E’ valida la notifica all’imputato tramite pec al difensore qualora il suddetto abbia prima eletto o dichiarato domicilio e poi si sia reso non reperibile allo stesso, senza comunicarne alcun mutamento.
Laddove la norma consenta la notifica dell’atto all’imputato mediante consegna al difensore, deve considerarsi valida la notifica a mezzo posta elettronica certificata (c.d. pec), trattandosi di uno strumento da cui può evincersi con certezza la ricezione dell’atto da parte del professionista. Così ha sancito la quarta sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16622 del 31 marzo 2016 (dep. 21 aprile 2016).
Nel caso esaminato, il difensore dell’imputato lamentava che il decreto di citazione a giudizio veniva notificato all’imputato tramite Polizia Giudiziaria in data 11 febbraio 2015 per l’udienza dibattimentale fissata per il giorno 3 marzo 2015, quindi non rispettando il termine dilatorio “libero” di venti giorni di cui all’art. 601, co. 3, c.p.p.; non dovendo computarsi né il dies a quo né il dies a quem, nel caso in esame, il 3 marzo 2015, data dell’udienza, rappresenterebbe il ventesimo giorno che non va computato e quindi il termine non sarebbe stato rispettato, con violazione del diritto di difesa.
La motivazione della sentenza impugnata sul punto sostiene “la ritualità della notifica in quanto era risultata in precedenza impossibile la notifica a mezzo ufficiale giudiziario presso il domicilio dichiarato dall’imputato, con susseguente nuova notifica, ai sensi dell’art.161 comma 4 c.p.p., presso il difensore di fiducia a mezzo pec”.
Secondo la difesa, invece, la notificazione a mezzo pec non si giustificava, in quanto l’antecedente tentativo di notifica a mezzo ufficiale giudiziario di appena due giorni addietro era smentito dalla notifica a mezzo P.G. dell’11 febbraio 2015, palesando l’assoluta possibilità di esecuzione per le vie ordinarie, sicché sarebbe vietato il ricorso alla notifica surrogatoria al difensore ai sensi dell’art. 161, co. 4, c.p.p. per due ordini di motivi:
- perché mancherebbe il presupposto dell’impossibilità di notifica all’imputato al domicilio;
- perché la notifica via pec sarebbe illegittima, nulla ed irrituale in quanto in violazione di legge e, comunque, della circolare del Ministero della Giustizia dell’11 dicembre 2014 nella parte in cui specifica che detta forma di notifica è ammessa solo in favore di coloro che non assumono la qualità di imputato; nello specifico, i destinatari della notifica tramite pec sono i difensori, le persone offese, le parti civili, i responsabili civili, i civilmente obbligati per la pena pecuniaria, gli amministratori giudiziari, i consulenti delle parti, i periti; e ciò a maggior ragione considerando come l’art.16, co. 4, del D.L. 16 ottobre 2012 n.179 ammetta la possibilità di utilizzo della pec esclusivamente per l’invio di “notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli artt.148, co 2 bis, 149, 150, 151 co. 2, c.p.p.”. Tale elencazione, secondo il difensore, è da considerarsi tassativa ed esaustiva e, comunque, non ricomprende l’art.161 c.p.p. quarto comma.
In altri termini, secondo il difensore, la notifica andava necessariamente effettuata col mezzo tradizionale cartaceo, rispettando i termini a comparire.
Ma di diverso avviso è la Corte di legittimità.
All’indirizzo presso cui l’imputato aveva dichiarato domicilio il 9 febbraio 2015 è stata omessa la tentata notifica in quanto, come annotava l’ufficiale giudiziario, l’imputato risultava trasferito. A questo punto la Corte di Appello di Bologna operava la notifica del decreto a mezzo di posta elettronica certificata (pec) ai sensi dell’art. 161, co. 4, c.p.p. al difensore di fiducia in data 10 febbraio 2015, con prova dell’avvenuta accettazione della pec in questione. I CC nel frattempo operavano, comunque, anche una notifica a mani dell’imputato in data 11 febbraio 2015.
