Piano del consumatore: il Giudice ritiene congrua la dilazione contenuta entro il termine previsto per l’estinzione del mutuo
Il giudizio di meritevolezza del piano, in merito alla dilazione di pagamento, viene valutato anche con riferimento alla natura giuridica del rapporto sottostante.
Il Tribunale di Napoli, con il provvedimento di seguito riportato, ha omologato il piano proposto dal consumatore che prevedeva il pagamento del mutuo ipotecario, debito principale della parte istante, in un termine pari alla residua durata del mutuo.
Il Giudice, applicando il disposto dell’art. 7 comma 1 della Legge n. 3/2012, ha ritenuto di considerare congruo l’importo proposto dal consumatore ad estinzione del debito, valutandolo in raffronto al possibile valore attuale di mercato.
Nello specifico la valutazione ha avuto quale parametro di riferimento anche il valore di stima del perito nell’ambito della procedura esecutiva in essere, considerata anche la circostanza che la prima asta era andata deserta.
Il tribunale di Napoli, quindi, nel valutare la meritevolezza del piano, ha applicato la lettera della norma per accertare la congruità dello stralcio del debito e considerato la natura giuridica del rapporto sottostante per ritenere congrua ed accettabile la tempistica proposta.