La Grande Chambre sul caso Paradiso e Campanelli c. Italia: le autorità italiane non hanno violato l’art. 8 CEDU.
Paradiso e Campanelli c. Italia, ricorso n. 25358/12, Corte europea dei diritti umani (Grande Camera), sentenza del 24 gennaio 2017 (Maternità surrogata – Art. 8 CEDU – Principio di proporzionalità – Margine di apprezzamento degli Stati).
La Grande Chambre si è pronunciata sull’ormai noto caso Paradiso e Campanelli v. Italia e, ribaltando la decisione precedente, ha escluso che le autorità italiane avessero adottato misure in violazione dell’art. 8 Cedu. La sentenza è destinata ad avere un rilevante impatto sul contenzioso presente e futuro in tema di maternità surrogata.
Ricordando sinteticamente i fatti dai quali è originata la vicenda giudiziaria in esame, i sigg. Paradiso e Campanelli avevano proposto ricorso alla Corte Edu, denunciando la violazione dell’art. 8 della Convenzione, in seguito alla decisione del Tribunale dei minori di Campobasso, confermata dalla Corte di Appello, con la quale era stato dichiarato lo stato di adottabilità del minore, poi affidato ad altra coppia, nato grazie alla tecnica della maternità surrogata alla quale i coniugi avevano fatto ricorso recandosi in Russia.
In prima istanza, la Corte EDU, conformemente alle richieste dei ricorrenti, aveva reputato esistente tra gli stessi e il minore, quale presupposto per l’applicazione dell’art. 8 Cedu, una vita familiare de facto, pur in assenza di un legame biologico e nonostante l’esiguità del tempo di coabitazione. E alla luce di ciò riteneva che le autorità italiane avessero violato l’art. 8 Cedu nel decidere di allontanare il minore dai coniugi, oltrepassando il proprio margine di apprezzamento, a discapito del superiore interesse del minore.
Tuttavia, proprio in considerazione del superiore interesse del minore, la Corte concludeva che le autorità italiane non erano obbligate ad affidare nuovamente il bambino ai ricorrenti, avendo egli nel frattempo instaurato solidi legami parentali con la famiglia cui era stato affidato.
Con la recente pronuncia della GC del 24.1.2017 i giudici di Strasburgo, ribaltando la decisione precedente, sono addivenuti ad un pronunciamento di segno negativo sulla base di una pluralità di elementi e, in particolare, non solo il mero rilievo dell’assenza di un legame biologico, ma anche e soprattutto la breve durata della relazione familiare di fatto stabilitasi tra il bambino e i genitori intenzionali, nonché la precarietà dei legami dal punto di vista giuridico.
In dettaglio, la Corte dopo avere preliminarmente chiarito che l’oggetto della sua indagine nel caso de quo non coincide né con la questione della trascrizione del certificato di nascita straniero, né con il tema del riconoscimento della filiazione di un bambino nato all’estero da maternità surrogata, né tantomeno con quello della legittimità di tale pratica, come avvenuto nelle precedenti decisioni Mennesson e Labassee, nelle quali pure era stata invocata la violazione dell’art. 8 Cedu, ha affermato che nella vicenda in esame il thema decidendum riguarda «les mesures adoptés par les autorités italiennes ayant entrainé la separation définitive de l’enfant et des requerants».
Tanto premesso, i giudici hanno rilevato l’inapplicabilità nella vicenda in esame dell’art. 8 Cedu quanto alla violazione del diritto al rispetto della vita familiare perché, in considerazione delle specifiche circostanze del caso -assenza di un legame biologico tra la coppia e il minore, la breve durata della relazione con il bambino e l’incertezza del quadro giuridico applicabile- deve ritenersi insussistente una de facto family life.
Hanno, invece, riconosciuto come pacifica l’applicazione della norma citata quanto alla violazione del diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti, nella cui ampia definizione fornita dalla Corte di Strasburgo rientrerebbe il perseguimento di un progetto di vita familiare e genitoriale genuino, dimostrato nel caso di specie dai numerosi tentativi dei ricorrenti di fecondazione in vitro, di adozione e, in ultimo, di maternità surrogata.
