Il giudice competente nell’ipotesi di revoca dell’aggiudicazione in sede di esecuzione anticipata del contratto
Con la sentenza n° 610 dell’11.04.2016 il T.A.R. Toscana – Firenze, sez. I, interviene sull’annosa questione del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nell’ipotesi di revoca dell’aggiudicazione nella fase di esecuzione anticipata del contratto ex art. 302, comma 2, D.P.R. n° 207/2010.
Sul punto si registrano due diversi orientamenti.
Uno che, basandosi sul rilievo che l’anticipato avvio dell’esecuzione del contratto prima della sua sottoscrizione non chiude la fase pubblicistica della procedura di scelta del contraente, ritiene radicata la giurisdizione in capo al G.A; secondo tale orientamento, l’amministrazione conserverebbe poteri di natura pubblicistica sottoposti, quindi, al controllo del giudice amministrativo.
Un altro che, pur a fronte dell’esecuzione anticipata del contratto, pone l’accento sulla natura delle posizioni soggettive coinvolte le quali assumendo la consistenza di diritto soggettivo rendono irrilevante il dato formale della mancata stipula del contratto e radicano la giurisdizione in capo al G.O.
Il Tribunale fiorentino con la sentenza in esame, in aderenza a tale ultimo orientamento, ha affermato che “l’accettazione dell’esecuzione anticipata, da parte dell’impresa aggiudicataria, implica la conclusione di un vero e proprio accordo di matrice negoziale la cui esecuzione si identifica con quella del rapporto (sia pure anticipata rispetto alla stipula del contratto di appalto) e il cui inadempimento attrae comunque la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario in ragione del fatto che le reciproche situazioni soggettive delle parti assumono la consistenza del diritto soggettivo”.