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IL LAVORATORE AUTONOMO PUO’ DEDURRE AL 50% IL VESTIARIO.

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

IL LAVORATORE AUTONOMO PUO’ DEDURRE AL 50% IL VESTIARIO.

Se esiste proporzionalità tra i costi sostenuti e i compensi conseguiti il professionista potrà dedurre dal proprio reddito di lavoro autonomo i costi sostenuti per l’acquisto degli abiti.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la Sentenza n. 6443/40/16, accetta e conferma la tesi di una lavoratrice autonoma, nota presentatrice di una trasmissione televisiva.

Di fondamentale importanza, la decisione dei Giudici Lombardi, poiché la possibile deducibilità del costo del vestiario direttamente collegato all’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, si estende a tutti i produttori di reddito di lavoro autonomo professionisti in primis, agenti di commercio ed altre figure professionali.

Ai sensi dell’art. 54, comma 1 del TUIR, il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo d’imposta, dove il terzo comma stabilisce poi che le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare sono deducibili nella misura del 50%.

La Corte di Cassazione ha precisato (cfr. Cass. n. 3198/2015; risoluzione Min. Finanze n. 727/85), che sebbene in materia di redditi da lavoro autonomo non si riscontri una disposizione analoga a quella contenuta nell’art. 109, comma 5 del TUIR, non è revocabile che l’art. 54 comma 1, del medesimo TUIR consente la deducibilità dal reddito imponibile per gli esercenti di arti e professioni delle spese legate all’inerenza rispetto all’attività esercitata, confermando, il rapporto di diretta e immediata correlazione che deve comunque esistere ai fini della determinazione della base imponibile tra la spesa sostenuta e l’attività o la professione esercitata.

Nel caso in esame, i Giudici provinciali affermano che, l’acquisto degli abiti utilizzati durante le trasmissioni televisive, direttamente dalla presentatrice, così come risulta anche dalle dichiarazioni in possesso alla polizia tributaria in sede di verifica, e dai contratti d’ingaggio dell’artista, fa sorgere la effettiva inerenza di detti costi all’attività professionale, oggettivamente dimostrata e riconoscendo quindi alla contribuente stessa, la deducibilità del 50% dei relativi importi spesi.

Tale beneficio, dovrebbe essere riconosciuto per tutti i professionisti che, per uno specifico e adeguato abbigliamento professionale, sono tenuti ad indossare determinati abiti in occasione di incontri con i clienti, come accade, ad esempio, per coloro che lavorano o collaborano, con le più disparate forme contrattuali, o autonomamente, in studi professionali, dove indossare completi di abbigliamento adeguati al decoro che la professione impone è una regola.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO

QUARANTESIMA SEZIONE

 

riunita con l’intervento dei Signori:

 

FUGACCI PIERLUIGI – Presidente e Relatore

 

ALBERTINI BRUNA – Giudice

 

GAROFALO CARMELO – Giudice

 

ha emesso la seguente

 

SENTENZA

 

– sul ricorso n. 10651/2014

 

depositato il 11/12/2014

 

– avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IRPEF-ALTRO 2010

 

– avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IVA-ALTRO 2010

 

– avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IRAP 2010

 

contro:

 

  1. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

 

proposto dal ricorrente:

 

R.M.B.

 

VIA D.P.T. 5 20121 M.

 

difeso da:

 

SORCI ROBERTO

 

E DOTT.SSACORVETTI – DOTT. FERRAZZANO

 

VIALE BIANCA MARIA N. 28 20129 MILANO MI

 

Svolgimento del processo

 

Avverso l’avviso di accertamento n (…) per l’anno 2010 emesso dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Milano, la sig.ra B.M.R., rappresentata e difesa disgiuntamente dai dott.ri SORCI Roberto, Giuliana Maria CORVETTI e Giuseppe Ferrazzano, ha presentato tempestivo ricorso chiedendo l’annullamento parziale dell’atto impugnato con l’annullamento totale dei rilievi n. 3, n. 5 nonché del rilievo relativo all’IRAP, con vittoria di spese e onorari di lite.

