Diritto Penale. Il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest e a quello che accerta l’assunzione di droghe costa doppio se il veicolo appartiene ad un altro.
Con sentenza n. 14169 del 2015, la Suprema Corte di Cassazione ha modo di affrontare la determinazione della sanzione applicabile a colui che rifiuta di sottoporsi agli accertamenti necessari alla verifica della condizione di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope.
Dopo aver sottolineato la medesima ratio con il rifiuto di sottoporsi ad alcoltest, la Corte di Cassazione ne giustifica in tal modo l’applicazione delle identiche sanzioni.
Il punto centrale della questione affrontata dalla Corte riguarda l’ipotesi in cui alla condotta così delineata non segue la confisca del veicolo, in quanto appartenente a persona diversa dall’autore della contravvenzione.
Infatti, la sanzione applicabile in tale ipotesi è la sospensione della patente e la confisca del veicolo.
Qualora quest’ultima non sia ammissibile, perché appartenente ad un soggetto diverso dall’autore, la Corte afferma che va applicata la norma che dispone che la sospensione della patente abbia una durata doppia.
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