Il fatto che ci sia stata una ulteriore notifica a mani dell’imputato a mezzo dei carabinieri – “quella sì, tardiva, atteso che è pacifico, secondo il costante dictum della Corte di legittimità che i venti giorni per comparire debbano computarsi “liberi”(cfr. ex multis Sez. 4 n. 40897 del 28.9.2012, Migliorino, rv. 255005)” – non invalida quella perfezionata il giorno antecedente ai sensi dell’art. 161, co. 4, c.p.p. a mezzo pec presso il difensore, con pieno rispetto dei termini a comparire.
Interessante notare come la S.C. abbia ritenuto irrilevante che l’art. 16, co. 4, del D.L. 16 ottobre 2012 n.179 non faccia riferimento all’imputato, venendo in rilievo l’art. 148, co. 2 bis, c.p.p. secondo cui l’Autorità Giudiziaria può sempre disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei, con l’unico onere per l’ufficio mittente di attestare in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale.
Di più la decisione in questione, richiamando alcuni precedenti, aggiunge un ulteriore tassello all’articolato reticolato normativo. In relazione all’art. 16, co. 9 bis, sub I bis del citato D.L. 16 ottobre 2012 n. 179, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 – che prevede, a decorrere dal 15 dicembre 2014, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, che possano effettuarsi con la pec le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, co. 2 bis, 149, 150 e 151, co. 2, del codice di procedura penale – rammenta come le Sezioni Unite avevano già affermato che anche dopo l’entrata in vigore della suddetta disposizione, erano da ritenersi valide le notificazioni per via telematica anteriormente eseguite a persona diversa dall’imputato o indagato eseguite, ai sensi del precedente D.L. 25 giugno 2008 n. 112 come conv. in legge, dagli uffici giudiziari già autorizzati dal decreto 1 ottobre 2012 del Ministro della Giustizia (così Sez. Un. n. 32243 del 26.6.2015, Nedzvetskyi, rv. 264864).
Richiamata la ratio di entrambe le norme, nella parte in cui prevedono la possibilità della notificazione a mezzo pec a “persona” diversa dall’imputato, offrendo detto strumento le stesse garanzie e la stessa valenza, normativamente riconosciuta, della notifica a mezzo posta raccomandata, la S.C. da un lato riconosce la volontà del legislatore di sottrarre a tale strumento – ma anche evidentemente ad altri analoghi come il telefax – la comunicazione effettuata direttamente alla persona fisica dell’imputato, dall’altra afferma la natura di norma di chiusura dell’art. 161, co. 4, c.p.p. laddove la consegna al difensore, seppure, evidentemente, nell’interesse dell’imputato, intenda perfezionare il meccanismo legale di notifica in quei casi in cui il soggetto prima abbia eletto o dichiarato domicilio e poi si sia reso non reperibile allo stesso, senza comunicarne alcun mutamento.
Non può sfuggire l’eventuale illogicità di un diverso opinare, che porterebbe a sostenere che un difensore, al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata, ben può ricevere le notificazioni per sé ma non anche quelle destinate all’imputato resosi volontariamente non rintracciabile dall’ufficiale giudiziario nel proprio domicilio (ancorché sia stato successivamente rinvenuto al medesimo indirizzo dalla polizia giudiziaria); appena ricordando come già in precedenza sia stata ritenuta valida – in un caso relativo all’avviso di fissazione dell’udienza camerale dinanzi al Tribunale del riesame – la notifica all’indagato irreperibile effettuata mediante invio al difensore, tramite “pec”, di un’unica copia dell’atto da comunicare, con l’espressa indicazione della duplice finalità della comunicazione, per il difensore in proprio ed in rappresentanza del sottoposto alle indagini (Cass. sez. 6, n. 39176 del 15.9.2015, EI Hassani, rv. 264571).
Detta in altri termini, rinvenuta nel sistema le norme che consentono al difensore di ricevere, in certi casi, le notifiche dirette all’imputato, non è certamente d’ostacolo la modalità tecnica con cui vi si procede.