 

La ricorrente insiste per l’annullamento del rilievo n 3 relativo alla totale indeducibilità dei costi per il vestiario e gli accessori utilizzati dall’Artista per la sua attività professionale, ritenendo gli stessi inerenti all’attività dell’artista e considerandoli deducibili nella misura forfettaria del 50% quali beni ad uso promiscuo. Chiede, inoltre, l’annullamento totale del rilievo n 5, relativo a spese varie per l’acquisto di mobili destinati all’arredo della casa utilizzata promiscuamente per l’attività professionale e la vita privata, confermando la loro deducibilità nella misura forfettaria del 50%. Infine, insiste per l’annullamento totale del rilievo relativo all’IRAP, sostenendo l’inesistenza dei presupposti oggettivi previsti per l’applicazione dell’IRAP dichiarando illegittima la pretesa dell’Agenzia, alla luce sia della carenza di motivazione addotte sia dall’inesistenza di una struttura organizzativa autonoma capace di generare un surplus di reddito aggiunto a quello prodotto dal mero lavoro della ricorrente.

 

L’Ufficio preliminarmente rileva che la ricorrente, nel proprio ricorso, si limita a contestare i rilevi: n 3, n 5, nonché il rilievo relativo all’IRAP, pertanto, per i rilievi n 1-sottoconto consulenza; rilievo n 2 – sottoconto costi per corsi; rilievo n 4, sottoconto parrucchiere e rilievo sottoconto noleggi la ricorrente non solleva alcuna contestazione, prestando quindi acquiescenza. In relazione ai tre rilievi oggetto di contestazione, l’Agenzia, ritenendo di aver legittimamente operato chiede la conferma dei rilievi mossi.

 

Motivi della decisione

 

La Commissione in via preliminare rileva che la ricorrente, nel proprio ricorso , si limita a contestare i rilevi: n 3, n 5 , nonché il rilievo relativo all’IRAP, pertanto, per i rilievi n 1-sottoconto consulenza; rilievo n 2 – sottoconto costi per corsi; rilievo n 4, sottoconto parrucchiere e rilievo sottoconto noleggi la ricorrente non solleva alcuna contestazione, prestando quindi acquiescenza.

 

Valutate le argomentazioni addotte dalle parti in ordine ai tre rilievi contestati, la Commissione ritiene il ricorso parzialmente fondato ed in quanto tale meritevole di parziale accoglimento.

 

A parere del Collegio il concetto di deducibilità di un costo per inerenza riguarda non tanto la natura del bene o del servizio ma il suo rapporto con l’attività professionale , in relazione allo scopo perseguito al momento in cui la spesa è stata sostenuta e con riferimento a tutte le attività tipiche della professione stessa e non semplicemente , ex post in relazione ai risultati ottenuti in termini di produzione del reddito.

 

Non v’ è dubbio che vestiario e accessori , in alcuni casi specifici, devono essere considerati inerenti all’attività svolta e, pertanto, il loro costo integralmente deducibile( è il caso della toga per l’Avvocato o, in generale, della divisa da indossare durante l’orario di lavoro tanto da parte dell’imprenditore quanto dai dipendenti). In altri casi , in cui il vestiario e gli accessori utilizzati per la propria attività potrebbero avere anche impieghi privati(frac per il direttore d’orchestra), si ritiene opportuno limitarne la deducibilità applicando percentuali forfettarie, così come previsto dal comma 3 dell’art. 54 del TUIR per l’utilizzo di beni in uso promiscuo, al fine di semplificare il calcolo del reddito applicando una percentuale ragionevole e usualmente impiegata dalla normativa fiscale in tutti quei casi in cui vi è la possibilità che un determinato bene acquistato per l’attività economica svolta possa avere utilità anche nella sfera privata.

 

Gli abiti utilizzati durante le trasmissioni televisive e le interviste sono per la maggior parte dei casi acquistati direttamente dalla ricorrente, come risulta sia nelle dichiarazioni raccolte dalla Polizia Tributaria in sede di verifica (all 6) sia dai contratti d’ingaggio dell’artista(all 7). Infatti , come si evince dai contratti allegati, per le trasmissioni televisive è espressamente previsto che l’Artista deve usare adeguato vestiario moderno di sua proprietà(abiti, vestiti, scarpe, accessori in genere, trucchi, ecc). Le società televisive si limitano a fornire solamente particolari abiti o costumi da scena legati a determinate coreografie, sketch che vengono realizzati dalle sartorie delle trasmissioni stesse. Pertanto l’inerenza e la deducibilità forfettaria del 50% di detti costi all’attività professionale è oggettivamente dimostrata dai contratti televisivi prodotti in atti.

