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Risarcimento danni al Fondo di Garanzia: il sinistro va provato

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Risarcimento danni al Fondo di Garanzia: il sinistro va provato

Se il danneggiato da un veicolo non identificato vuole promuovere domanda di risarcimento al Fondo di garanzia deve provare il fatto generatore del danno; dunque, non solo le modalità del sinistro e l’attribuzione dello stesso alla condotta del conducente, ma anche che tale veicolo sia rimasto sconosciuto. Tuttavia, secondo quanto ha stabilito la Corte, non significa gravare il danneggiato di un onere probatorio che vada oltre le sue possibilità con indagini articolate o complesse, ma è sufficiente che egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi.

Nel caso di specie, la Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, poiché non solo la denuncia querela era stata presentata solo dopo due mesi l’accaduto, omettendo eventuali testimoni oculari, ma anche perché la documentazione fotografica depositata agli atti, nonché le deposizioni testimoniali rese nei precedenti gradi di giudizio non erano compatibili con la dinamica del sinistro contenuta nell’atto introduttivo.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 23 febbraio – 24 marzo 2016, n. 5892

Svolgimento del processo

Il giudizio trae origine da un sinistro stradale avvenuto in provincia di Napoli,

sulla S.S. n. 268 del Vesuvio, il 12 novembre 2002, in conseguenza del quale

N.S. riportò danni personali e materiali.

La danneggiata ha agito nei confronti delle Assicurazioni Generali S.p.A., quale

Impresa Designata per la Regione Campania alla ge-stione del Fondo di

Garanzia per le Vittime della Strada, per ottene-re il risarcimento, assumendo

che fosse rimasto sconosciuto il vei-colo responsabile dei sinistro, benché si

trattasse di una autovettura recante apparenti insegne della Polizia che

procedeva a sirene spie-gate.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Napoli, con sentenza che la locale

Corte di Appello ha confermato con integrazione della motivazione.

Ricorre la S., sulla base di unico articolato motivo. Resistono con controricorso

le Assicurazioni Generali S.p.A..

Motivi della decisione

I.- Con l’unico motivo di ricorso si denunzia «violazione e falsa ap-plicazione

degli arti. 111 della Costituzione, dell’art. 132 – comma secondo n. 4 – c.p. c.

ai sensi dell’art. 360 – comma primo, n. 5 – c c. – Art. 19 primo comma lettera

“a” della Legge 24.12.1969 N. 990 – Art. 116 c. p. c. ».

I1 ricorso è infondato.

La ricorrente deduce di avere fornito nei gradi di merito la prova della

sussistenza dei presupposti di cui all’art. 19, co. 1, lettera a), della legge 24

dicembre 1969 n. 990 (ovvero la responsabilità per il sinistro del conducente di

veicolo rimasto sconosciuto).

Lamenta che la corte di appello, nel ritenere il contrario, avrebbe

erroneamente conferito determinante rilievo alla mancata documen-tazione

dell’esito della denunzia-querela presentata in data 11 gen-naio 2003 ed alla

mancata indicazione delle persone informate sui fatti in tale querela, ed

avrebbe comunque valutato in modo non corretto le risultanze delle prove orali

e documentali acquisite nel corso dei giudizio.

Tali assunti sono però smentiti dall’esame della pronunzia impugna-ta.

Deve ribadirsi in proposito, in primo luogo, con riguardo al contenu-to

dell’onere probatorio gravante sull’attore che agisca nei confronti dei Fondo di

Garanzia, che «l’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada

previsto dall’art. 19 della legge n. 990 del 1969 al fine di consentire il

risarcimento dei danni causati dalla circola-zione dei veicoli per i quali vi è

obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non

identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso

compagnia in stato di li-quidazione coatta, non incide sulla regola generale per

cui il dan-neggiato deve provare il fatto generatore del danno; ne consegue

che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti dei

Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo

non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e

l’attribuibilità dello stesso alla

condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro

veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto

sconosciuto» (Cass. 19 settembre 1992 n. 10762; conf. Cass. 25 luglio 1995 n.

8086; 1° agosto 2001 n. 10484; 10 giugno 2005 n. 12304).

In ordine alle modalità con cui l’attore può adempiere all’onere pro-batorio su

di lui gravante, va richiamato il principio per cui «la pro-va può essere fornita

dal danneggiato anche sulla base di mere “tracce ambientali” o di

“dichiarazioni orali”, non essendo alla vitti-ma richiesto di mantenere un

comportamento di non comune dili-genza ovvero di complessa ed onerosa

attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del

caso concreto», ma, in tale ottica, «al fine di evitare frodi assicurative, viene

richie-sta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la

prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell’incidente, senza che

risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato

medesimo un obbligo di collaborazione “eccessivo” rispetto alle sue “risorse”;

che finisca con il trasformarlo “in un investigatore privato o necessariamente in

un querelante”» (Cass. 18 novembre 2005 n. 24449).

