocati di Lecce ha chiesto al Presidente del Tribunale di Lecce di accedere agli “atti del procedimento di verifica delle condizioni di agibilità e di sicurezza” dell’immobile di Via Brenta adibito a sede del Tribunale: l’istanza è motivata da paventati pericoli in ordine alla sicurezza dell’edificio derivanti dal trasferimento presso la sede centrale delle soppresse sezioni distaccate di Maglie e Nardò.

Il Presidente del Tribunale di Lecce ha respinto l’istanza con la seguente motivazione: “Con riferimento alla nota in oggetto pervenuta lo scorso 3 ottobre, il D.M. 115/ 1996 (in G. U. 59/ 1996), emanato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, commi 2 e 4 L. 241/ 1990:

– all’art. 1, comma 2 annovera gli uffici giudiziari;

– all’art. 3, lett. e) esclude l’ostensibilità degli atti che riguardino la sicurezza degli edifici in cui sono allocati;

– per quanto occorra, alla lett. i) anche di quelli che riguardino la sicurezza e la protezione del personale.

Pertanto, la richiesta non può essere accolta”.

L’ Ordine degli Avvocati di Lecce ha impugnato il diniego espresso, ritenendolo illegittimo.

Ha resistito al ricorso l’Amministrazione convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso.

Sono intervenute ad adiuvandum varie associazioni forensi salentine.

Il ricorso merita solo parziale accoglimento.

L’art 3 D.M. 115/ 1996, rubricato “Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica”, sottrae all’accesso una serie di documenti e in particolare quelli concernenti “la sicurezza degli edifici, degli uffici, delle infrastrutture dei beni e dell’attività dell’amministrazione della Giustizia “(lett. e) e “la protezione del personale dell’amministrazione “(lett i).

Reputa il Collegio che, al fine di realizzare un equo contemperamento dei contrapposti interessi in gioco, la normativa scrutinata debba essere interpretata nei termini di seguito specificati.

Il segreto deve prevalere con riferimento alla tipologia e collocazione delle misure di sicurezza adottate dall’Ufficio Giudiziario al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività ivi svolte, prevenire aggressioni esterne, furti di documenti, danneggiamenti e simili (es. telecamere, numero e collocazione di dispositivi di sicurezza, numero e

collocazione delle forze di polizia, ecc.).

La trasparenza deve, invece, essere assicurata in relazione agli aspetti concernenti la staticità e l’agibilità dell’immobile, anche a tutela dell’incolumità dei magistrati, degli avvocati, del personale amministrativo e in genere degli utenti del servizio giustizia.

Entro questi ristretti limiti il ricorso merita accoglimento: l’Amministrazione resistente va pertanto condannata ad ostendere all’Ordine degli Avvocati di Lecce i soli documenti relativi alla “sicurezza statica” e agibilità del Palazzo

di Giustizia di Via Brenta.

Le spese di lite devono essere compensate, considerato che la fraseologia normativa e in particolare la polisemicità dell’espressione “sicurezza degli edifici” contenuta nell’art 3 del D.M. 115/ 1996 – espressione

obiettivamente suscettibile di interpretazioni plurivoche – poteva suggerire l’interpretazione sostenuta dal Presidente del Tribunale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto ordina all’Amministrazione resistente di ostendere entro trenta giorni la documentazione concernente la staticità e agibilità del Palazzo di Giustizia di Via Brenta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Marco Rinaldi, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 03/03/2016.