La Suprema Corte nella sentenza in commento ha ribadito quello che è oramai orientamento consolidato di giurisprudenza nazionale e convenzionale circa la sopravvivenza della confisca in caso di estinzione del reato.
Nel caso sottoposto alla decisione degli Ermellini, infatti, i ricorrenti, assolti in secondo grado per intervenuta prescrizione, lamentavano la mancata pronuncia, da parte della Corte di Appello, sulla confisca disposta con la condanna di primo grado.
I giudici di Piazza Cavour, con un iter argomentativo asciutto e lineare, hanno confermato quanto di recente statuito anche dall’art. 578-bis c.p.p.
E, dunque, nei casi in cui a seguito di condanna in primo grado per il reato di cui all’art. 44 lett. c) D.P.R. 380/2001 (lottizzazione abusiva), sia disposta la confisca dei beni lottizzati, questa, in secondo grado, ha ragion di sopravvivere, alla stessa sentenza di non luogo a procedure per prescrizione, solo a determinate condizioni.
Il Giudicante di secondo grado, chiariscono gli Ermellini, non si dovrà limitare alla mera dichiarazione di proscioglimento e conseguente conferma della confisca.
Il Collegio dovrà motivare la scelta operata, nel caso di conferma di tale provvedimento, esaminando in concreto e nel merito la sussitenza della responsabilità degli imputati al momento dell’esercizio dell’azione penale e ciò anche al fine di garantire la corretta applicazione dei principi convenzionali in materia (v artt. 6 §2 e 7 CEDU).