Come si esegue il pignoramento immobiliare nel trust: la parola alla Cassazione
Con sentenza del 27/01/2017 n° 2043, la Suprema Corte ha elaborato il seguente principio di diritto: “la chiusura anticipata di una procedura seguita al pignoramento di beni immobili va eseguita nei confronti di un trust in persona del trustee, anzichè nei confronti di quest’ultimo, visto che il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, nè di soggettività, per quanto limitata od ai soli fini della trascrizione, ma un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che rimane l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto; e neppure ostando a tale conclusione la nota di trascrizione del negozio di dotazione del trust, che non fonderebbe una valida continuità di trascrizioni con un soggetto inesistente”.
Nel caso sottoposto alla Corte, il creditore procedente aveva impugnato la sentenza di conferma della chiusura anticipata “di ufficio” del processo esecutivo avente ad oggetto beni immobili conferiti in un trust “sul rilievo dell’inesistenza giuridica del soggetto nei cui confronti il pignoramento era stato eseguito, siccome notificato al trust in persona del trustee e non invece a quest’ultimo”.
Il creditore procedente proponeva, dunque, opposizione, dolendosi sia dell’ufficiosità del rilievo, sia dell’identificazione del soggetto in concreto esecutato, sia dell’esclusione di soggettività del trust anche solo ai fini della sua assoggettabilità ad azione esecutiva.
Il giudizio di merito si concludeva con sentenza di rigetto dell’opposizione, che veniva impugnata in Cassazione.
La Suprema Corte ha premesso che il giudice dell’esecuzione ha correttamente operato d’ufficio, avendo il potere previsto dalla legge, avendo la procedura quale presupposto necessario la corretta individuazione dell’esecutato ed ha tratto, dalla conclusione della sua inesistenza quale soggetto giuridico autonomo, la conseguenza della non proseguibilità del processo esecutivo.
Rientrano, infatti, nei poteri ufficiosi del giudice dell’esecuzione il riscontro delle imprescindibili condizioni dell’azione esecutiva ed i presupposti del processo esecutivo: “l’ufficiosità del rilievo di quelle condizioni e di quei presupposti va ribadita in generale, in funzione della particolare struttura del processo esecutivo, in cui l’istituzionale carenza di contraddittorio in senso tecnico per l’assenza di controversie in punto di diritto (salvi gli incidenti – o parentesi – cognitivi costituiti soprattutto dalle opposizioni), in uno alla altrettanto istituzionale soggezione processuale di uno dei due soggetti necessari – e cioè del debitore – all’altro, cui è riconosciuto il potere di impulso e cioè al creditore, devono allora essere compensate da una più intensa potestà di verifica anche formale della sussistenza di condizioni e presupposti per la corrispondenza del processo stesso alla sua funzione”.
Ciò premesso, la Corte ha esaminato la questione relativa alle modalità del pignoramento di beni conferiti in trust, richiamando e confermando la giurisprudenza formatasi in materia.
Il trust viene definito dai giudici di legittimità come ente non dotato di personalità giuridica, ma quale semplice insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, nell’interesse di uno o più beneficiari, formalmente intestati al trustee; che è dunque l’unico soggetto legittimato nei rapporti con i terzi, in quanto dispone in esclusiva del patrimonio vincolato alla predeterminata destinazione.
Il trust, di conseguenza, non può essere titolare di diritti e tanto meno destinatario di un pignoramento che abbia ad oggetto i medesimi. Pertanto, i beni conferiti nel trust, debbono essere pignorati nei confronti del trustee, perfino a prescindere dall’espressa spendita di tale qualità.
Al contrario “un pignoramento che colpisca beni che si prospettano nella – formale e separata – titolarità di un trust prospetta una fattispecie giuridicamente impossibile secondo il vigente ordinamento interno e, quindi, insanabilmente nulla per impossibilità di identificare un soggetto esecutato giuridicamente possibile, siccome inesistente e quindi insuscettibile tanto di essere titolare di diritti che – soprattutto e per quanto rileva ai fini della proseguibilità del relativo processo esecutivo – di subire espropriazioni (cioè coattivi trasferimenti) dei medesimi”.
Confermando la sentenza di merito la Suprema Corte reputa invalido il pignoramento eseguito nei confronti del trust anziché del truste.