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I MESSAGGI DI POSTA ELETTRONICA SONO SOGGETTI AL DIRITTO DI ACCESSO.

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Il T.A.R. Abruzzo – Pescara, Sez. I, con la sentenza n° 193 del 22.07.2019 n° 193, ha ritenuto sussistente il diritto di accedere ai messaggi di posta elettronica circolati tra i membri della Commissione di un Pubblico Concorso.

Tali messaggi, invero, avevano ad oggetto l’individuazione dei criteri di valutazione dei partecipanti e, pertanto, erano divenuti elementi essenziali del procedimento concorsuale.

I messaggi in questione, infatti, per il contenuto, non potevano essere classificati come “messaggi di corrispondenza privata”; fatta salva, tuttavia, la possibilità di stralciare frasi del tutto incompatibili con l’esercizio delle funzioni pubblicistiche dei commissari.

Per una vicenda simile, già nel 2015, si era espresso il Supremo Consesso Amministrativo, il quale aveva avuto modo di chiarire nel caso specifico il contenuto dell’e-mail non poteva ritenersi corrispondenza privata, (…) “in quanto il Presidente aveva provveduto a rendere edotti gli uffici dell’amministrazione dell’esistenza di tale informativa. Così facendo ha reso egli stesso di rilevanza pubblica il documento. Non è un caso che la parte privata è venuta a conoscenza dell’esistenza dell’e-mail perché il responsabile del procedimento, nell’atto di diniego dell’accesso, ha fatto ad essa riferimento mediante il rinvio all’«allegato (…)”.

Si trattava dunque di un documento ormai detenuto dall’amministrazione ed in quanto tale ostensibile al richiedente.

Pertanto, è possibile accedere ai messaggi elettronici circolati tra i membri della Commissione, quando contengano dati relativi alla procedura pubblica ed esulano dalla corrispondenza privata, contemperando, in questo modo esigenze di riservatezza – evitando, quindi, che attraverso il mezzo dell’accesso il privato possa introdursi nei casi in cui l’Amministrazione agisca iure privatorum – difesa giudiziale, correttezza, buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.

IL CASO DI SPECIE. Con ricorso innanzi al T.A.R. Abruzzo – Pescara, la ricorrente ha chiesto l’annullamento del diniego tacitamente formatosi sull’istanza di accesso agli atti contenente, tra gli altri, l’ostensione dei messaggi di posta elettronica circolati tra i membri della Commissione.

L’Università resistente ha motivato la propria inerzia, affermando di non essere in possesso della documentazione richiesta, essendo le mail intercorse esclusivamente tra i membri della Commissione con l’utilizzo di apparecchi privati.

La resistente ha poi aggiunto che esiste un diritto all’ostensione dei documenti solo per atti e/o documenti acquisiti agli atti del procedimento, non potendo, tuttavia, indurre l’Amministrazione a formare atti nuovi rispetto a quelli già esistenti; inoltre, l’Amministrazione non ha ritenuto doveroso dar seguito all’istanza di accesso poiché avente ad oggetto l’ostensione dello scambio epistolare privato intervenuto tra i membri della Commissione.

IL DECISUM. Il collegio, chiamato alla risoluzione della controversia, dopo aver richiesto adempimento istruttori, ha accolto il ricorso, sulla scorta di valutazioni come di seguito riportate.

Innanzitutto, hanno affermato che: “ (…) nel caso in esame, come evidenziato dalla ricorrente, nel verbale n. 1 della commissione giudicatrice (di predeterminazione dei criteri di valutazione), a pag. 26, è scritto che Il Segretario invia il verbale sin qui redatto a mezzo di posta elettronica agli altri commissari. Dopo ampia discussione collegiale, i Commissari predeterminano i criteri della valutazione come contenuti nel presente verbale. I commissari rendono per e-mail apposita dichiarazione di approvazione dei criteri concordati”, mentre nella successiva pag. 27 è specificato che “…la riunione collegiale è servita per avere uno scambio sincrono e progressivo di opinioni già ampiamente discusse mediante messaggi di posta elettronica circolati tra i membri della commissione nei giorni 24, 27 e 30 luglio 2018 e di telefonate.

Per tutto quanto innanzi, i giudici hanno desunto che l’oggetto dei messaggi elettronici rientrasse nell’esercizio di funzioni pubblicistiche e, pertanto, fossero atti pertinenti al procedimento e, di conseguenza, ostensibili alla richiedente.