Diritto Civile: Falsi dirigenti, nulli gli atti dell’Agenzia delle Entrate.
Sono nulli gli avvisi di accertamenti, firmati da dirigenti dell’Agenzia delle Entrate a cui sono stati conferiti incarichi dirigenziali senza concorso pubblico.
Tutti gli atti fiscali, che pongono in aperto contrasto l’Agenzia delle Entrate e il contribuente, non possono essere emanati da funzionari senza carriera direttiva. È questo il principio fondamentale, che la Corte Costituzionale prima, e la CTP di Milano poi, hanno ribadito nelle proprie sentenze.
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza n. 3222 sez. 25 del 31 marzo 2015, accoglie il ricorso di un imprenditore, il quale impugnava avviso di accertamento ai fini Irpef, Irap ed Iva, deducendo fra i motivi del ricorso, il vizio di irregolarità della sottoscrizione dell’atto apposta da soggetto non abilitato.
La Commissione, accogliendo l’eccezione di illegittimità dell’atto, sollevata in relazione alla mancanza di poteri del soggetto non abilitato, così come stabilito dal D.P.R. 266/1987, articolo 20, comma 1, lett. a) e b), pone la parola fine su una questione che aveva interessato in prima persona, il direttore dell’Agenzia delle Entrate che pubblicamente affermava la regolarità degli atti.
È una sentenza storica, pronunciata dopo la decisione della Corte Costituzionale del 17 marzo 2015, n. 37 con la quale sono decaduti ben 767 funzionari dell’Agenzia delle Entrate promossi senza concorso.
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