Deve, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto: “In presenza delle altre condizioni di legge deve considerarsi valida la notifica a mezzo posta elettronica certificata (c.d. pec), trattandosi di uno strumento da cui può evincersi con certezza la ricezione dell’atto da parte del destinatario, laddove la norma consenta la notifica all’imputato mediante consegna al difensore. La dizione persona dell’imputato di cui all’art. 16 D.L. 16 ottobre 2012 n. 179, va, infatti, interpretata nel senso di persona fisica dell’imputato”.
Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza 31 marzo 2016, n. 16622
(dep. 21 aprile 2016)
Ritenuto in fatto
- La Corte di Appello di Bologna, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente S.A. , con sentenza del 3 marzo 2015, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì sez. dist. di Cesena emessa il 9.3.2012 appellata dall’imputato, escludeva il fermo amministrativo del veicolo e confermava la statuizione di primo grado nel resto. Il giudice di prime cure aveva condannato il S. , concessegli le circostanze attenuanti generiche, alla pena di giorni 10 di arresto ed euro 800,00 di ammenda, oltre spese, sospensione della patente di guida per mesi sei e fermo amministrativo del veicolo per la durata di 180 giorni, avendolo ritenuto colpevole del reato di cui 186, comma 2, lettera b) e comma 2 bis, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) per aver guidato il veicolo tipo autovettura Ford Fiesta, targato BD422AH in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, con accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (prima prova: g/l 1,15; seconda prova: g/I 0,82), con l’aggravante di aver cagionato un incidente stradale. In Cesenatico accertato il 08/03/2010.
- Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, S.A. , deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: a. INOSSERVANZA E/0 ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE PROCESSUALE PENALE – ART.606 COMMA 1 LETT.B) C.P.P – VIOLAZIONE DELL’ART. 601 C.P.P. MANCATO RISPETTO DEI TERMINI A COMPARIRE. Ci si duole che la sentenza impugnata della Corte di Appello sia nulla per la violazione dell’art. 601 c.p.p.. Il decreto di citazione a giudizio è stato notificato all’imputato, tramite Polizia Giudiziaria, in data 11 febbraio 2015 per l’udienza dibattimentale fissata per il giorno 3 marzo 2015. L’art. 601 comma 3 c.p.p. stabilisce che il termine a comparire non può essere inferiore a venti giorni. Si tratta – si ricorda in ricorso – di un termine dilatorio, che ha la funzione di consentire ai soggetti processuali di beneficiare di uno spatium temporis sufficiente per poter adeguatamente compiere gli atti di loro pertinenza. L’espressione “non può essere inferiore”, usata dal legislatore, comporta che i venti giorni devono considerarsi liberi, ossia nel calcolo non deve computarsi né il dies a quo né il dies a quem. Il 3 marzo 2015, data dell’udienza, rappresenta il ventesimo giorno che non va computato pertanto il termine non è rispettato con la violazione del diritto di difesa. La motivazione della sentenza sul punto sostiene “la ritualità della notifica del decreto di citazione in appello: ancorché sia stata eseguita una notifica a mani dei Carabinieri della stazione di Cesenatico in data 11 febbraio 2015, e quindi senza rispetto dei termini a comparire, dagli atti risulta che l’ufficiale giudiziario di Forlì aveva tentato la notifica presso il domicilio dichiarato dall’imputato in Cesenatico accertando che la notifica era impossibile in quanto il prevenuto si era trasferito; a seguito della restituzione degli atti è stata eseguita una nuova notifica ai sensi dell’art.161 comma 4 c.p.p. presso il difensore di fiducia a mezzo pec”. Tale motivazione sarebbe palesemente illegittima quanto infondata. La notifica degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, avvenuta l’11 febbraio 2015, due giorni dopo la presunta omessa notifica dell’Ufficiale Giudiziario del 9 febbraio 2015, dimostra come tale notificazione non era assolutamente impossibile, anzi era possibilissima visto che è stata eseguita con immediatezza da parte dei Carabinieri.
