Il Datore di lavoro e il Lavoratore che intendono risolvere una controversia di lavoro insorta fra di loro possono facoltativamente esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale anziché ricorrere alla Commissione di conciliazione in seno alla Direzione Territoriale del Lavoro. La conciliazione stragiudiziale, sino all’entrata in vigore della Legge 183 del 2010, era obbligatoria e costituiva condizione di procedibilità della successiva azione giudiziaria innanzi al Giudice del Lavoro. Dopo la legge 183 è divenuta facoltativa per cui le parti possono ricorrere direttamente al Giudice del Lavoro. Secondo l’Art. 410 C.p.c. chiunque voglia far valere un diritto inerente ai rapporti di diritto privato di cui all’Art. 409 C.p.c. può preventivamente esperire il tentativo di conciliazione innanzi alla Commissione di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro o in sede sindacale. In tale ottica, secondo l’Art. 412 –ter C.p.c. la conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui l’Art.409, possono essere svolte altresì presso le sedi e con le modalità previste dai Contratti Collettivi sottoscritti dalle Associazioni Sindacali maggiormente rappresentative. Raggiunto l’accordo, il verbale di conciliazione sottoscritto dal Datore di lavoro, dal Lavoratore, e dai Rappresentanti sindacali muniti del potere di firma viene depositato a cura di una delle parti o per il tramite dell’associazione sindacale, presso la Direzione Territoriale del lavoro che ne accerta la veridicità e ne cura il deposito presso la cancelleria del Tribunale competente. Va chiarito che la conciliazione in sede sindacale è immediatamente valida e non può essere impugnata nel termine di 6 mesi a norma dell’Art. 2113 c.c. in quanto l’assistenza fornita dal Sindacato sottrae il Lavoratore alla naturale condizione di soggezione nei confronti del Datore di Lavoro. Tuttavia la validità della conciliazione in sede sindacale è subordinata alla sussistenza di alcuni requisiti in mancanza dei quali è possibile impugnare il verbale sia nel termine dei 6 mesi dalla sottoscrizione sia oltre i 6 mesi. Nel primo caso la Giurisprudenza ritiene che la partecipazione del Sindacato alla conciliazione deve essere effettiva e non meramente formale e che tale assistenza deve essere offerta dall’Associazione a cui il Lavoratore abbia conferito mandato sindacale. Un ulteriore motivo di invalidità del verbale di conciliazione in sede sindacale nei 6 mesi, è costituito dal mancato rispetto della procedura conciliativa stabilita dai contratti collettivi. Nel secondo caso invece, che concerne i casi di impugnabilità del verbale oltre i 6 mesi, il Lavoratore anche se aderente ad un sindacato deve sottoscrivere personalmente l’accodo di conciliazione o conferire una procura ad hoc a conciliare al rappresentante sindacale. Un ulteriore motivo fa riferimento alla condizione che il verbale di rinuncia o transazione debba avere ad oggetto un diritto determinato o anche solo determinabile, non essendo contemplata la genericità o indeterminabilità dell’oggetto del verbale di conciliazione. Pertanto le rinunce e le transazioni devono avere ad oggetto diritti già maturati e acquisiti nel patrimonio del Lavoratore. Infine la Conciliazione in sede sindacale può essere oggetto di azione di annullamento con prescrizione quinquennale nel caso in cui sussistono vizi nel consenso quali errore, violenza o dolo.
Home Approfondimenti Soluzioni alternative alla risoluzione delle controversie individuali di lavoro: la conciliazione sindacale...