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Rilevabilità d’ufficio della nullità e giudicato implicito.

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Rilevabilità d’ufficio della nullità e giudicato implicito.

Le Sezioni Unite si pronunciano ancora una volta sul rilievo ex officio della nullità del contratto. In particolare, la Suprema Corte affronta il problema relativo al rapporto tra rilevabilità d’ufficio della nullità e implicita pronuncia di validità del contratto.

Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonché la falsa applicazione degli artt. 1418 e 1421 c.c., poiché, a parere dello stesso, entrambe le parti avrebbero prestato assenso alla pronuncia implicita di validità del contratto, ravvisabile nella decisione di primo grado, per cui il rilievo ufficioso della nullità del contratto di appalto per violazione di norme imperative si sarebbe dovuto ritenere violativo del c.d. giudicato implicito, formatosi, appunto, sulla validità del contratto de quo. Infatti, per un verso, nell’appello principale era stata prospettata l’esistenza di un inadempimento contrattuale, di talché non si sarebbe mosso alcun rilievo in ordine alla implicita statuizione sulla validità del contratto, per altro verso, nell’appello incidentale era stato invocato l’accoglimento totale della domanda principale, il che presupporrebbe sempre e comunque la validità del contratto.

Ebbene, la Suprema Corte, nel dichiarare l’infondatezza del motivo di ricorso, parte dalla enunciazione di un importante principio di diritto, reso di recente sempre a Sezioni Unite, il quale afferma che “nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo”. Pertanto, muovendo da questo precedente, la Cassazione afferma che allorquando il giudice di primo grado abbia deciso su pretese che suppongono la validità del contratto e l’efficacia di un rapporto contrattuale oggetto delle allegazioni introdotte nella controversia, senza che né le parti abbiano discusso, né lo stesso giudice abbia prospettato ed esaminato la relativa questione, si deve ritenere che la proposizione dell’appello in ordine al riconoscimento della pretesa implichi la soggezione al potere di rilevazione officioso del giudice della questione della nullità del contratto, integrando la stessa una c.d. eccezione  in senso lato, relativa ad un fatto già allegato in primo grado. Del resto i fatti di causa, oggetto della decisione di primo grado e poi devoluti al giudice di appello, hanno giustificato, nel caso di specie, il rigetto della domanda principale, relativa al pagamento del corrispettivo, senza che fosse messa in discussione la validità del contratto (così come non era stata messa in discussione nel giudizio di primo grado). Tuttavia, implicando il loro accertamento una valutazione in ordine il modo di essere del contratto, la devoluzione della questione al giudice d’appello e, quindi, la possibilità dello stesso di rilevare la nullità d’ufficio risulta giustificata proprio dall’appello.