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Inammissibilità del ricorso avverso il Decreto del Presidente della Repubblica di indizione del referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Inammissibilità del ricorso avverso il Decreto del Presidente della Repubblica di indizione del referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre

Di rilevante e attuale interesse è la recente sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, sez. II bis, n° 1045 del 20.10.2016 di inammissibilità, per difetto assoluto di giurisdizione, del ricorso avverso il Decreto del Presidente della Repubblica del 27.09.2016 di indizione del referendum del prossimo 4 dicembre confermativo della Legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione”.

A sostegno dell’impugnazione è dedotto il vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 138 e 87 Cost. in combinato disposto con l’art. 16 L. n° 352/1970 censurando, in particolare:

– la qualificazione del referendum come “confermativo di legge costituzionale” e non “di revisione della costituzione”;

– la mancata indicazione nel quesito dei singoli articoli della Costituzione oggetto di consultazione referendaria;

– l’inidoneità del quesito ad assicurare una corretta informazione agli elettori.

Orbene, il Tribunale capitolino con la sentenza in esame ripercorre l’iter procedimentale confluente, poi, nell’adozione del Decreto Presidenziale per giungere ad affermare l’insindacabilità di tale atto poiché non riconducibile all’esercizio di un’attività amministrativa.

Rileva, il T.A.R. Lazio – Roma, che attraverso l’impugnazione del Decreto del Presidente della Repubblica del 27.09.2016 i ricorrenti hanno posto in discussione le stesse ordinanze dell’Ufficio Centrale del Referendum costituito presso la Corte di Cassazione e, quindi, il giudizio da questo espresso sulla legittimità e l’ammissibilità delle richieste referendarie.

Trattasi di ordinanze insindacabili da parte del Giudice amministrativo stante la natura rigorosamente neutrale dell’organo che è chiamato ad emanarle, titolare di funzioni di controllo esterno espletate in posizione di terzietà ed indipendenza nell’ambito del procedimento referendario costituzionale.

Da qui, l’impossibilità di qualificare tali atti come oggettivamente e soggettivamente amministrativi e, quindi, la loro assoluta insindacabilità.

Pertanto, avendo il Decreto del Presidente della Repubblica mera funzione di ricezione del contenuto delle ordinanze dell’Ufficio Centrale del Referendum ed essendo quest’ultime insuscettibili di sottoposizione a sindacato giurisdizionale, l’impugnazione del Decreto Presidenziale non può non configurarsi come inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione.