Appalti: cattiva gestione della gara determina responsabilità da contatto qualificato.
La cattiva gestione dei tempi e dell’organizzazione del procedimento, ove lesivi della legittima aspettativa alla stipulazione di un contratto pubblico, rappresentano un’ipotesi di responsabilità da contatto qualificato della stazione appaltante, così come ribadito dalla sentenza del Tar Napoli sez I con sentenza n° 4300 del 14-09-2016, la quale ha specificato il tantum del risarcimento dei danni spettanti all’aggiudicataria provvisoria per la revoca della procedura di evidenza pubblica.
In particolare la sentenza si riferisce a una gara di appalto per l’affidamento di lavori di riqualificazione urbana, indetta dalla pubblica amministrazione. La gara, in particolare, era stata caratterizzata da ritardi nella pubblicazione del bando sulla Guri, tali da aver comportato il differimento del termine per la presentazione delle offerte in data del 31-08-2016, situazione che a causa dei lunghi tempi di svolgimento delle operazioni di selezione del contraente avevano condotto all’individuazione della società aggiudicataria provvisoria in data del 31-12-2015. Tale società veniva messa al corrente, con nota della stazione appaltante, della revoca della gara a causa del mancato rispetto dei tempi prescritti dalla convenzione regolante i rapporti tra Regione Campania e il comune di Ischia a causa del della perdurante carenza di organico della stazione appaltante e venivano, altresì, richiamate anomalie tecniche nel progetto dell’aggiudicataria. Avverso tale revoca la stazione appaltante l’aggiudicataria proponeva ricorso chiedendo l’annullamento del provvedimento per mancata partecipazione al procedimento di revoca e per eccesso di potere per carenza di motivazione. Veniva poi formulata domanda risarcitoria in forma specifica, o in subordine, per equivalente monetario per responsabilità contrattuale del comune.
Nella sentenza in oggetto, in particolare, risulta interessante notare come il TAR Napoli riguardo alla lamentata lesione delle garanzie partecipative della ricorrente, ha confermato come l’autotutela, ove riguardi atti endoprocedimentali quali l’aggiudicazione provvisoria non impone alcun obbligo di avvio del procedimento di ritiro e, altresì, respinge la asserita carenza motivazionale della revoca ravvisando che il mancato rispetto dei termini fissati in sede di convenzione tra Regione e Comune e le carenze progettuali riscontrate presentino autonoma rilevanza. Pertanto la sentenza riconosce che la responsabilità della stazione appaltante non sarebbe precontrattuale ex art. 1337 c.c. , come prospettato dalla stessa ricorrente ma da contatto qualificato, riconducibile all’art. 2043 cc e specificatamente come: “paradigma di cattiva gestione dei tempi e dell’organizzazione del procedimento” condannando l’amministrazione resistente al risarcimento, a titolo di lucro cessante, del danno da mancato conseguimento dell’aggiudicazione definitiva per fatto colpevole della stazione appaltante, oltre che alla maggiore somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data di verificazione del danno al momento della soddisfazione del debito maturato, addivenendo ad esiti risarcitori opposti rispetto alle ipotesi di responsabilità precontrattuale.