Il nuovo reato di depistaggio: Carcere per chi impedisce, ostacola o svia l’indagine o un processo penale.
Il cinque luglio la Camera ha approvato definitivamente la legge n°133/2016 pubblicata in G.U. n°166 del 18/07/2016 con la quale ha introdotto nel codice penale italiano il reato di depistaggio e di frode in processo definendone le conseguenze penali.
L’art.1 della suddetta legge sostituisce l’art. 375 c.p. (disciplinante le circostanze aggravanti dei delitti di falsità processuale) con la nuova fattispecie criminosa, la quale, punisce con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che compie un’azione finalizzata ad impedire, ostacolare o sviare l’indagine o un processo penale.
In particolare, la nuova fattispecie criminosa, configurabile come reato proprio, si realizza quando il soggetto attivo, nell’intento di depistare la corretta prosecuzione delle indagini o del processo, muta lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connesse al reato o il corpo del reato, oppure afferma il falso o nega il vero, oppure tace se interrogato.
La norma ha carattere sussidiario, essendo applicabile solo quando il fatto non presenta gli estremi di un più grave reato ed è applicabile anche nel caso in cui i soggetti agenti siano cessati dal loro incarico o servizio. La punibilità invece è esclusa se si tratta di reato per il quale non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non viene presentata.
Nella sua forma aggravata il nuovo reato prevede un aumento di pena che va da un terzo alla metà se il fatto è commesso mediante distruzione, occultamento, soppressione, danneggiamento ovvero formazione o alterazione artificiosa di un elemento di prova.
Se il fatto è commesso in processi per specifici reati come strage, terrorismo, associazioni segrete, traffico di armi e di persone la pena è aumentata da sei a dodici anni.
Analogamente la norma prevede attenuanti, le quali riducono la pena dalla metà a due terzi per chi collabora con la giustizia ovverosia, chi si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove; nonché per chi evita che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori.
In ogni caso le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli art. 98 e 114 IV comma, se concorrono con le aggravanti, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti su quest’ultime.
Alla nuova figura di reato di depistaggio è applicabile la normativa ex art. 376 c.p. disciplinante la ritrattazione per cui, non è punibile chi, entro la chiusura del dibattimento, ritratta il falso o manifesta il vero.
Infine, la legge interviene anche sul reato di frode processuale nell’ambito di un procedimento civile o amministrativo, ex art. 374 c.p., modificandone il trattamento sanzionatorio: le pene sono ad oggi contenute nella cornice che va da uno a cinque anni in luogo della precedente (da sei mesi a tre anni).
LEGGE 11 luglio 2016, n. 133 Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio. (16G00145) (GU n. 166 del 18-7-2016) Vigente al: 2-8-2016 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
L’articolo 375 del codice penale e’ sostituito dal seguente: «Art. 375 (Frode in processo penale e depistaggio). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale: a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato; b) richiesto dall’autorita’ giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio’ che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito. Se il fatto e’ commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’. Se il fatto e’ commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o i reati previsti dall’articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero i reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. La pena e’ diminuita dalla meta’ a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonche’ per evitare che l’attivita’ delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorita’ di polizia o l’autorita’ giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell’individuazione degli autori. Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quarto comma, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita’ di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti. La condanna alla reclusione superiore a tre anni comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio. La punibilita’ e’ esclusa se si tratta di reato per cui non si puo’ procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non e’ stata presentata. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima». 2. All’articolo 374, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni». 3. Dopo l’articolo 383 del codice penale e’ inserito il seguente: «Art. 383-bis (Circostanze aggravanti per il caso di condanna). – Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 375, la pena e’ della reclusione da quattro a dieci anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; e’ della reclusione da sei a quattordici anni se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; e’ della reclusione da otto a venti anni se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo». 4. All’articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «375, terzo comma,».
Art. 2
- Al libro secondo, titolo VII, capo I, del codice penale, dopo l’articolo 384-bis e’ aggiunto il seguente: «Art. 384-ter (Circostanze speciali). – Se i fatti di cui agli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 374 e 378 sono commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale in relazione ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o ai reati previsti dall’articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero ai reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque in relazione ai reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la pena e’ aumentata dalla meta’ a due terzi e non opera la sospensione del procedimento di cui agli articoli 371-bis e 371-ter. La pena e’ diminuita dalla meta’ a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonche’ per evitare che l’attivita’ delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorita’ di polizia o l’autorita’ giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell’individuazione degli autori».
Art. 3
All’articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «nonche’» sono inserite le seguenti: «dall’articolo 375, primo comma, lettera b), e». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 11 luglio 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando