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Assolto dal reato di furto perché ha agito in stato di necessità.

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Assolto dal reato di furto perché ha agito in stato di necessità.

Con sentenza n. 18248 del 2016 la Quinta Penale prende, in modo netto, le distanze dalla condanna di un clochard per furto in evidente stato di necessità.

La vicenda oggetto di analisi vedeva la Corte d’Appello di Genova confermare la responsabilità per furto del soggetto in questione, previa concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., per essersi impossessato di generi alimentari del valore di 4 euro.

Proponeva ricorso il Procuratore Generale il quale deduceva: la violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto e il difetto di motivazione in ordine alla prospettata derubricazione del reato consumato in reato tentato, nonché la necessità di applicare la previsione di cui al 131bis c.p.

Ad avviso della Procura, la Corte d’Appello non avrebbe tenuto in debito conto la configurabilità della fattispecie di cui all’art. 626 n.2 c.p., considerando che l’imputato, persona straniera senza fissa dimora, si era impossessato di generi alimentari dal valore irrisorio. Inoltre, la fattispecie andava considerata come tentata, e non consumata dal momento che l’imputato era stato immediatamente segnalato al personale che, una volta bloccato, aveva ottenuto la pronta restituzione della merce.

La Suprema Corte, interpellata sul punto, rileva da subito un’erronea valutazione della Corte d’Appello in merito alla mancata configurazione del furto lieve in quanto, le risultanze processuali, se correttamente interpretate, portano certamente a concludere per la sussistenza della scriminante di cui all’art. 54 c.p.. E’ evidente, prosegue la Corte, che la condizione dell’imputato(soggetto privo di fissa dimora e di occupazione) e le circostanze in cui è avvenuta la sottrazione della merce dimostrano che egli si impossessò di quel poco cibo per far fronte ad una immediata ed imprescindibile esigenza di alimentarsi, agendo quindi in stato di necessità. Pertanto, l’accertata esistenza da parte del Supremo Collegio, dell’esistenza della causa di giustificazione non può far altro che imporre l’annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato(SS.UU. 2008).

 

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 07-01-2016) 02-05-2016, n. 18248

 

Fatto Diritto P.Q.M.

 

CAUSE DI NON PUNIBILITA’

 

CIRCOSTANZE DEL REATO

 

FURTO

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

SEZIONE QUINTA PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. FUMO Maurizio – Presidente –

 

Dott. MORELLI Francesca – rel. Consigliere –

 

Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere –

 

Dott. SCARLINI Enrico Vittorio – Consigliere –

 

Dott. LIGNOLA Ferdinando – Consigliere –

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso proposto da:

 

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI GENOVA;

 

nei confronti di:

 

O.R. N. IL (OMISSIS);

 

avverso la sentenza n. 2117/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del 12/02/2015;

 

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

 

udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2016 la Consigliere Dott. FRANCESCA MORELLI;

 

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesca Loy, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio;

 

Udito il difensore Avv. Vincenzo Davoli sin sost. avv. Esposito.

 

Svolgimento del processo

 

Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 24.10.13 che condannava alla pena di giustizia, previa concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, con giudizio di equivalenza sulla recidiva, O. R., ritenuto responsabile di furto.

 

Propone ricorso il Procuratore Generale deducendo violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e difetto di motivazione in ordine alla prospettata derubricazione del reato consumato in reato tentato ed alla applicazione della previsione di cui all’art. 131 bis c.p..

 

Si sostiene che la Corte d’Appello non avrebbe valutato la possibilità di ritenere configurabile la fattispecie di cui all’art. 626 c.p., n. 2 (considerato che l’imputato, persona straniera senza fissa dimora, si era impossessato di generi alimentari del valore di 4 Euro) e, in ogni caso, l’ipotesi tentata, dal momento che l’imputato era stato notato da un cliente mentre si impossessava della merce ed era stato immediatamente segnalato al personale che l’aveva bloccato, ottenendo la pronta restituzione dei beni.

 

Il ricorrente reputa, in ogni caso, sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 131 bis c.p., non ostandovi la contestata recidiva.

 

Ha presentato una memoria il difensore d’ufficio dell’imputato sostenendo le argomentazioni svolte nel ricorso.

 

Motivi della decisione

 

Il Tribunale ha dato conto dei motivi per cui ha escluso che, nel caso di specie, fosse configurabile il reato tentato (l’autore del fatto non fu seguito e sottoposto a sorveglianza da parte del personale del negozio, ma semplicemente sorpreso da un cliente mentre infilava in tasca la merce).

 

La Corte d’Appello ha replicato alla doglianza difensiva relativa alla mancata configurazione del furto lieve per bisogno con argomentazioni che non possono essere condivise, avendo travisato le risultanze processuali che, se correttamente interpretate, portano a concludere per la sussistenza della scriminante di cui all’art. 54 c.p..

 

Il furto ha avuto per oggetto due porzioni di formaggio ed una confezione di wurstel del valore complessivo di quattro Euro;

 

l’imputato ha pagato alle casse soltanto una confezione di grissini ed ha nascosto gli altri generi alimentari sotto la giacca (a quanto risulta dalla sentenza di primo grado).

 

Risulta altresì dalla lettura delle sentenze di merito, come l’ O. fosse soggetto privo di dimora e di occupazione.

 

La condizione dell’imputato e le circostanze in cui è avvenuto l’impossessamento della merce dimostrano che egli si impossessò di quel poco cibo per far fronte ad una immediata ed imprescindibile esigenza di alimentarsi, agendo quindi in stato di necessità.

 

L’accertamento, in questa sede, dell’esistenza di una causa di giustificazione impone l’annullamento della sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato (Sez. U n. 40049 del 29.5.08 Rv. 240814).

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato.

 

Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2016.

 

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2016