Secondo il ricorrente la notifica della Polizia Giudiziaria, l’unica che ha conosciuto direttamente l’imputato, non può pertanto essere considerata irrilevante o ad abundantiam. Irrituale ed illegittima – si aggiunge- sarebbe la notificazione avvenuta tramite pec al difensore ai sensi dell’art. 161 comma 4 c.p.p. per due ordini di motivi. Anzitutto perché manca il presupposto rappresentato dalla circostanza che la notificazione all’imputato al domicilio sia divenuta impossibile. In secondo luogo la notifica via pec sarebbe illegittima, nulla ed irrituale perché si tratta di una notifica all’imputato presso il difensore. La circolare del Ministero della Giustizia dell’11 dicembre 2014 identifica i soggetti che possono essere destinatari della notifica attraverso PEC: si tratta di tutti coloro che prendono parte a un procedimento penale e che non assumono la qualità di imputato. Nello specifico, i destinatari della notifica tramite pec sono i difensori, le persone offese, le parti civili, i responsabili civili, i civilmente obbligati per la pena pecuniaria, gli amministratori giudiziari, i consulenti delle parti, i periti. Si evidenzia che la stessa circolare ministeriale richiama l’art.16 comma 4 del D.L. 16 ottobre 2012 n.179 che sancisce la possibilità di utilizzare la pec per l’invio di “notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli artt.148 comma 2 bis, 149, 150, 151 comma 2 c.p.p.”. Tale elencazione sarebbe da considerarsi tassativa ed esaustiva dei casi in cui è consentito procedere alle notificazioni tramite pec nell’ambito del processo penale. In tale elencazione non è ricompreso l’art.161 c.p.p., in particolare il quarto comma, in quanto trattasi di notifica che riguarda sempre l’imputato anche se fatta tramite il difensore. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata – secondo il ricorrente – in quanto la notifica pec tramite il difensore è nulla, sarebbe illegittima ed irrituale, con la conseguente violazione del termine a comparire di cui all’art. 601 c.p.p..
- INOSSERVANZA E/0 ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE – ART.606 COMMA 1 LETT.B) C.P.P. – INSUSSISTENZA DEL REATO DI CUI ALL’ART.186 COMMA2 LETT.B C.D.S..
Il ricorrente ricorda che il reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. b del codice della strada sancisce la punibilità di chi si è messo alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico superiore ai 0,8 grammi/litro. Dagli accertamenti eseguiti risulta che al S. sia stata riscontrato un tasso alcolemico, nella seconda prova, pari a 0,82 g/l, che non risulta superiore al limite stabilito dalla legge.
Si rileva in ricorso che giurisprudenza costante ha statuito che “per il principio del favor rei, il secondo decimale non deve essere tenuto conto e la fattispecie deve essere fatta ricadere nell’ipotesi sanzionata dall’art. 186 comma 2, lett. a) c.d.s.” (viene richiamata una pronuncia del Tribunale di Monza del 20 gennaio 2010). Parimenti si ricorda che la Corte di Appello di Trieste, in un caso analogo, ha concluso che “in applicazione del principio per cui deve essere prescelta, tra due opzioni possibili, la soluzione più favorevole all’imputato, appare ragionevole ascrivere il caso concreto, ove viene in considerazione un tasso alcolemico pari a 0,89 g/l nella prima prova ed a 0,82 g/l nella seconda, alla prima fascia sanziona-toria (…): e ciò, da un lato perché il testo della legge non indica espressamente il secondo decimale, sicché non è impossibile supporre che la seconda fascia sanzionatoria venga in considerazione solo a partire dal tasso alcolemico di 0,9 g/l, e non a partire da quello di 0,8 g/1; e dall’altro perché un minimo margine d’imprecisione nella rilevazione o nell’accertamento quantitativo dell’aria alveolare da parte dell’apparecchio appare pur sempre possibile”. (Corte di Appello di Trieste, 2 maggio 2008, n. 507). In tale sentenza si rileva altresì che “sussiste sempre un margine di imprecisione nella rilevazione dell’aria alveolare tale da non considerare i decimali della strumentazione”.
Per la sussistenza del reato – si aggiunge- è richiesto che la concentrazione alcolemica, superiore al limite massimo consentito, risulti da almeno due determinazioni concordanti effettuati ad intervalli di tempo di cinque minuti. Alla luce di tali statuizioni giurisprudenziali, ad avviso del ricorente, l’espressione “superiore a 0,8 g/l” deve essere intesa “a partire dallo 0,9” per cui la fascia che va dallo 0,8 allo 0,9 non punibile e rientra nell’ipotesi di cui all’art. 186 comma 2 lett. a) attualmente depenalizzato. In definitiva nel caso in esame, stante il valore di 0,82 g/l, rilevato alla seconda prova non sarebbe sussistente, in capo all’imputato, la violazione di cui alla lett. b, del comma 2 dell’art. 186 c.d.s.. A tale conclusione sarebbe pervenuto anche il Pubblico Ministero che, nell’ambito del processo di primo grado, in sede di discussione, ha chiesto l’assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Attualmente la lett. a) del comma secondo dell’art.186 c.d.s. – si ricorda – costituisce un illecito amministrativo punito con una sanzione molto rigorosa rappresentata da una sanzione pecuniaria da Euro.500 a Euro.2000 e con la sanzione accessoria della sospensione della patente da tre a sei mesi di guida.
- INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL REATO.
In ultimo, il ricorrente rileva l’intervenuta prescrizione del reato, risalendo i fatti all’8.3.2010.
Chiede, pertanto, in via preliminare dichiararsi l’estinzione del reato, in subordine l’annullamento della sentenza impugnata.
Considerato in diritto
- I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
- Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso (sub a.).
Dall’esame degli atti -cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione del tipo di vizio denunciato – si evince quanto segue.
In data 4.2.2015 il Presidente della II Sezione della Corte di Appello di Bologna emetteva decreto di citazione per la prima udienza di secondo grado, fissata per il 3.3.2015.
L’imputato, libero, risultava avere dichiarato domicilio in via (OMISSIS) . A tale indirizzo, il 9.2.2015, risulta omessa la tentata notifica in quanto, come annotava l’ufficiale giudiziario, il S. risultava trasferito.
A questo punto la Corte di Appello di Bologna operava la notifica del decreto a mezzo di posta elettronica certificata (pec) ai sensi dell’art. 161 co. 4 cod. proc. pen. al difensore di fiducia avv. Giampaolo Leonardi il 10.2.2015 all’indirizzo (OMISSIS) .
Vi è prova in atti dell’avvenuta accettazione della pec in questione alle ore 12.42.27 del 10.2.2015. I CC. nel frattempo, operavano comunque anche una notifica a mani dell’imputato in data 11.2.2015. Alla prima udienza del 3.3.2015 veniva eccepita la violazione del termine a comparire, ma – ad avviso del Collegio, come si dirà di qui a poco, correttamente – la Corte territoriale rigettava l’eccezione deducendo che non vi era alcuna violazione dei termini a comparire, tenuto conto che la procedura di notifica si era correttamente perfezionata, ex art. 161 co. 4 cod. proc. pen., nei termini, il 10.2.2015.
Orbene, tale motivazione appare corretta.
Il fatto che vi sia stata una ulteriore notifica a mani dell’imputato a mezzo dei carabinieri -quella sì, tardiva, atteso che è pacifico, secondo il costante dictum di questa Corte di legittimità che i venti giorni per comparire debbano computarsi “liberi”; cfr. ex multis questa sez. 4, n. 40897 del 28.9.2012, Migliorino, rv. 255005- non inficia il fatto che la procedura di notifica si fosse già perfezionata ai sensi dell’art. 161 co. 4 cod. proc. pen. nel momento in cui l’atto è stato ricevuto dal difensore. 3. Il difensore ricorrente, in realtà, adombra soltanto una possibile contraddizione tra il fatto che l’imputato risultasse trasferito all’ufficiale giudiziario il 9.2.2015 e che poi sia stato rintracciato dai carabinieri l’11.2.2015. È evidente, infatti, allo stesso difensore che altri dovrebbero essere gli elementi e le procedure da seguire per poter affermare che quanto attestato dall’ufficiale giudiziario non corrisponda al vero.
Lo sforzo difensivo, al contrario, è incentrato sull’affermazione che non possa essere effettuata la notifica a mezzo pec all’imputato, anche quando la stessa avvenga presso il difensore.
