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Lo stop del Consiglio di Stato alle pratiche commerciali scorrette di Alitalia

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Lo stop del Consiglio di Stato alle pratiche commerciali scorrette di Alitalia

Di notevole impatto è la recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n° 4048 del 30.09.2016 inerente alcune pratiche commerciali scorrette poste in essere da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e contestate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

Tra queste: a) l’inidoneità dell’indicazione sul sito web del caso in cui il volo non viene effettuato dal vettore contrattuale ma da altro vettore operativo (nello specifico, la compagnia rumena Carpatair) in violazione degli artt. 20-22 del Codice del Consumo; b) l’obbligo, nel caso di biglietti aerei relativi a più tratte, di utilizzo sequenziale dei tagliandi di volo, pena il diniego di imbarco per la tratta di ritorno e per quella successiva (cd. “no show rule”).

Con la sentenza n° 8253 del 12.06.2015 il T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, respinge il ricorso proposto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. avverso il provvedimento dell’AGCM condannando la compagnia aerea al pagamento di un importo complessivo di € 120.000,00.

La sentenza viene, poi, impugnata innanzi al Consiglio di Stato con la proposizione di molteplici censure tra le quali:

  1. l’asserita violazione del principio di specialità stabilito dall’art. 19, comma 3, del Codice del Consumo poiché l’informativa circa l’identità del vettore operativo trova preciso riferimento normativo nel regolamento UE 211/2015 il quale prevede che il contraente del trasporto aereo comunichi ai passeggeri l’identità del vettore effettivo al momento della prenotazione,
  2. il mancato rilievo dell’idoneità dell’informazione sul diverso vettore aereo perché riportata con gli stessi caratteri grafici e la stessa dimensione di altre indicazioni essenziali, quali quelle sull’origine e sulla destinazione del volo;
  3. il mancato rilievo dell’errata applicazione di sanzioni autonome per ciascuna pratica commerciale scorretta laddove, invece, trattasi di condotte riconducibili ad un’unica specie;
  4. l’asserito limitato numero di soggetti denuncianti la pratica scorretta tale, quindi, da non determinare un effettivo e reale pregiudizio alla categoria dei consumatori genericamente intesa;
  5. il mancato rilievo dell’erronea qualificazione da parte dell’AGCM della pratica “no show rule” come illegittima laddove, invece, si configura come una pratica tariffaria pienamente lecita.

Ebbene, con la sentenza in esame il giudice di secondo grado respinge l’appello confermando la sentenza del T.A.R. Lazio – Roma n° 8253/2015 ed affermando che:

relativamente alla censura sub 1)

il rispetto della disciplina di settore non esclude la possibilità che la condotta del professionista possa porsi in contrasto con la diligenza professionale richiesta dalla normativa a tutela del consumatore; ciò in quanto la disciplina speciale non vale ad esonerare il professionista dal porre in essere quei comportamenti ulteriori che, pur non espressamente previsti, discendono comunque dall’applicazione del più generale principio di buona fede a cui si ispira tutta la disciplina a tutela del consumatore;

relativamente alla censura sub 2)

l’attenzione che il consumatore medio presta alle informazioni essenziali per l’acquisto del volo, quali durata e destinazione, è normalmente superiore a quella relativa ad altre informazioni sul volo, tra cui l’identità del vettore che, tuttavia “costituisce un elemento di rilevante importanza soprattutto nei casi in cui l’utente ha la possibilità di scegliere il vettore di cui servirsi anche sulla base della fiducia riposta in tale vettore”;

relativamente alla censura sub 3)

non può ritenersi unica la condotta sanzionata per il solo fatto che gli elementi oggetto delle contestazioni riguardavano, in entrambi i casi, l’acquisto del biglietto aereo e le informazioni rese all’utente sul sito web della compagnia;

relativamente alla censura sub 4)

le norme a tutela del consumo sono preordinate a prevenire le possibili distorsioni delle iniziative commerciali nella fase prodromica alla conclusione dell’acquisto con la conseguenza che una volta conosciuta l’esistenza della pratica scorretta l’Autorità ben può procedere ad esigerne la rimozione applicando una sanzione, a prescindere dal pregiudizio economico già causato ai consumatori;

relativamente alla censura sub 5)

l’Autorità ha sanzionato Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. non per l’utilizzo della pratica commerciale cd. “no show rule” che consente alla compagnia aerea l’annullamento del biglietto per il ritorno o per una tratta successiva (con conseguente possibilità di rivendere quel percorso) quando il consumatore non ha utilizzato il biglietto acquistato per il volo di andata (o per la tratta precedente), ma per l’uso in parte scorretto di tale procedura dato che: i) le informazioni sull’offerta commerciale non erano adeguate nell’evidenziare i contenuti e i limiti dell’offerta; ii) non era prevista apposita procedura che consentisse al consumatore di poter comunque fruire del biglietto acquistato anche per il viaggio di ritorno (o per la seconda tratta), nel caso di mancato utilizzo del volo di andata (o della prima tratta).

Sulla scorta di tali argomentazioni, quindi, il Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n° 4048/2016 ha dichiarato legittime le sanzioni inflitte dall’AGCM determinando, così, uno stop a quelle pratiche commerciali anche solo potenzialmente idonee a recare pregiudizio ai consumatori.