 

Anche il rilievo n 5 deve essere annullato. In effetti l’abitazione della ricorrente nell’annualità di cui si discute veniva utilizzata ad uso promiscuo sia per l’attività professionale che per la vita privata. Di conseguenza è ragionevole che l’acquisto di mobilio per arredare in modo appropriato le stanze dalla stessa utilizzate per rilasciare interviste, scattare foto,realizzare videoclip, ecc. sia deducibile nella misura forfettaria del 50%. Chiaramente, il costo dei mobili e degli arredi deve rientrare in una certa proporzionalità tra costi affrontati per l’acquisto e i ricavi conseguiti, presupposto che nel caso di specie si ritiene rispettato ( 10.322,98 costi a fronte di 1.267.149,00 ricavi conseguiti).

 

Infine la Commissione ritiene soggetta ad IRAP l’attività svolta dalla ricorrente.

 

Come è noto la Corte di Giustizia Europea con sentenza depositata il 03/10/2006 ha statuito che l’IRAP (che è imposta diversa dall’IVA) non è vietata dall’art. 33 della VI Direttiva del Consiglio n. 77/388 CEE.

 

La Suprema Corte con le sentenze dal n. 3672 al n. 3682, tutte depositate il 13/02/2007, ha motivatamente e persuasivamente statuito:

 

a: che l’IRAP è applicabile, in via astratta, alla categoria dei professionisti e dei lavoratori autonomi, in quanto colpisce un fatto economico diverso dal reddito, (fatto) costituito dal valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate;

 

b: che l’assoggettabilità all’IRAP degli esercenti arti e professioni deve essere esclusa nel caso concreto in cui la loro attività professionale sia svolta in assenza di elementi di autonoma organizzazione di capitali o lavoro altrui

 

c: che l’IRAP può escludersi quando il risultato economico trovi ragioni esclusivamente nella autoorganizzazione del professionista o comunque quando l’organizzazione da lui predisposta abbia incidenza marginale e non richieda la necessità di coordinamenti (situazione che si riscontra, in genere, nella disponibilità di pochi arredi di ufficio o strumenti di lavoro, quali, ad esempio, fotocopiatrice, fax, cellulare, materiale di cancelleria, autovettura, eccetera) ovvero quando i mezzi personali e materiali di cui sia avvalso il contribuente costituiscano un mero ausilio alla sua attività, simile a quello di cui abitualmente dispongono anche soggetti esclusi dall’applicazione dell’imposta (collaboratori continuativi e lavoratori dipendenti)

 

– che costituisce onere del contribuente che chiede il rimborso dell’imposta asseritamene non dovuta per difetto del presupposto dell’autonoma organizzazione, proponendo ricorso contro il diniego espresso o tacito di rimborso, fornire la prova dell’assenza delle condizioni che integrano l’autonoma organizzazione, come sopra indicato.

 

– che la mancata prova dell’assenza di tali condizioni, comporta la soccombenza in giudizio del contribuente.

 

Esaminando il ricorso in oggetto alla luce di questi principi che la Commissione condivide, sul punto il ricorso va respinto non avendo il contribuente fornito la prova come sopra indicata.

 

In effetti la si.gra R. ha dedotto costi per consulenza e supporto organizzativo per un importo pari a Euro 184.934,00 indicando tale importo nel quadro RE al rigo 12 della dichiarazione dei redditi modello unico PF 2011 quale compenso corrisposto a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale ed artistica. L’elevato valore delle consulenze soprattutto quelle riferite a società di management e produzione televisiva pari ad Euro 63.813,60, Agenzia di moda e spettacolo pari ad Euro 62.500,00 e prestazioni professionali pari a Euro 28.125,00 viene ritenuto l’indicatore di una struttura che consente al diretto interessato un surplus di reddito. Inoltre , tra i compensi a terzi, la ricorrente nell’anno di cui si discute ha corrisposto con frequenza mensile Euro 2.500,00 oltre accessori fiscali alla sig.ra B.P.B. sulla base di un contratto stipulato nel 2009, con cui l’artista conferiva alla predetta sig.ra l’incarico di intrattenere rapporti con i clienti e fornitori di beni e servizi in proprio nome e conto. La Commissione ritiene, pertanto, che la si.gra R. per i consistenti compensi erogati per servizi di supporto organizzativo, nonché per le collaborazioni prestate dalla sig.ra B.P.B., sia soggetta ad IRAP. Detti fattori evidenziano di fatto la presenza di una struttura organizzativa che consente all’artista un surplus di reddito e la sottopone all’imposizione IRAP.

 

La soccombenza parziale giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

La Commissione in parziale accoglimento del ricorso annulla i rilevi n 3 e n 5. Conferma nel resto. Spese compensate.

 

Milano, il 18 luglio 2016.