Il richiamo è all’art. 16 comma 4 del D.L. 16 ottobre 2012 n.179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, che sancisce la possibilità di utilizzare la pec per l’invio di “notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli artt. 148 comma 2 bis, 149, 150, 151 comma 2 c.p.p.”. Ad avviso del difensore tale elencazione sarebbe da considerarsi tassativa ed esaustiva dei casi in cui è consentito procedere alle notificazioni tramite pec nell’ambito del processo penale. E in tale elencazione non sarebbe ricompreso l’art. 161 cod. proc. pen., in particolare il quarto comma, in quanto trattasi di notifica che riguarda sempre l’imputato anche se fatta mediante consegna al difensore.
Tale tesi, ad avviso del Collegio, non è condivisibile.
Innanzitutto, viene in rilievo l’art. 148, co. 2bis, cod. proc. pen., secondo cui l’Autorità Giudiziaria può sempre disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei, con l’unico nere per l’ufficio che invia l’atto di attestare in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale.
Altra norma di riferimento, nel caso che ci occupa, è l’art. 16 co. 9 bis, sub Ibis del citato D.L. 16 ottobre 2012 n. 179, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede che, a decorrere dal 15 dicembre 2014, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, possano essere operate con la pec le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. In relazione a tale norma, peraltro, le Sezioni Unite di questa Corte avevano affermato che anche dopo l’entrata in vigore del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, erano da ritenersi valide le notificazioni per via telematica a persona diversa dall’imputato o indagato eseguite, ai sensi del precedente D.L. 25 giugno 2008, n. 112 come conv. in legge, dagli uffici giudiziari già autorizzati dal decreto 1 ottobre 2012 del Ministro della Giustizia (così Sez. Un. N. 32243 del 26.6.2015, Nedzvetskyi, rv. 264864, che, in motivazione, avevano chiarito che per gli Uffici giudiziari già autorizzati non trovava applicazione l’art. 16, comma nono, lett. c-bis del D.L. n. 179 del 2012, che fa decorrere dal 15 dicembre 2014 l’efficacia delle norme relative alle notificazioni per via telematica). Ebbene, entrambe le norme, dunque, sia quella testè citata che quella richiamata dal ricorrente, laddove prevedono la possibilità della notificazione a mezzo pec a “persona” diversa dall’imputato, sottendono in maniera evidente la volontà del legislatore di sottrarre a tale strumento di notifica, ma anche evidentemente ad altri analoghi, come il telefax, la notifica effettuata direttamente alla persona fisica dell’imputato. La notifica ex art. 161 co. 4 cod. proc. pen. viene eseguita, però, secondo quanto prescrive la norma, “mediante consegna al difensore”, seppure, evidentemente, nell’interesse dell’imputato. Si tratta, infatti, di una norma di chiusura che intende perfezionare il meccanismo legale di notifica in quei casi in cui l’imputato prima abbia eletto o dichiarato domicilio e poi si sia reso non reperibile allo stesso, senza comunicarne alcun mutamento. Non può sfuggire l’eventuale illogicità di un diverso opinare, che porterebbe a ritenere che vi è un difensore che, al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata, può ben ricevere le notificazioni per sé. E poi quello stesso indirizzo pec diventerebbe inidoneo a ricevere le notificazioni per l’imputato che pure è previsto dalla norma che possano essere effettuate mediante consegna a lui.
