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QUANDO IL TOUR OPERATOR E’ TENUTO A RISARCIRE AL TURISTA IL DANNO MORALE ???

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

QUANDO IL TOUR OPERATOR E’ TENUTO A RISARCIRE AL TURISTA IL DANNO MORALE ???

Con una recente pronuncia (Cass. Civ., Sez. VI , Ordinanza n. 6830 del 16 marzo 2017) la Suprema Corte, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale in materia di danno da vacanza rovinata, nonché sulla scorta della normativa interna e comunitaria (cfr. al riguardo D. Lgs. n. 79/2011 – “Codice del Turismo”; Direttiva del Consiglio 13 giugno 1990 n. 90/314/Cee) sancisce un ulteriore, rilevante avanzamento della linea di tutela del consumatore-turista.

La decisione in commento presenta, inoltre, spunti critici di interesse anche riguardo alla natura ed ai limiti della responsabilità del tour operator.

La questione rilevante nel caso in oggetto riguarda, segnatamente, la risarcibilità o meno del cd. “danno da vacanza rovinata” anche nell’ipotesi di rapina occorsa al turista durante il soggiorno all’interno di una struttura turistica individuata dallo stesso tour operator.

Quanto alle voci di danno risarcibile, la Corte ha individuato sia il danno per le lesioni fisiche subite nell’occorso, sia il danno materiale relativo al valore stimato dell’orologio oggetto di rapina; infine, è stato riconosciuto al turista anche il danno patito per la mancata fruizione dei rimanenti giorni di vacanza.

Giova rammentare che l’art. 47 del Codice del Turismo dispone che “nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 cc, il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.

Quanto ai profili probatori, la Suprema Corte ha, comunque, ribadito il consolidato orientamento secondo cui il risarcimento del danno morale presuppone pur sempre la verifica della sussistenza del duplice requisito della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio che si assume patito. Ciò alla luce del generale principio della non risarcibilità del danno non patrimoniale di lieve entità (c.d. “tolleranza delle lesioni minime” ). La verifica della consistenza e gravità del danno è, dunque, rimessa, di volta in volta e nel caso concreto, ad una prudente opera di bilanciamento degli interessi in esame da parte del Giudicante.

Ad una preliminare disamina del principio espresso dalla Corte sembrerebbe, che – una volta riscontrati i due requisiti di cui supra – il danno morale, in una simile fattispecie, possa essere di fatto riconosciuto anche a prescindere dalla verifica dell’assolvimento in concreto dei doveri di vigilanza da parte del tour operator, sicché l’organizzatore sarebbe tenuto a rispondere del danno anche nel caso di fatto del terzo o di evento estraneo alla propria sfera di vigilanza.

Orbene, ogni rafforzamento della tutela del consumatore merita certamente un favorevole accoglimento; nondimeno, appare opportuno interrogarsi se l’orientamento in commento non possa favorire un’eccessiva estensione dell’area di risarcibilità del danno non patrimoniale, spingendosi quasi a configurare un’ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al tour operator sostanzialmente svincolata dall’indagine circa la diligenza in concreto prestata da quest’ultimo.

Invero, potrebbero sussistere casi in cui l’evento fortuito di danno sia oggettivamente non prevedibile dal tour operator, anche prestando l’ordinaria diligenza, oppure in cui il danno sia esclusivamente ascrivibile ai suoi partners contrattuali (es: le strutture locali) nonostante la predisposizione da parte del tour operator di idonee misure preventive.

Giova, invece, rammentare come, ai sensi dell’art. 46 del Codice del Turismo, vi è un esonero dalla responsabilità del tour operator quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto del terzo avente carattere imprevedibile o inevitabile ovvero a caso fortuito – forza maggiore (come potrebbe eventualmente configurarsi nel caso di specie).

L’art. 46 fa tuttavia salve le ipotesi di responsabilità oggettiva di cui alle norme speciali, quivi apparentemente non ricorrenti, al punto da far scolorire la portata della suddetta norma.

Spetterà ai giudici di merito ponderare la portata del principio affermato dalla S.C. al fine di operare un attento e prudente bilanciamento tra le irrinunciabili esigenze di certezza giuridica circa l’estensione (almeno potenziale) della responsabilità del tour operator ed il diritto del consumatore-turista ad ottenere una tutela pienamente satisfattoria degli eventuali danni morali e materiali subiti nel corso della vacanza.