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Regolarità contributiva e notifica a mezzo pec delle cartelle esattoriali

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Regolarità contributiva e notifica a mezzo pec delle cartelle esattoriali

Con la recente sentenza n° 1915 del 19.12.2016, il T.A.R. Puglia – Lecce, sez. II, si sofferma sull’annosa questione della validità della notifica a mezzo pec delle cartelle esattoriali da parte di Equitalia S.p.A. in rapporto al requisito della regolarità fiscale richiesto per la partecipazione delle imprese alle procedure ad evidenza pubblica.

Nel caso di specie, la Società ricorrente aveva impugnato la nota dell’A.S.L. di non aggiudicazione dell’appalto per la fornitura di n° 51 defibrillatori poiché, a seguito della verifica della veridicità delle dichiarazioni ex art. 38 D.Lgs. n° 163/2006 relative al possesso dei requisiti di partecipazione, l’Agenzia delle Entrate aveva comunicato di aver accertato alcune violazioni fiscali.

Trattavasi, nello specifico, di debiti tributari oggetto di cartelle esattoriali notificate da Equitalia S.p.A. a mezzo pec.

Preliminarmente il Tribunale leccese, con la sentenza in esame, ha precisato che, seppur l’accertamento della validità della notifica di una cartella esattoriale rientra nella giurisdizione del giudice tributario, in virtù dell’art. 8 c.p.a. il giudice amministrativo può decidere sulla questione, incidenter tantum, poiché pregiudiziale allo scrutinio di legittimità del provvedimento amministrativo impugnato.

Svolta tale necessaria premessa, nel merito, il T.A.R. Puglia – Lecce, sez. II, ha affermato che le citate cartelle sono state notificate a mezzo pec negli anni 2014 e 2015 e, quindi, prima che entrasse in vigore l’obbligo di notifica a mezzo pec ex art. 26 D.Lgs. n° 159/2016 nel caso di destinatari professionisti o imprese individuali o società.

Orbene, la questione della validità di tale modalità di notifica è stata da tempo oggetto di esame da parte della giurisprudenza tributaria in base alla quale “le cartelle notificate attraverso questo sistema sono nulle poiché con il sistema pec in realtà non viene inoltrato il documento informatico, ma la copia (informatica) del documento cartaceo ove il documento informatico rappresenta l’originale del documento giuridicamente valido. La questione ha rilievo perché in ogni caso il destinatario riceve solo la copia (informatica) dell’atto e tale copia senza un’attestazione di conformità apposta da soggetti all’uopo abilitati a norma del c.c. non può assumere alcuna valenza giuridica perché non garantisce il fatto che il documento inoltrato sia identico in tutto il suo contenuto al documento originale” [cfr. ex multis: C.T.P. Lecce, 25.02.2016, n° 611].

La conseguenza è che la notifica effettuata a mezzo pec non può dirsi avvenuta per cui la dichiarazione resa dalla Società ricorrente ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. n° 163/2006 non può essere considerata falsa dato che, al momento della partecipazione alla gara, non vi era alcun obbligo di dichiarare debiti tributari non ancora definitivamente accertati stante la nullità della relativa notifica.