- Va evidenziato, peraltro, che la pec offre le medesime certezze della raccomandata in ordine all’identificazione del mittente. L’art. 48 del Dlgs 82/2005 e succ. mod. (il c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale), come sostituito dall’art. 33, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, prevede che; “1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA. 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. 3. La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1”. Questa Corte di legittimità, ha già avuto modo di precisare che, in tema di notifiche ai difensori, l’art. 148, comma secondo bis, cod. proc. pen., consente la notifica “con mezzi tecnici idonei”, tra cui va ricompresa la trasmissione telematica se certificabile, e ciò a prescindere dall’emanazione da parte del Ministero della giustizia dei decreti attuativi, destinati a regolamentare l’utilizzo della P.E.C., secondo quanto previsto dall’art. 16 della legge 18 ottobre 2012, n.179 (così sez. 2, n. 50316 del 16.9.2015, Gullotta, rv. 265394). E, a dimostrazione che il difensore può ricevere sulla sua pec anche le notificazioni effettuategli, laddove la norma lo consenta, per l’imputato, è stata condivisibilmente ritenuta valida, in un caso relativo all’avviso di fissazione dell’udienza camerale dinanzi al Tribunale del riesame, la notifica all’indagato irreperibile effettuata mediante invio al difensore, tramite “pec”, di un’unica copia dell’atto da comunicare, con l’espressa indicazione che la notifica era inviata al difensore in proprio ed in rappresentanza del sottoposto alle indagini (sez. 6, n. 39176 del 15.9.2015, EI Hassani, rv. 264571).
Deve, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto: “In presenza delle altre condizioni di legge deve considerarsi valida la notifica a mezzo posta elettronica certificata (c.d. pec), trattandosi di uno strumento da cui può evincersi con certezza la ricezione dell’atto da parte del destinatario, laddove la norma consenta la notifica all’imputato mediante consegna al difensore. La dizione persona dell’imputato di cui all’art. 16 D.L. 16 ottobre 2012 n. 179, va infatti interpretata nel senso di persona fisica dell’imputato”.
- Manifestamente infondato è anche il motivo sub b.
L’ardita interpretazione secondo cui la norma di cui all’art. 186 del Codice della Strada che punisce con la sanzione penale chi venga sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0,8 debba trovare applicazione a partire da 0,9 g/l, “non avendo alcun rilievo i decimali” (rectius: i centesimi di grammo/litro), non è conforme a legge e contraria alla costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo cui per la determinazione del tasso alcolemico rilevano non solo i decimi, ma anche i centesimi di grammo per litro di sangue.
È noto a questa Corte che, oltre a quelle citate in ricorso, vi sono state altre pronunce di merito, dove si è affermato che l’utilizzo da parte del legislatore dei soli valori decimali dovrebbe portare a concludere per l’irrilevanza dei centesimi di alcool per grammo/litro. In tal senso, ad esempio, vi è stata una sentenza del Tribunale di Alessandria del 19 luglio 2010, che ha ricondotto all’ipotesi (oggi depenalizzata) di cui all’art. 186, comma 2, lett. a) C.d.S. un fatto di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 0,89 g/I, affermando di non poter ritenere realizzata l’ipotesi di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) C.d.S. posto che “la legge non indica espressamente il secondo valore decimale, sicché non appare impossibile supporre che la seconda fascia sanzionatoria venga in considerazione solo a partire dal tasso alcolemico di 0.9 g/l (e non a partire da quello di 0,81 g/l)”.
Tuttavia questa Corte ha in molteplici occasioni affermato – e va qui ribadito – il principio di segno contrario, nel senso della rilevanza dei valori centesimali.
Con una prima pronuncia (sez. 4, n. 12904, del 4 marzo 2010, Saccon, non mass.) si è, in particolare, affermato che il tasso alcolemico di 1,51 g/l dovesse essere fatto rientrare nella soglia di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S.. A sostegno di tale conclusione, già in quella pronuncia del 2010 si è condivisibilmente osservato come la volontà del legislatore debba essere ricostruita in termini opposti rispetto a quanto sostenuto nell’odierno ricorso. Ciò in quanto la modifica dell’art. 186 C.d.S., comma 2, introdotta la prima volta con D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modifiche nella L. 2 ottobre 2007, n. 160, con l’indicazione di tre differenti fattispecie progressive, con progressivo incremento della gravità delle sanzioni applicate, è stata voluta dal legislatore con l’intento di arginare il fenomeno della guida in stato di alterazione correlata all’assunzione smodata di alcolici, con tutte le gravi conseguenze che ne derivano in termini di sinistri stradali.
In quest’ottica sarebbe pertanto contraddittorio interpretare la norma nel senso che il legislatore, indicando una sola cifra decimale, abbia inteso negare valenza ai centesimi.
