Home Diritto amministrativo E’ legittima l’esclusione di un aspirante agente di polizia con tatuaggi

E’ legittima l’esclusione di un aspirante agente di polizia con tatuaggi

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Con la sentenza n° 6640, del 3 ottobre 2019, la IV Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata sulla legittimità o meno dell’esclusione di una concorrente dal concorso per posti di agente della Polizia di Stato, per la presenza di alcuni tatuaggi sugli arti superiori, non coperti dall’uniforme estiva.

Il Supremo Consesso, infatti, ha ritenuto legittima la motivazione di siffatta esclusione, quando sia fondata sul fatto che, al momento dell’accertamento concorsuale – concernente il possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali – la commissione medica ha puntualmente descritto le figure tatuate sugli arti superiori, misurandone la lunghezza ed avendo valutato la visibilità ovvero l’impossibilità di coprire le figure attraverso l’uniforme estiva (polo manica corta).

Nel processo logico condotto dai giudici amministrativi, è stato evidenziato che il punto 2, lettera b) della tabella 1, alla quale l’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n° 198, rinvia per l’individuazione delle imperfezioni come causa di non idoneità, individua tra le “cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale della polizia di stato” i “tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme”.

Di tal fatta, sono individuate due distinte fattispecie, entrambe rilevanti ai fini della dichiarazione di non idoneità:

a) quella della presenza di “tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme”, in relazione alla quale nessuna rilevanza assume la “particolare sede o natura” ovvero il “contenuto” del tatuaggio;

b) quella della presenza di tatuaggi che, a prescindere dalla collocazione in parti del corpo non coperte dall’uniforme, “per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme”.

La distinzione è importante per l’accertamento richiesto all’Amministrazione:

a) nel primo caso, è la mera presenza, al momento dell’esame da parte della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici, di un tatuaggio, su una parte del corpo non coperta dall’uniforme, a giustificare il giudizio di non idoneità. Invero, la presenza del tatuaggio è sempre causa di esclusione, a prescindere da quanto rappresentato, qualora sia collocato “nelle parti del corpo non coperte dall’uniforme“, dovendosi, a tal fine, fare riferimento a tutti i tipi di uniforme nell’ambito del servizio. In particolare, in giurisprudenza si afferma costantemente che l’amministrazione non è titolare di alcuna discrezionalità, non dovendo procedere ad alcuna valutazione, dovendo bensì solo prendere atto degli esiti di un mero accertamento tecnico ;

b) nel secondo caso, invece, l’Amministrazione è tenuta, ai fini dell’esclusione per la presenza di un tatuaggio, a valutare, e conseguentemente a motivare in tal senso, la “rilevanza” dell’alterazione acquisita della cute e l’idoneità di essa a compromettere il decoro della persona e dell’uniforme.

In particolare, il tatuaggio può diventare causa di esclusione – ancorché non collocato in “parti visibili” – allorché esso venga considerato “deturpante” per sede e natura, ovvero “indice di personalità abnorme” in virtù del suo “contenuto”.

In questa ipotesi, l’esclusione dunque non è vincolata quale conseguenza dell’esito di un accertamento tecnico, ma essa rappresenta l’eventuale misura adottata all’esito di una valutazione che costituisce esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione e che – salvo i limiti rappresentati dalla sussistenza dei vizi di difetto di motivazione ovvero di eccesso di potere per illogicità e/o irragionevolezza – non è sindacabile dal giudice amministrativo in sede di giudizio di legittimità.

Ciò considerato, non è condivisibile la statuizione del primo giudice secondo cui, in presenza di tatuaggio “sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme”, la mera presenza di esso sulla cute non sarebbe di per sé sufficiente ai fini dell’esclusione dal concorso, essendo invece necessario che il tatuaggio, per estensione, gravità o sede, determini una rilevante alterazione fisiognomica, idonea a compromettere il decoro della persona e dell’uniforme.

Del resto, la chiarezza del dato normativo di cui alla citata fonte regolamentare – attualmente ancora vigente ed efficace – non lascia adito a diverse interpretazioni, volte a dare risalto all’espressione di un ulteriore giudizio di valore.