Va ulteriormente precisato che «la prova che il danneggiato è tenu-to a fornire,

che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può

essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle

competenti autorità, ma senza auto-matismi, sicché il giudice di merito può sia

escludere la riconducibi-lità della fattispecie concreta a quella del danno

cagionato da veico-lo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o

querela, sia affermarla, in mancanza della stessa» (Cass. 3 settembre 2007 n.

18532; conf.: Cass. 24 febbraio 2011 n. 4480). Nello stesso ordine di idee, va

poi considerato che «l’omessa de-nuncia dell’accaduto all’autorità di polizia od

inquirente non è suffi-ciente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento e

allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non

va-le, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz’altro accaduto;

entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi

dell’effettivo avveramento del sinistro» (Cass. 2 settembre 2013 n. 20066) e,

ancor più specificamente, che «la presentazione di una denuncia o di una

querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell’azione di

risarcimento, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in

quanto l’accertamento giudi-ziale, nel cui contesto la presentazione o meno

della denuncia o del-la querela costituisce un mero indizio, non riguarda la

diligenza del-la vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma la

cir-costanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un

veicolo non identificato» (Cass. 4 novembre 2014 n. 23434). Del pari, quindi,

«la circostanza che la vittima, nell’immediatezza del sinistro, abbia presentato

una denuncia penale priva dell’indicazione di testimoni, mentre tali testimoni

abbia poi intima-to nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce

di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente

valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inatten-dibilità dei

testimoni stessi» (Cass. 1.8 giugno 2012 n. 9939). Infine, per quanto riguarda

la prova che il veicolo investitore sia ri-masto sconosciuto, «è sufficiente

dimostrare che, dopo la denuncia dell’incidente alle competenti autorità di

polizia, le indagini compiu-te o quelle disposte dall’autorità giudiziaria, per

l’identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo,

senza che possa addebitarsi al danneggiato l’onere di ulteriori indagini

ar-ticolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligen-te

mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione de-gli stessi»

(Cass. 13 luglio 2011 n. 15367).

La corte di merito si è pienamente conformata ai suddetti principi, valutando la

tardività della denunzia querela presentata dalla S. e l’omessa indicazione in

essa dei testimoni del sinistro come indizi utili a rafforzare il giudizio di

mancata prova dei fatto, già cor-rettamente desunto dalle insufficienti e

contraddittorie emergenze delle prove testimoniali e documentali.

Essa ha infatti espressamente preso in considerazione la deposizio-ne

testimoniale assunta nel corso dei giudizio e la documentazione fotografica

versata in atti, che ha ritenuto non compatibile con la prospettazione della

dinamica dei sinistro contenuta nell’atto intro-duttivo e con quella riferita dal

teste, e ha ritenuto tali elementi i-struttori non idonei ad integrare

l’adempimento dell’onere probato-rio gravante sulla parte attrice.

La mancata documentazione dell’esito della denuncia querela, spor-ta solo

circa due mesi dopo l’accaduto e senza l’indicazione dei testi oculari poi

puntualmente indicati nell’atto di citazione – circostanze particolarmente

significative in considerazione dei fatto che il pre-sunto veicolo responsabile del

sinistro recava le insegne della Polizia e procedeva a sirene spiegate (il che ne

avrebbe potuto consentire l’identificazione da parte degli organi di polizia, se

tempestivamente e dettagliatamente informati) – costituiscono, nell’economia

della decisione, elementi di conferma e rafforzamento delle predette

con-clusioni in ordine alla insufficienza delle prove e ai dubbi sulla veri-dicità

dell’evento posto a base della pretesa.

I giudici di merito, in tal modo, hanno statuito in modo pienamente conforme

ai principi espressi in materia dalla costante giurispruden-za di questa Corte, e

sopra richiamati.

La motivazione sul punto risulta adeguata, priva dì vizi logici e dei tutto

esaustiva, e come tale essa non è censurabile nella presente sede.

2.- Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della

soccombenza, come in dispositivo. Dal momento che il ricorso risulta notificato

successivamente al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del

2012, de-ve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1-

quater, dei D.P.R. n. 115 dei 2002, introdotto dall’art. 1, co. 17, della citata

legge n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente S. a pagare le spese del pre-sente giudizio in favore

della società controricorrente, liqui-dandole in complessivi € 7.200,00, di cui €

200,00 per esbor-si, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito

dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei

presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a

titolo di contri-buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del

comma 1-bis dello stesso art. 13.