Nonostante ciò, la Corte, pur ritenendo che le misure adottate dalle autorità italiane (allontanamento del minore e affidamento ad una nuova famiglia) costituiscano indubbiamente una interferenza nella vita privata dei ricorrenti, sostiene che le stesse siano conformi al principio di proporzionalità e giustificate ai sensi dell’art. 8, par. 2, Cedu, in quanto previste dalla legge, dirette al perseguimento di un obiettivo legittimo, necessarie in una società democratica.
Sotto il primo profilo, la scelta delle autorità italiane di applicare le norme di conflitto nazionali, che prevedono che la filiazione è determinata dalla legge nazionale del bambino al momento della nascita e che hanno portato a concludere che la nazionalità del minore fosse sconosciuta (non essendo noti i donatori del materiale genetico), deve ritenersi corretta: poiché, infatti, la legge sull’adozione dispone che ai minori stranieri che si trovino in Italia si applichi la legge italiana ai fini dell’adozione, del collocamento e delle misure urgenti, e poiché lo status del minore nel caso de quo, nato all’estero da genitori ignoti, è assimilabile a quello di un minore straniero, ne segue che è corretta la decisione delle autorità giurisdizionali italiane in applicazione del diritto italiano di dichiararne lo stato di abbandono. Per tali ragioni, non è revocabile in dubbio che l’ingerenza delle autorità italiane fosse espressamente prevista dalla legge.
Da qui la Corte ha ritenuto sussistente anche il profilo dell’obiettivo legittimo ex art. 8, par. 2 Cedu che le misure adottate in Italia avrebbero perseguito, rappresentato dalla «défense de l’ordre» e da «la protection des droits et libertés d’autrui».
Quanto, infine, al profilo della necessità delle misure in una società democratica, i giudici ricordano che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, la nozione di necessità implica che l’ingerenza corrisponda ad un «besoin social impérieux» e che essa sia proporzionata all’obiettivo legittimo perseguito, avendo riguardo al giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco e al margine di apprezzamento degli Stati.
Preso atto che su questioni che importano rilevanti valutazioni etiche allo stato non si registra un orientamento uniforme in ambito europeo, le autorità nazionali conservano su di esse un ampio margine di apprezzamento. Nel caso di specie i giudici nazionali hanno fondato la propria decisione sull’assenza di ogni legame genetico tra i ricorrenti e il bambino e sulla violazione della legislazione nazionale sull’adozione e sulla procreazione medicalmente assistita. Inoltre, vista l’età del bambino e la breve durata del periodo trascorso con i ricorrenti, hanno valutato che il minore non avrebbe subito gravi o irreparabili danni per effetto della separazione dai ricorrenti.
Nonostante l’ampio margine di apprezzamento, le decisioni assunte dalle autorità nazionali non sfuggono tuttavia al controllo che la GC è chiamata ad esercitare in ordine alla correttezza del bilanciamento degli interessi in gioco concretamente effettuato: anche sul punto, la GC non si esime dal sottolineare che le autorità nazionali hanno correttamente ritenuto prevalente l’interesse del minore e quello di ordine generale, rispetto ai quali quello dei ricorrenti ad un rapporto genitoriale deve reputarsi recessivo, e che «accepter de laisser l’enfant avec les requérants, peut etre dans l’optique que ceux-ci deviennent ses parents adoptif, serait revenu à lègaliser la situation créée par eux en violation de règles importantes du droit italien».
In conclusione e per tutto quanto sopra evidenziato, la GC ha statuito che, all’esito di siffatto scrutinio, le misure adottate dalle autorità italiane sono proporzionate all’obiettivo perseguito, id est la difesa dell’ordine pubblico e la protezione dei minori, e che le stesse autorità, nell’ambito del proprio margine di apprezzamento, hanno operato un corretto bilanciamento degli interessi in gioco, non ponendo in essere alcuna violazione dell’art. 8 Cedu.