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I rapporti tra il contratto di donazione e liberalità atipiche.

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

I rapporti tra il contratto di donazione e liberalità atipiche.

Con la recente pronuncia in commento la Suprema Corte a Sezioni Unite ha analizzato il problema dei rapporti tra il contratto tipico di donazione e le liberalità diverse o liberalità atipiche.
La donazione è l’atto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione.
Le donazioni indirette o atipiche previste dall’articolo 809 del codice civile, sono, invece, le liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione ex articolo 769. Con la donazione hanno in comune l’arricchimento senza corrispettivo, voluto per spirito di liberalità da un soggetto in favore dell’altro, ma non richiedono la forma solenne a pena di nullità.
La differenza principale, tuttavia, risiede nel fatto che l’arricchimento del beneficiario non si realizza con l’attribuzione di un diritto o con l’assunzione di un obbligo da parte del disponente, ma in modi diversi.
Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, la fattispecie concreta riguardava un’attribuzione fatta a mezzo banca compiuta a titolo di liberalità. In particolare, si trattava di un trasferimento di valori mobiliari, di cospicuo valore, depositati su un conto bancario, eseguito in favore di un terzo in virtù di un ordine in tal senso impartito alla banca dal titolare del medesimo conto, deceduto pochi giorni dopo l’operazione.
Apertasi la successione, ab intestato, la figlia del de cuius disponente ha agito in giudizio davanti al Tribunale di Trieste nei confronti della beneficiaria del trasferimento, chiedendo, per la quota di un terzo a lei spettante dall’asse ereditario la restituzione dei valori degli strumenti finanziari, ammontanti complessivamente ad € 241.040,60.
La beneficiaria del trasferimento affermava, di contro, che l’attribuzione era legittima e doveva essere considerata, in parte, adempimento dell’obbligazione naturale, giustificata dal legame affettivo che ella aveva instaurato con il de cuius e dalle cure e dall’assistenza prestate nei suoi confronti durante il corso della malattia che lo aveva portato alla morte. In sostanza che si trattasse di una donazione indiretta.
Il Tribunale di primo grado ha accolto la domanda, dichiarando la nullità della liberalità. I giudici di prime cure, in particolare, hanno distinto diverse operazioni tra il negozio sottostante (l’attribuzione patrimoniale) e l’ordine alla banca, negozio astratto quest’ultimo ed autonomo rispetto alle parti. Il vero negozio tra le parti è quello della donazione, mentre il trasferimento non può essere qualificato come adempimento di una obbligazione naturale in quanto i titoli sono stati attribuiti alla beneficiaria non con l’intento di adempiere ad un dovere morale e sociale, ma in considerazione dell’assistenza prestata al de cuius durante la sua malattia.
I giudici del Tribunale di Trieste hanno in sintesi ritenuto che l’istituto in esame era una donazione remuneratoria, tuttavia nulla per difetto di forma prescritta ad substantiam.
La decisione è stata riformata in secondo grado. La Corte d’Appello di Trieste ha ricondotta la fattispecie all’ipotesi della donazione indiretta, per la cui validità non è richiesta la forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente l’osservanza della forma prescritta per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità. In particolare, i giudici del gravame hanno considerato che, per integrare la liberalità di cui all’articolo 809 del codice civile, non è indispensabile il collegamento di due negozi, uno fra donante e donatario, e l’altro fra donante e terzo che realizza lo scopo finale della donazione: basta un solo negozio, con il rispetto delle forme prescritte per legge.
La questione giuridica è giunta dinanzi alla Suprema Corte, la quale, ravvisando un contrasto di orientamenti giurisprudenziali, con ordinanza interlocutoria numero 106 del 4 gennaio 2017, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Le Sezioni Unite hanno affrontato la vicenda nei seguenti termini: occorreva domandarsi se la stabilità del trasferimento di ricchezza attuato donandi causa a mezzo banca sia subordinata all’adozione dello schema formale-causale della donazione o se l’attribuzione liberale a favore del beneficiario rappresenti una conseguenza indiretta giustificata dal ricorso ad una operazione trilaterale di movimentazione finanziaria con l’intermediazione dell’ente creditizio.
Secondo la tesi prospettata dalle parti, l’inquadramento nella donazione indiretta del trasferimento per lo spirito di liberalità, a mezzo banca, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli in amministrazione del beneficiante a quello del beneficiario, muove dalla considerazione che l’accreditamento nel conto del beneficiario si presenta come il frutto di un’operazione, sostanzialmente trilaterale, eseguita da un soggetto diverso dall’autore della liberalità sulla base di un rapporto di mandato sussistente tra il beneficiante e banca. Non vi sarebbe nessun atto diretto di liberalità inter partes, ma si sarebbe in presenza di un’attribuzione liberale a favore del beneficiario attraverso un mezzo, il bancogiro, diverso dal contratto di donazione.
Questa soluzione, di elaborazione dottrinale, non è stata condivisa dalla Suprema Corte, la quale ha chiarito come l’operazione bancaria in adempimento dello iussum svolge, in realtà, una funzione esecutiva di un atto negoziale ad esso esterno, intercorrente tra il beneficiante e il beneficiario, il quale soltanto è in grado di giustificare gli effetti del trasferimento di valori da un patrimonio all’altro. Si è di fronte, nel caso di specie, non ad una donazione attuata indirettamente, ma ad una donazione tipica ad esecuzione indiretta.
In conclusione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno pronunciato il seguente principio di diritto: “Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra il beneficiante e il beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore”.
Per l’effetto la sentenza di secondo grado è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione per il riesame di merito sulla base del principio di diritto affermato.