Seguendo l’argomentazione fatta propria dall’odierno ricorrente, infatti, l’approssimazione dei valori accertati con l’etilometro ai soli decimi, comporterebbe di fatto l’innalzamento dei valori soglia rispettivamente di un decimo di grammo/litro per ciascuna delle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c).
Ad esempio, nella fattispecie esaminata dalla sentenza 12904/2010, con riferimento all’art. 186 lett. c), il valore da superiore a 1,5 g/l, sarebbe stato di fatto elevato a superiore a 1,6 g/l. E in quella che ci occupa, con riferimento alla lett. b) della medesima norma, il valore soglia si innalzerebbe da 0,8 a 0,9.
Già nel 2010, tuttavia, tale tesi veniva confutata, evidenziandosi che la sensibilità degli strumenti utilizzati per l’accertamento urgente del tasso alcolemico (gli etilometri) era già ben nota al legislatore stesso prima dell’adozione della modifica normativa.
Questa Corte regolatrice, in altri termini, poneva l’accento sul fatto che il legislatore ben sapeva, già nel 2007, che i valori dell’alcolemia erano rilevati da tali strumenti ed approssimati al centesimo di grammo/litro, per cui, in assenza di elementi espliciti da cui desumere una volontà contraria, si era sgombrato il campo dal dubbio che l’omessa indicazione della seconda cifra decimale (evidentemente se non indicata, coincidente con lo zero) nulla avesse a che vedere con la volontà di approssimare ai soli decimi di grammo/litro gli accertamenti più corretti, puntuali e precisi forniti dalla strumentazione disponibile. Le medesime argomentazioni – e perciò il motivo de quo deve ritenersi manifestamente infondato – sono state ribadite da tutta la giurisprudenza successiva di questa Corte.
Così, in una successiva pronuncia (n. 32055 del 7 luglio 2010), con la quale è stata affermata la riconducibilità entro la fascia di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) CDS di un tasso alcolemico pari a 1,56 g/l. (così sez. 4, n. 32055 del 7.7.2010, Fioretto, rv. 248200).
Con una terza sentenza, nello stesso periodo, si è ribadito che “non vi è alcun dato razionale che possa indurre a ritenere che il legislatore, attraverso la mancata indicazione della seconda cifra decimale, abbia voluto approssimare ai soli decimi di grammo/litro le indicazioni che gli strumenti di misurazione esprimono in centesimi”, concludendo pertanto, in un caso come quello che ci occupa, che “le misurazioni da 0,81 in poi, essendo superiori alla misura limite di 0,8, si collocano nell’ambito dell’illecito di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) C.d.S.”. (sez. 4, n. 380130 del 14 ottobre 2010, Vacanio, non mass). Nello stesso solco si è collocata, univocamente, la giurisprudenza fino ad oggi (cfr., ancora, sez. 4.n. 38409 del 7.3.2013, Roscioli, rv. 257571, che, in presenza del rilievo di un tasso alcoolemico pari a 0,87, ha ritenuto configurabile la fattispecie di cui alla lettera b) del citato art. 186; sez. 4, n. 5611 del 16.10.2013, Ferrari, rv. 258426, che in presenza del rilievo di un tasso alcolemico pari nelle due prove, rispettivamente, a 1,61 e 1,51, superiore al valore soglia di 1,5 g./l, ha ritenuto configurabile la fattispecie di cui alla lett. c) del citato art. 186).
Peraltro, non può non rilevarsi come la proposta questione appaia del tutto ininfluente nel caso che ci occupa laddove, alla prima misurazione, il tasso alcole-mico riscontrato al S. era pari a 1,15 g/l, ben oltre la soglia di 0,8 g/l. 6. In ultimo, va rilevata la manifesta infondatezza anche del motivo sub c.
Non può porsi, infatti, in questa sede la questione di un’eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen (Cass. pen., Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, rv. 217266: nella specie la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. un., 2 marzo 2005, n. 23428, Bracale, rv. 231164, e Sez. un. 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, rv. 239400; in ultimo Cass. pen. Sez. 2, n. 28848 dell’8.5.2013, rv. 256463). Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.